Regione autonoma Valle d'Aosta - Il volontariato

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Sommario:

Il volontariato

 

Il suo ruolo si è rafforzato e valorizzato sia all’interno del sistema protezione civile che sul territorio.

Con la legge 24 febbraio1992 n° 225, Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, è stato riconosciuto il valore del volontariato ed il suo ruolo di "struttura operativa nazionale", quale parte integrante del sistema pubblico, alla stregua delle altre componenti istituzionali, come i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia, il Corpo forestale, ecc.

Con D.P.R. 8 febbraio 2001 n° 194, Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile, è disciplinata la partecipazione delle stesse alle attività di protezione civile e prevede, tra l’altro, alcuni benefici di legge a favore del volontario lavoratore, sia pubblico che privato, utilizzato in attività di pianificazione, simulazione e soccorso (purché autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile di Roma) e precisamente il mantenimento del posto di lavoro e della retribuzione.

Le organizzazioni di volontariato che intendono collaborare con il “Sistema regionale protezione civile” si iscrivono nel registro regionale del volontariato e segnalano la propria disponibilità alla Direzione Protezione Civile, come previsto dalla L.R. 6 dicembre 1993 n° 83.

Le organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione Autonoma Valle d’Aosta sono le seguenti:

  • Nucleo Volontari e PC A.N.C. – Vallée
  • Psicologi per i Popoli – Emergenza Valle d’Aosta
  • Team Ricerca
  • Unità Soccorso e Ricerca
  • Valle d’Aosta Motorsport
  • Volontari del Soccorso della Valpelline

Sono inoltre in fase di perfezionamento accordi puntuali con altri gruppi di volontariato presenti sul territorio, sempre finalizzati ad una capillare gestione delle emergenze.

L’obiettivo comune è di creare un sistema di pronta risposta in caso di calamità, sia a livello locale che a livello nazionale ed internazionale, valorizzando al massimo le peculiarità e le professionalità di ciascun gruppo, in piena integrazione con le forze istituzionali.

Legge 24 febbraio1992 n. 225
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D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194
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L.R. 6 dicembre 1993 n. 83
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