Regione autonoma Valle d'Aosta - En Italie

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En Italie

 

L'organizzazione ed il funzionamento della "Protezione civile" in Italia sono disciplinati dalla Legge 225/92 che istituisce il "Servizio nazionale della Protezione civile". La Protezione Civile è quindi un SERVIZIO, cioè un sistema di istituzioni, organi ed enti che operano in modo coordinato e coerente per un fine di pubblica utilità. Il fine di pubblica utilità, e quindi il compito del Servizio della Protezione civile, è la tutela della comunità dalle calamità naturali (frane, alluvioni, valanghe, terremoti…) e dalle catastrofi tecnologiche (incidenti industriali, ferroviari, aerei, su impianti a fune, su dighe…).

 

ATTIVITÀ DELLA PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio della Protezione civile svolge attività di:

  • PREVISIONE, che consiste nell'individuazione delle situazioni di RISCHIO ovvero di potenziali emergenze presenti sul territorio, sulla cui base vengono definiti i programmi di prevenzione;
  • PREVENZIONE, che comprende tutte le iniziative finalizzate alla eliminazione o, più realisticamente, alla mitigazione dei rischi;
  • SOCCORSO, ovvero tutti gli interventi di prima assistenza per la popolazione colpita da calamità o catastrofe;
  • SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA, che si concretizza nell'assunzione dei primi più urgenti provvedimenti per il ripristino della normalità.


SETTORI DI INTERVENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione civile coopera all'attivazione dei settori:

  • Sanitario (assistenza sanitaria e igiene pubblica…);
  • Tecnico (antincendio, demolizioni, puntellamenti, interventi tecnici…);
  • Logistico (trasporti, vettovagliamento, alloggiamenti di emergenza…);
  • Sociale (assistenza ai soggetti più deboli...);
  • OrdinePubblico (isolamento aree a rischio, disciplina del traffico…).


LIVELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI RESPONSABILITÀ

Il Servizio della Protezione Civile coinvolge tutti i livelli amministrativi:

  • Stato (ne è responsabile il Presidente del Consiglio o, per delega, il Ministro dell'Interno);
  • Regione (responsabile il Presidente della Regione);
  • Provincia (responsabile il Presidente dell'Amministrazione provinciale);
  • Comune (responsabile il Sindaco).


STATO DI EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri, al verificarsi di eventi che per gravità o estensione debbano essere affrontati con mezzi e poteri straordinari, può dichiarare lo "stato di emergenza" su tutto il territorio nazionale o su parte di esso. La dichiarazione dello stato di emergenza attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, o ad altre Autorità delegate, la facoltà di emanare Ordinanze anche in deroga ad ogni disposizione vigente.


STRUTTURE OPERATIVE

La Protezione Civile NON DISPONE di forze di intervento in proprio ma, in caso di emergenza, coordina l'impiego di strutture già esistenti che la legge 225/92 definisce strutture operative.

Le principali strutture operative sono:

  • Il Corpo dei Vigili del Fuoco;
  • Le Forze Armate;
  • Le Forze di Polizia;
  • Il Corpo Forestale;
  • La Croce Rossa Italiana;
  • Il Servizio sanitario;
  • Il Volontariato;
  • Il Corpo nazionale Soccorso Alpino.