Regolamento Interno

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Premesso che l’attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si è sempre ispirata ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti;

Constatata la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un’azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità;

Confermato l’impegno a realizzare gli indirizzi espressi dalla Conferenza;

Considerato che il funzionamento della Conferenza - sino ad ora assicurato da determinazioni di volta in volta assunte e dalla prassi - richiede ormai un quadro di regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori;

Deliberano di adottare ai fini organizzativi interni il seguente

REGOLAMENTO
 
Articolo 1
(Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)
 
1. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito denominata Conferenza ha la finalità di:
  • definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle
    Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al
    Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e
    alle istituzioni comunitarie;
  • predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente;
  • favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.
2. La Conferenza in particolare valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome alla luce del quadro costituzionale e promuove forme di coordinamento tra esse. 

Articolo 2
(Articolazioni della Conferenza)
 
1. Costituiscono articolazioni della Conferenza:
  • l'Assemblea;
  • il Presidente;
  • il Vicepresidente;
  • Ufficio di Presidenza;
  • le Commissioni.
Articolo 3
(Assemblea)
 
1. L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Ciascun Presidente può essere accompagnato o farsi rappresentare nelle sedute da un componente della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente stesso.

2. I lavori sono di norma organizzati secondo il metodo della programmazione, anche in relazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.

3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
  • elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell’Ufficio di
    Presidenza;
  • indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle commissioni di cui al successivo articolo 7; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze;
  • approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche;
  • designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
  • esame di ogni oggetto di interesse regionale;
  • approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità.
Articolo 4
(Funzionamento dell’Assemblea)
 
1. Le riunioni dell’Assemblea sono convocate dal Presidente. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza mensile e comunque in occasione degli incontri con il Governo; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti di Regioni o Province Autonome.

2. Di norma, due volte all'anno viene convocata una sessione dedicata alla trattazione degli affari comunitari, europei e internazionali.

3. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Presidente, viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, almeno otto giorni prima della seduta, da un Presidente di Regione o Provincia Autonoma.

4. Ai membri dell’Assemblea è comunicato l’esito dell’istruttoria svolta dalle Commissioni. Salvo esigenze eccezionali, la comunicazione avviene non meno di tre giorni prima della seduta.

5. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l’elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell’Ufficio di Presidenza nonché quelle relative all’approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs 281/1997 sono valide con la presenza di almeno diciannove (19) Regioni o Province autonome.

6. Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richieda espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi.

7. Le determinazioni relative agli argomenti trattati dalle Commissioni sono adottate previo dibattito solo nel caso in cui lo richieda motivatamente un Presidente o un suo delegato.

8. Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza, le modifiche al regolamento sulle nomine e designazioni, gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo, nonché i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali sono validi con il voto favorevole di tutti i presenti.

9. Nei pareri da esprimere nei confronti di organi costituzionali, la Conferenza può rappresentare una posizione diversificata.

10. Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

11. Nei casi rimanenti, le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell’Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti.

13. Alle riunioni dell’Assemblea possono assistere due dirigenti o funzionari per ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Articolo 5
(Il Presidente e il Vicepresidente)
 
1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti in prima o in seconda votazione all'unanimità dei presenti, con voto palese e votazione separata. Dalla terza votazione viene eletto Presidente, con voto segreto e limitato ad una preferenza, il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Viene eletto Vicepresidente il componente che abbia raggiunto, nella stessa votazione, la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto.

2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente. Fino a quando non si raggiunga la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, svolge le funzioni di Presidente il componente della Conferenza più anziano di età.

3. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma.

4. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
  • convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente;
  • rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
  • adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza;
  • nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, indica il termine per l’espressione del parere, scaduto il quale l’argomento può essere inserito all’ordine del giorno dell’Assemblea;
  • garantisce il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.

Articolo 6
(Ufficio di Presidenza)
 
1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre altri rappresentanti eletti dall’Assemblea.

2. L’Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell’istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all’approvazione dell’Assemblea.

3. Partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza un Segretario eventualmente nominato dal Presidente, senza oneri a carico della Conferenza delle Regioni.

Articolo 7
(Commissioni)
 
1. Al fine di assicurare efficienza all’attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l’esame delle questioni, sono istituite le seguenti Commissioni, individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e Province Autonome:
  • Commissione affari istituzionali e generali1;
  • Commissione affari finanziari2;
  • Commissione affari comunitari e internazionali3;
  • Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio4;
  • Commissione ambiente e protezione civile 5;
  • Commissione beni e attività culturali6;
  • Commissione salute7;
  • Commissione politiche sociali8;
  • Commissione istruzione, lavoro, ricerca e innovazione 9;
  • Commissione politiche agricole10;
  • Commissione attività produttive11.
2. Nell’ambito della Commissione Affari istituzionali è individuato uno specifico settore per le Regioni a Statuto speciale e le Province
autonome.

3. Ogni Commissione è formata dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province Autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario. Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione.

4. La responsabilità del coordinamento di ciascun materia omogenea è affidata al Coordinatore, che risponde all’Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione.

5. Il coordinatore e il coordinatore vicario vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni.

6. Le Commissioni espletano i seguenti compiti:
  • assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all’ordine del giorno delle sedute dell’Assemblea, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza;
  • formulano proposte all’Assemblea attinenti a materie di rispettiva competenza;
  • formulano, le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.
7. Le Commissioni si riuniscono, almeno una volta al mese, su convocazione dei Coordinatori o, in caso di loro impedimento, dei Coordinatori vicari, che fissano l’ordine del giorno delle sedute. La convocazione va effettuata almeno sei giorni prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.

8. Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di tre Regioni o Province autonome.

9. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute delle Commissioni con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto che vengono comunicate ai presenti.

10. Le determinazioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
11. Laddove possibile si prevede l’uso del collegamento in videoconferenza.

12. Le Commissioni si avvalgono dell’assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e, tramite accordi con la Conferenza, della Segreteria della Conferenza stessa.

13. I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti.

Articolo 8
(Commissioni speciali)
 
1. L'Assemblea può istituire, anche nell’ambito delle materie previste al comma 1 dell’art. 7, Commissioni speciali a termine per la trattazione e l’approfondimento in settori di particolare rilevanza istituzionale

2. Per la composizione e la Presidenza delle Commissioni speciali, si applica la disciplina prevista dal presente regolamento per le Commissioni ordinarie.

Articolo 9
(Disposizioni attuative)
 
Disposizioni attuative del presente regolamento, da approvare con maggioranza di cui all’art. 4, comma 8, disciplinano i compiti e le funzioni della struttura di supporto della Conferenza.


Roma, 9 giugno 2005 



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