Assunzione di lavoratori stranieri

NULLA OSTA ALL’INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO SUBORDINATO

 

Definizione

Il Titolo III (Art. 21-27) del Testo Unico in materia di immigrazione (D.lgs 286/1998) stabilisce le modalità con le quali è possibile entrare in Italia per motivi di lavoro. Il sistema disegnato dal Testo Unico prevede che annualmente, entro il 30 novembre il Governo definisca, mediante un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche stagionale, e per lavoro autonomo.

Soggetti interessati dalla procedura

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia presenta in via telematica allo Sportello Unico per l’immigrazione competente una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero residente all’estero, nell’ambito delle quote di ingresso definite con il decreto flussi in vigore.

Impegni del Datore di lavoro

Il datore di lavoro con l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato presenta la proposta di contratto di lavoro, specificandone le relative condizioni (tipo di contratto, luogo di lavoro, orario settimanale), e si impegna al pagamento delle eventuali spese di ritorno del lavoratore straniero nel proprio paese di origine. Nell’istanza di nulla osta, inoltre, il datore di lavoro indica le modalità di sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero. Si precisa che, lo Sportello Unico, nel corso della trattazione della pratica, richiederà al datore di lavoro di produrre il certificato di idoneità alloggiativa dell’alloggio indicato nell’istanza di nulla osta. A tal proposito si informa che, per fini di chiarezza e equità di applicazione, il CELVA (Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta), in accordo con il responsabile dello Sportello Unico dell’Immigrazione di Aosta, ha predisposto delle linee guida e dei modelli tipo per la richiesta ed il rilascio dei certificati di idoneità alloggiativa (scarica le linee guida).

Procedura

Il datore di lavoro che intende assumere un cittadino straniero residente all’estero nell’ambito delle quote di ingresso previste dal decreto flussi in vigore presenta richiesta nominativa (in caso conosca il lavoratore) o numerica (nel caso in cui non lo conosca, indicando il numero dei lavoratori di cui ha necessità) utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. Si precisa che per l'accesso alla procedura è necessario essere in possesso dello SPID o della CIE. Prima di presentare la domanda, ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del Testo Unico, come modificato dall’articolo 9, comma 7, lett. a) del D.L. 76/2013, il datore deve effettuare una verifica presso il Centro per l’Impiego competente della indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale. Tale verifica deve essere idoneamente documentata.

A seguito della ricezione della domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione competente provvede a convocare il richiedente per la verifica della documentazione concernente il possesso dei requisiti (scarica l’elenco della documentazione da presentare allo Sportello Unico). Lo Sportello Unico acquisisce il parere dalla Questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’ingresso sul territorio nazionale del lavoratore e sull’insussistenza per il datore di lavoro dei motivi ostativi indicati nell’articolo 22, comma 5bis, del Testo Unico. Lo Sportello Unico acquisisce, altresì, il parere della Direzione regionale del Lavoro sull’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero di richieste presentate dallo stesso datore di lavoro anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Qualora entrambi i pareri siano positivi, lo Sportello Unico rilascia il nulla osta, dandone comunicazione in via telematica all’autorità consolare. Il procedimento deve concludersi entro 40 giorni dalla presentazione dell’istanza completa in tutte le sue parti. Nel caso in cui vi sia una irregolarità sanabile dell’istanza o in caso di incompletezza della documentazione, lo Sportello Unico invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione e all’integrazione della documentazione. In queste ipotesi, il termine procedimentale per il rilascio del nulla osta decorre dall’avvenuta regolarizzazione della domanda.

 

Prosecuzione del procedimento dopo il rilascio del nulla osta

 

Gli uffici consolari italiani nel Paese di residenza o di origine dello Straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, al rilascio al lavoratore del visto di ingresso per motivi di lavoro. L’autorità consolare ha 30 giorni di tempo dalla richiesta per rilasciare il visto di ingresso, e una volta rilasciato ne dà comunicazione in via telematica allo Sportello unico. Il visto ha validità di un anno.

Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia il lavoratore deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno e dove gli viene consegnato il modulo di richiesta del permesso di soggiorno; qualora il lavoratore non si presenti entro gli otto giorni presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, salvo che il ritardo non sia dipeso da forza maggiore, lo Sportello Unico provvede alla revoca del nulla osta al lavoro. La revoca viene comunicata al Ministero degli affari esteri tramite collegamenti telematici.

Il modulo di richiesta del permesso di soggiorno ritirato presso lo Sportello Unico, deve essere spedito al Centro Servizi – CSA Viale Trastevere 191 00153 ROMA. All’atto della spedizione, l’Ufficio Postale rilascia allo straniero una ricevuta recante due codici identificativi personali (userid e password) tramite i quali il richiedente può monitorare lo stato della pratica in ogni momento, collegandosi a http://www.portaleimmigrazione.it/.

La Questura competente per territorio, una volta ricevuta la richiesta di permesso di soggiorno da parte del Centro Servizi – CSA, provvede a comunicare all’indirizzo e all’utenza telefonica mobile indicati nella richiesta la data della convocazione presso i propri uffici per procedere ai rilievi foto-dattiloscopici e per la consegna del permesso di soggiorno.


DOMANDE FREQUENTI

Vai alle domande frequenti

 

Spesa prevista per il cittadino

Marca da bollo del valore corrente

Riferimenti normativi: 

Art. 22 D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286

Art. 30bis D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

 

A chi rivolgersi

Presidenza della Regione

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Struttura organizzativa affari di prefettura
Sportello Unico per l’Immigrazione

Piazza della Repubblica, 15 – 11100 AOSTA
Tel. 0165/274952 – Fax 0165/274959

Email immigrazione.utg@regione.vda.it   PEC affari_prefettura@pec.regione.vda.it

Dirigente e responsabile del procedimento: Dott.ssa Rosaria Castronovo
Responsabile dell’istruttoria. Sig.ra Rita Baggio

Orario di apertura al pubblico:

Previo appuntamento telefonico al numero 0165/274952

 



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