Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5
Organizzazione delle attività regionali di protezione civile.
IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga
la seguente legge:
INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Attività di protezione civile
Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Adempimenti generali
Art. 4 - Comitato regionale per la protezione civile
Art. 5 - Centro di coordinamento dei soccorsi
CAPO II
PREVISIONE
Art. 6 - Attività di previsione
CAPO III
PREVENZIONE
Art. 7 - Attività di prevenzione
Art. 8 - Rischio idrogeologico
Art. 9 - Interventi urgenti e indifferibili
CAPO IV
SOCCORSO
Art. 10 - Segnalazione di calamità
Art. 11 - Interventi dei Comuni
Art. 12 - Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale ca-lamità o avversità atmosferica
Art. 13 - Contributi agli enti locali
Art. 14 - Pronto intervento
Art. 15 - Soccorso sanitario
Art. 16 - Volontariato
Art. 17 - Disciplina dei trasporti
Art. 18 - Dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza
CAPO V
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
Art. 19 - Interventi relativi alle opere pubbliche
Art. 20 - Contributi alle attività produttive
Art. 21 - Contributi al settore agricolo
Art. 22 - Contributi per le abitazioni e per i beni mobili
Art. 23 - Limiti di cumulo ed esclusioni
Art. 24 - Beni assicurati
Art. 25 - Procedimenti amministrativi
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 26 - Disposizioni finanziarie
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27 - Disposizioni urbanistiche
Art. 28 - Norma transitoria
Art. 29 - Eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre 2000
Art. 30 - Dichiarazione d'urgenza
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Attività di protezione civile)
1. La Regione tutela l'integrità della vita, i beni, gli inse-diamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali e dalle attività dell'uomo.
2. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'ar-ticolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Si-stema delle autonomie in Valle d'Aosta), ovvero quando gli eventi non possono essere previsti, prevenuti e fron-teggiati con i mezzi a disposizione dei Comuni e delle Comunità montane, la Regione provvede agli interventi di propria competenza al fine di prevedere e prevenire il verificarsi di calamità naturali, di catastrofi e di altri e-venti calamitosi e, in relazione al verificarsi di tali eventi, attua le misure previste dalla presente legge per le attività di soccorso e di superamento dell'emergenza.
3. La Regione può inoltre partecipare, su richiesta e previo accordo con i competenti organi statali e delle Regioni interessate, ad iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale.
4. Per l'attuazione della presente legge la Regione si avvale, in via prioritaria, della struttura regionale competente in materia di protezione civile, nonché di tutte le altre strut-ture regionali eventualmente interessate.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) "previsione": la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni concernenti il territorio regionale, nonché la predisposizione di studi e ricerche al fine di definire i modelli e le procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio per una corret-ta gestione del territorio;
b) "prevenzione": la definizione e la realizzazione di interventi strutturali estensivi e puntuali, di interven-ti di monitoraggio e controllo dei fenomeni, nonché la definizione di norme di utilizzo del suolo per pre-venire i dissesti;
c) "soccorso": il complesso degli interventi diretti ad assicurare ogni forma di prima assistenza;
d) "superamento dell'emergenza": l'insieme delle iniziative necessarie ed indilazionabili dirette a facilitare la ripresa delle normali condizioni di vita.
Art. 3
(Adempimenti generali)
1. Al fine di garantire una efficace attività di prevenzione e previsione:
a) i privati cittadini assicurano la manutenzione dei propri fondi e delle opere su di essi realizzate;
b) gli enti pubblici o privati proprietari di infrastrutture assicurano che l'utilizzo delle stesse non comporti si-tuazioni di pericolo, vigilano affinché il loro utilizzo avvenga in sicurezza rispetto ai pericoli che possono derivare dal territorio circostante e realizzano tutti gli interventi necessari alla salvaguardia dell'opera, segnalano eventuali pericoli ed assumono tutte le i-niziative ritenute necessarie per limitare il pericolo fino alla realizzazione di opere di protezione e defi-niscono piani di sicurezza e di pronto intervento in caso di emergenza;
c) i Comuni assicurano, attraverso una adeguata piani-ficazione del territorio comunale, che le infrastruttu-re siano localizzate in aree sicure sotto il profilo i-drogeologico, assicurano il rispetto dei vincoli deri-vanti dall'applicazione dei piani regolatori generali comunali attraverso una idonea sorveglianza del proprio territorio ed intervengono per fronteggiare le situazioni di pericolo strettamente locali interessanti il territorio comunale o infrastrutture e manufatti comunali, realizzando gli interventi necessari;
d) la Regione attua, attraverso gli opportuni strumenti conoscitivi, la definizione di modelli e procedure di valutazione delle situazioni di rischio e definisce i programmi di intervento, diretto o indiretto, per pre-venire, limitare e fronteggiare gli eventi calamitosi.
Art. 4
(Comitato regionale per la protezione civile)
1. Il Comitato, di cui all'articolo 21 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), di seguito denominato Comitato, è composto dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore delegato, che lo presiede, dai dirigenti delle strutture regionali competenti per materia, dai rappresen-tanti di enti, corpi ed istituzioni nazionali, regionali e lo-cali interessati al soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico e dai rappresentanti delle associazioni di volon-tariato.
2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabili-te dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. Il Comitato assicura, nei limiti delle competenze della Regione e di quelle delegate dallo Stato e con le modalità stabilite dalla presente legge, la predisposizione e l'attua-zione dei programmi e dei piani regionali di previsione e di prevenzione dei rischi.
5. Sulla base dei programmi e dei piani di cui al comma 4, il Comitato adotta i relativi piani di emergenza.
6. Il Comitato esprime il proprio parere tecnico e di fattibi-lità in merito agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3.
Art. 5
(Centro di coordinamento dei soccorsi)
1. In occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi, il Comitato assume le funzioni di Centro di coordinamento dei soccorsi.
2. Il Centro di coordinamento dei soccorsi può essere inte-grato con tecnici ed esperti di enti, corpi e istituzioni in-teressati agli interventi di soccorso tecnico, sanitario e di ordine pubblico.
3. Il Centro di coordinamento dei soccorsi:
a) attua i piani di emergenza di cui all'articolo 4, com-ma 5;
b) raccoglie con continuità, anche mediante attività ri-cognitive, e valuta le notizie e i dati sugli eventi in atto e il loro prevedibile evolvere;
c) riceve e valuta le richieste provenienti dalle zone colpite dagli eventi calamitosi disponendo gli inter-venti di soccorso, coordinandoli in un quadro unita-rio e definendone le priorità e le modalità tecniche di attuazione;
d) assicura il collegamento con la struttura nazionale competente in materia di protezione civile cui ri-chiede, se necessario, interventi, personale ed attrez-zature.
CAPO II
PREVISIONE
Art. 6
(Attività di previsione)
1. In relazione alle finalità della presente legge, la Giunta regionale:
a) promuove, avvalendosi anche della consulenza di esperti e della collaborazione di enti e istituti specia-lizzati, lo sviluppo di idonei strumenti conoscitivi dei fenomeni fisici che possono condizionare l'uti-lizzo del territorio regionale, in particolare per quan-to attiene il rischio idrogeologico, anche attraverso lo studio dei fenomeni meteorologici e climatologi-ci;
b) dispone l'installazione di sistemi di comunicazione, di rilevazione e di segnalazione idonei a fronteggiare con la maggiore tempestività gli eventi calamitosi;
c) promuove e organizza idonee iniziative di informa-zione e formazione della popolazione, dirette al mi-glioramento dell'approccio dei cittadini alle situa-zioni di rischio.
CAPO III
PREVENZIONE
Art. 7
(Attività di prevenzione)
1. La Regione, sulla base dei programmi e dei piani definiti dal Comitato provvede alla predisposizione delle attività di prevenzione e alla realizzazione di opere, programma-bili o urgenti ed indifferibili, atte a prevenire l'insorgere di pericoli di danni alle persone o ai beni, in relazione al-le varie ipotesi di rischio presenti sul territorio regionale.
2. La Regione e gli enti locali provvedono a sviluppare comportamenti sociali ed organizzativi che concorrono a minimizzare i rischi utilizzando quali principali strumen-ti:
a) l'informazione;
b) la formazione;
c) la pianificazione dell'emergenza;
d) le esercitazioni.
Art. 8
(Rischio idrogeologico)
1. Sulla base delle indicazioni provenienti dai Comuni, la struttura regionale competente in materia di assetto del territorio e difesa del suolo, tenuto conto degli studi di settore predisposti ed in attuazione del piano stralcio di cui all'articolo 17, comma 6ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e fun-zionale della difesa del suolo), introdotto dall'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'oc-cupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, predispone il piano degli interventi programmabili che sono realizzati dalla Re-gione o dai Comuni, sulla base delle rispettive compe-tenze definite dalla presente legge.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, realizzati dai Comu-ni, la Regione interviene mediante la concessione di con-tributi in conto capitale nella misura massima del novan-tacinque per cento della spesa ammissibile.
3. I contributi sono concessi, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta regionale sulla base di un programma di finanziamenti triennale, dalla stessa approvato ed aggiornato annualmente tenendo conto delle priorità di intervento e della valutazione dei rischi.
4. La disciplina del procedimento di concessione dei con-tributi è definita con deliberazione della Giunta regiona-le.
5. Gli interventi realizzati direttamente dalla Regione sono ricompresi nel programma regionale di previsione e nel piano regionale operativo, di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), come sostituiti dagli artico-li 6 e 7 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 29.
Art. 9
(Interventi urgenti e indifferibili)
1. Al fine di prevenire l'insorgere di pericolo immediato di danni alle persone e ai beni o per garantire l'erogazione dei servizi primari e il collegamento tra gli abitati, la Giunta regionale può concedere, nei limiti degli stanzia-menti di bilancio e della percentuale massima di cui al-l'articolo 8, comma 2, contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi urgenti e indifferibili da parte dei Comuni nell'esercizio delle competenze agli stessi at-tribuite dalla presente legge.
2. La disciplina del procedimento di concessione dei con-tributi di cui al comma 1 è definita con deliberazione del-la Giunta regionale.
3. Qualora gli interventi riguardino settori di competenza regionale, o si presentino comunque di notevole esten-sione ovvero assumano tipologie o caratteristiche ritenu-te tecnicamente complesse, gli stessi sono realizzati di-rettamente dalla Regione.
4. I lavori di cui ai commi 1 e 3, se dichiarati di somma o imperiosa urgenza, certificata dal responsabile del proce-dimento dell'amministrazione procedente, sono oggetto di deroga a qualsiasi autorizzazione, nullaosta, permesso o altro atto di assenso comunque denominato.
CAPO IV
SOCCORSO
Art. 10
(Segnalazione di calamità)
1. I Comuni, indipendentemente dagli interventi di loro competenza secondo le vigenti disposizioni, provvedono ad accertare tempestivamente le situazioni di pericolo pubblico nell'ambito del proprio territorio. Tali situazio-ni, nonché le calamità in atto, sono segnalate al centro operativo della protezione civile.
2. L'obbligo di segnalazione spetta anche a chiunque abbia accertato le situazioni di cui al comma 1. La segnalazio-ne è effettuata al Sindaco del Comune interessato ovvero al centro operativo della protezione civile.
3. Restano fermi gli obblighi e le competenze del Sindaco in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi della normativa vigente, compresa l'informazione alla popolazione di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile.
Art. 11
(Interventi dei Comuni)
1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, ogni Co-mune adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale e a tal fine predispone un piano di emergenza, anche in forma associata attraverso le Comunità monta-ne.
2. Al verificarsi della calamità in ambito comunale, il Sin-daco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite, dan-done immediata comunicazione al Presidente della Giun-ta regionale.
3. Quando l'evento non può essere fronteggiato con i soli mezzi a disposizione del Comune, anche in forma asso-ciata attraverso la Comunità montana, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze al Presidente della Giunta re-gionale.
4. La Regione provvede al rimborso alle amministrazioni comunali interessate delle risorse destinate alla realizza-zione degli interventi di cui al presente articolo, nella mi-sura massima del novantacinque per cento della spesa ammissibile, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
5. Alla concessione dei rimborsi di cui al comma 4 e alla disciplina del relativo procedimento amministrativo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 12
(Dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o av-versità atmosferica)
1. Il Presidente della Giunta regionale esercita le competen-ze di protezione civile che le leggi statali attribuiscono al Presidente dell'amministrazione provinciale e al Prefetto.
2. In relazione alla gravità della situazione determinatasi a seguito della calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, il Presidente della Giunta regionale, su pro-posta della struttura regionale competente in materia di protezione civile, può dichiarare con proprio decreto l'e-sistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, delimitando la zona del territorio regionale interessata.
3. Il decreto di cui al comma 2 è immediatamente comuni-cato alla struttura nazionale competente in materia di protezione civile e ai Comuni interessati. Entro venti-quattro ore dalla comunicazione, il Sindaco rende noto lo stato di calamità mediante avviso da esporre all'albo pre-torio ed in altri spazi idonei. Della dichiarazione dello stato di calamità è curata altresì la diffusione mediante i mezzi di comunicazione di massa.
4. Il Presidente della Giunta regionale, al fine di assicurare l'intervento tempestivo e coordinato dei diversi servizi regionali, può convocare il Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 5.
5. Il Presidente della Giunta regionale, per mezzo della struttura regionale competente in materia di protezione civile, assicura la direzione e la gestione unificate di tutte le componenti interne ed esterne all'amministrazione re-gionale, necessarie al superamento dell'evento calamito-so.
6. Alla dichiarazione della cessazione dello stato di ecce-zionale calamità o avversità atmosferica si provvede nel-la stessa forma e con i medesimi mezzi di pubblicità di cui ai commi 2 e 3.
Art. 13
(Contributi agli enti locali)
1. La Regione, in presenza del decreto attestante l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui al-l'articolo 12, comma 2, concorre, nei limiti degli stan-ziamenti di bilancio e nella misura massima del novanta-cinque per cento della spesa ammissibile, alle spese so-stenute dagli enti locali per assicurare temporaneamente alle popolazioni interessate da calamità naturali, catastro-fi o altri eventi calamitosi, il sostentamento e l'ospitalità necessari, e per realizzare gli interventi urgenti che per-mettano il tempestivo utilizzo, ove possibile, delle abita-zioni danneggiate, nonché ogni altro intervento atto a ga-rantire le condizioni essenziali di vivibilità.
2. Alla concessione dei contributi di cui al comma 1 e alla disciplina del relativo procedimento amministrativo provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 14
(Pronto intervento)
1. Al fine di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli in-sediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da al-tri eventi calamitosi, che per la loro natura o estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o ammini-strazioni ordinariamente competenti, ovvero debbano es-sere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, la Giun-ta regionale può provvedere a tutti gli interventi di carat-tere urgente e indifferibile, non sostenuti dagli enti locali, diretti al superamento della calamità.
2. Gli interventi di cui al comma 1, con particolare riferi-mento ai lavori finalizzati alla tutela della pubblica inco-lumità, al ripristino dei collegamenti stradali, degli ac-quedotti, delle fognature o di altre opere igieniche, alla costruzione di ricoveri provvisori per le persone rimaste senza alloggio, alla fornitura di beni e servizi, rivestono carattere di somma e imperiosa urgenza e sono oggetto di deroga a qualsiasi autorizzazione, nullaosta o atto di as-senso comunque denominato.
Art. 15
(Soccorso sanitario)
1. Alla direzione delle attività di primo soccorso, di assi-stenza sanitaria e di profilassi provvede, in accordo con gli altri servizi di soccorso, l'Azienda USL della Valle d'Aosta attraverso la propria organizzazione.
Art. 16
(Volontariato)
1. La Regione riconosce il ruolo essenziale del volontariato, assicurandone la partecipazione alle attività di protezione civile.
2. A seguito della dichiarazione dell'esistenza di ecceziona-le calamità o avversità atmosferica, il dirigente della struttura regionale competente in materia di protezione civile assume il coordinamento dell'attività svolta nel ter-ritorio delimitato, da squadre di soccorso, associazioni, comitati e volontari in genere, anche se provenienti da al-tre regioni.
Art. 17
(Disciplina dei trasporti)
1. Al fine di consentire l'ordinato svolgimento delle opera-zioni di soccorso, l'accesso e la circolazione di persone e mezzi di trasporto nel territorio ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sono regolati in base alle disposizioni emanate dal dirigente della struttura regionale competen-te in materia di protezione civile.
Art. 18
(Dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza)
1. Le opere previste dagli articoli 8, 9, 11, 13 e 14 sono considerate, a tutti gli effetti, opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.
CAPO V
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
Art. 19
(Interventi relativi alle opere pubbliche)
1. Dopo l'esecuzione degli interventi più urgenti, effettuati a seguito della dichiarazione di esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale provvede, su richiesta del Comune, qualora ritenga che lo stesso non sia in grado di intervenire direttamente, alla riparazione, ristrutturazione o ricostruzione delle opere pubbliche, degli edifici pub-blici e degli edifici di culto che siano stati distrutti o dan-neggiati.
2. Per gli interventi che possono essere realizzati diretta-mente dagli enti locali, la Giunta regionale, sulla base di specifica richiesta, provvede al trasferimento delle risor-se finanziarie necessarie.
3. Le procedure per l'attuazione di quanto previsto al com-ma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regio-nale.
Art. 20
(Contributi alle attività produttive)
1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica di cui al-l'articolo 12, comma 2, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamità naturali o catastrofi, la Regione in-terviene con aiuti di carattere finanziario.
2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, alle imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché a tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature.
3. Nel caso in cui le imprese di cui al comma 2 riprendano l'attività svolta prima dell'evento calamitoso, nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, i contributi di cui al comma 2 possono essere aumentati nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno rite-nuto ammissibile.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per cia-scuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calami-toso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provoca-ti dall'evento nell'area interessata, dell'incidenza della ca-tastrofe nel tessuto produttivo regionale, nonché del cari-co socio-economico della stessa, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.
Art. 21
(Contributi al settore agricolo)
1. A seguito di calamità naturali o catastrofi riconosciute ai sensi dell'articolo 12, comma 2, al fine di ripristinare la coltivabilità dei fondi e delle piantagioni, per favorire la ricostruzione o la riparazione di fabbricati ed altri manu-fatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle mac-chine e delle attrezzature agricole o alla trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti, nonché dei muri di sostegno, delle strade poderali, degli acquedotti azienda-li, degli impianti di irrigazione e di produzione e traspor-to di energia elettrica, o al fine di indennizzare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiuti di carattere finanziario.
2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, agli agricol-tori, ai coltivatori diretti, agli affittuari, ai piccoli proprie-tari che assicurano la coltivazione del fondo, alle coope-rative agricole, ai consorzi di miglioramento fondiario e alle consorterie.
3. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 2 decidano di riprendere l'attività produttiva svolta in precedenza, nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale, i con-tributi di cui al comma 2 possono essere aumentati nella misura massima del trenta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per cia-scuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calami-toso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provoca-ti dalla stessa, dalla sua incidenza nel tessuto produttivo regionale, nonché del suo carico socio-economico, rap-portato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.
Art. 22
(Contributi per le abitazioni e per i beni mobili)
1. Nei casi in cui sia stata dichiarata l'esistenza dello stato di eccezionale calamità o avversità atmosferica, di cui al-l'articolo 12, comma 2, per favorire la ricostruzione o la riparazione di immobili e loro pertinenze o per indenniz-zare in parte i danni subiti, la Regione interviene con aiu-ti di carattere finanziario.
2. La Giunta regionale può concedere contributi in conto capitale nella misura massima del:
a) sessanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, a favore di proprietari di immobili di residenza degli stessi, del coniuge, dei figli, dei geni-tori;
b) quaranta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile a favore di proprietari di immobili tenu-ti a disposizione o concessi in locazione a terzi.
3. Sono ammessi a contributo anche i danni subiti dai pro-prietari di beni mobili interessati dai fenomeni calamito-si, ad esclusione dei beni di lusso, come individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono concessi per cia-scuna calamità naturale, catastrofe o altro evento calami-toso, in ragione dell'ammontare totale dei danni provoca-ti dalla stessa, nonché del suo carico socio-economico, rapportato alle risorse finanziarie messe a disposizione per la stessa finalità.
5. Nei casi di cui al comma 3, sono determinati, con delibe-razione della Giunta regionale:
a) la tipologia dei beni mobili ammessi a contributo;
b) la misura massima del contributo erogabile, suddivi-sa anche in relazione alla tipologia dei beni interes-sati.
Art. 23
(Limiti di cumulo ed esclusioni)
1. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi previsti da disposizioni comunitarie, statali o regionali per le medesime finalità e non sono concessi per i danni derivanti dall'interruzione o dalla cessazione dell'attività, nonché per i danni derivanti dalla perdita di produzione agricola.
2. E' fatto in ogni caso salva l'applicazione delle disposizio-ni comunitarie, statali o regionali più favorevoli.
3. I contributi già percepiti per le stesse finalità sono consi-derati anticipazioni rispetto alle provvidenze più favore-voli di cui al comma 2.
Art. 24
(Beni assicurati)
1. Qualora i beni danneggiati o distrutti siano assicurati e sempre che il risarcimento ottenuto o disposto dalla so-cietà assicuratrice corrisponda ad almeno il sessanta per cento dell'importo del danno ritenuto ammissibile, i con-tributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono concessi per l'integrale copertura della parte residua dell'importo del danno ritenuto ammissibile, non risarcita dalla società assicuratrice.
2. Nel caso in cui il risarcimento ottenuto o disposto dalla società assicuratrice sia inferiore alla percentuale di cui al comma 1, i contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22 sono concessi limitatamente alla parte residua dell'impor-to del danno ritenuto ammissibile, non risarcita dalla so-cietà assicuratrice.
Art. 25
(Procedimenti amministrativi)
1. Alla disciplina dei procedimenti amministrativi finalizza-ti alla concessione dei contributi di cui agli articoli 20, 21 e 22, nonché alla definizione dei criteri per la determina-zione del danno ritenuto ammissibile ai sensi di tali arti-coli, provvede la Giunta regionale con propria delibera-zione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 26
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle di-sposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, gravano sulle risorse disponibili sui capitoli 52160, 52180 e 38280 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e successivi.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle di-sposizioni di cui ai capi II e III, ad eccezione di quelle ri-chiamate al comma 1, gravano sulle risorse disponibili sui capitoli 37840 e 37860 del bilancio di previsione del-la Regione per l'anno 2001 e successivi, che assumono le seguenti nuove denominazioni:
a) cap. 37840: "Spese per la predisposizione e l'attua-zione di misure di previsione e prevenzione di eventi calamitosi";
b) cap. 37860: "Contributi ai Comuni e alle Comunità montane per interventi per la prevenzione di eventi calamitosi".
3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle di-sposizioni di cui al capo IV gravano sulle risorse dispo-nibili sul capitolo 37960 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2001 e successivi, che assume la se-guente nuova denominazione:
a) cap. 37960: "Fondo per interventi urgenti e indero-gabili per il superamento di eccezionali calamità o avversità atmosferiche".
4. La gestione del fondo di cui al comma 3, lettera a), è as-similabile a quella del fondo di riserva per le spese im-previste.
5. Per l'attuazione degli interventi di primo soccorso di cui all'articolo 14, in mancanza di fondi a ciò destinati, è ammesso, in deroga alle disposizioni di cui alla legge re-gionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bi-lancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni e integrazioni, l'utilizzo di qualsiasi risorsa disponibile su altri capitoli di bilancio di spese non obbligatorie, da disporsi con va-riazioni di bilancio tramite deliberazioni della Giunta re-gionale da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.
6. La spesa per gli interventi per il superamento dell'emer-genza di cui al capo V grava prioritariamente sugli stan-ziamenti di bilancio attribuiti alle strutture operative competenti con riferimento alla natura degli interventi stessi, anche se comportano la modifica di piani operativi annuali già formalmente approvati. Le variazioni di bi-lancio eventualmente necessarie sono disposte con deli-berazione della Giunta regionale da comunicare al Con-siglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.
CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
(Disposizioni urbanistiche)
1. In caso di calamità riferibili ad eventi franosi, inondazio-ni, valanghe o slavine, i Comuni provvedono alla revi-sione delle cartografie degli ambiti inedificabili di cui al titolo V della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Nor-mativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) relativamente alle porzioni di territorio in-teressate dall'evento, entro sei mesi dalla data del decreto di cui all'articolo 12, comma 2.
2. Nelle aree interessate dall'evento, in assenza della revi-sione di cui al comma 1, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture ed infrastrutture danneggiate e il ripristino dei servizi prima-ri. La manutenzione straordinaria è preceduta da una va-lutazione del rischio e della possibilità di realizzare ido-nee opere di protezione.
Art. 28
(Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 si applica-no anche alle domande presentate in applicazione di altre normative inerenti le medesime finalità, purché le stesse non siano state definite alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i richiedenti devono presentare apposita do-manda alla struttura regionale competente in materia di protezione civile entro novanta giorni dalla data di entra-ta in vigore della presente legge.
Art. 29
(Eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre 2000)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano an-che agli eventi dovuti alle eccezionali avversità atmosfe-riche verificatesi nella regione nel mese di ottobre 2000, di cui allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 502 del 13 ottobre 2000.
2. Per l'evento di cui al comma 1, le spese sostenute dagli enti locali ai sensi degli articoli 11 e 13 sono interamente a carico dell'amministrazione regionale e sono finanziate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26.
Art. 30
(Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'artico-lo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Re-gione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 18 gennaio 2001.
Il Presidente
VIERIN