Tavolo tecnico/FAQ

Questa sezione contiene risposte/indicazioni e pareri relativamente a questioni che più di frequente sono sottoposte all’attenzione dell’Ufficio sismico. Le risposte sono formulate anche con il contributo del Tavolo tecnico, istituito presso la Struttura Edilizia sedi istituzionali e sismica, e costituito da rappresentanti degli Ordini professionali regionali direttamente interessati dall’applicazione della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”.

 

 

 


 

Vademecum sugli errori ricorrenti nella progettazione strutturale sulla base delle verifiche condotte dall'Ufficio Sismico regionale (periodo di analisi: dal 2015 al 2017)

 

faqs

Quando occorre presentare alla competente amministrazione la denuncia delle strutture?
Come disposto dagli articoli 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 e dall’articolo 3, comma 3, della l.r. 23/2012, chiunque intenda procedere a: costruzioni (nuova costruzione o ricostruzione sostitutiva), adeguamenti di opere esistenti, miglioramenti di opere esistenti, riparazioni o interventi locali, sopraelevazioni, deve presentarne regolare denuncia all’amministrazione. La denuncia avviene nelle forme definite dal D.P.R. 380/2001, delle NTC 2008, della l.r. 23/2012 e della D.G.R. 1603. Deve essere presentata per le opere eseguite sia con i materiali regolamentati dal D.P.R. 380/2001 che con materiali diversi, prima dell’esecuzione delle stesse.

Per quali interventi occorre presentare la documentazione presso il Comune territorialmente competente e per quali presso l’”ex ufficio cemento armato” l’Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica?
Come previsto dal regime transitorio della l.r. 23/2012, tutte le opere autorizzate con titolo abilitativo emesso  in data precedente al 21 novembre 2013 devono essere denunciate al preposto ufficio al piano terra dell’Assessorato Opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, mentre le opere autorizzate con titolo abilitativo successivo al 21 novembre 2013 devono essere presentate al Comune territorialmente competente. Entrambi i moduli da presentare all’amministrazione sono scaricabili alla pagina: https://www.regione.vda.it/territorio/vigilanza/modulistica_i.aspx. Nel primo caso, il modulo da presentare è“Modello per denuncia e denuncia in variante per titoli abilitativi precedenti al 21-11-2013 - Allegato A alla Circolare 4-2014”. Nel secondo caso, il modulo da presentare è“DGR 1090-2014 Allegato 2 - NEW! (Nuovo modulo per denuncia/scheda informativa)”.

Quali sono gli elaborati da allegare alla denuncia delle strutture?
Si distinguono due casi:
  • interventi per cui è obbligatorio presentare tutta la documentazione progettuale definita dall’allegato 6.1 della D.G.R. 1603/2013 e
  • interventi per cui è possibile derogare da tale elenco.
Rientrano nel primo caso gli interventi di:
  • nuova costruzione o costruzione sostitutiva,
  • adeguamento,
  • miglioramento,
  • variante sostanziale.
per i quali deve essere presentato almeno un elaborato per ognuna delle seguenti voci:
  • elaborati architettonici,
  • relazione tecnica (architettonica),
  • relazione di calcolo strutturale,
  • elaborati grafici,
  • disegni dei particolari esecutivi delle strutture,
  • relazione sulla fondazione,
  • relazione sui materiali,
  • piano di manutenzione delle parti strutturali,
  • se ritenute necessarie, relazioni sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche.
Rientrano nel secondo caso:
  • riparazioni e interventi locali,
  • varianti strutturali non sostanziali di denunce già presentate,
  • interventi strutturali che il progettista ritiene privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità.

Per questi tipi di interventi non è obbligatorio presentare tutta la documentazione precedente, anche se in ogni caso, dal progetto dell'opera firmato dal progettista, devono risultare in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione (art. 65 del D.P.R. 380/2001). Inoltre è in ogni caso obbligatoria la relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Come è possibile sapere se la propria pratica è stata estratta ed eventualmente chi è il responsabile dell’istruttoria e il termine per la conclusione del procedimento?
Indicativamente ogni 15 giorni, l’ufficio sismico procede all’estrazione a campione (in valore minimo del 10%) di tutte le pratiche soggette a controllo ai sensi dell’art. 8 della l.r. 23/2012 pervenute all’ufficio stesso dal giorno dell’estrazione precedente al giorno precedente l’estrazione stessa. Avvenuta l’estrazione, il relativo verbale viene pubblicato nella sezione “Esiti estrazione per verifiche a campione” e le pratiche che hanno costituito il campione vengono archiviate definitivamente. Contestualmente, viene inviata una lettera di “comunicazione di avvenuta estrazione” al committente e al Comune territorialmente competente delle pratiche estratte, che sono così tempestivamente informati. Nella lettera vengono indicati i tempi massimi per la conclusione del procedimento e il responsabile dell’istruttoria.
Quando è obbligatorio eseguire il collaudo? In quali forme?
L’art. 67 del D.P.R. 380/2001 prescrive che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico. Inoltre, per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità occorre presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo. Coerentemente, secondo le NTC 2008, le opere non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico. Si precisa che le riparazioni e gli interventi locali possono non essere soggetti a collaudo, sempreché il locale interessato dai lavori oggetto della denuncia non necessiti di successivo rilascio di agibilità. I contenuti del collaudo statico sono regolamentati dal capitolo 9 delle NTC 2008 e dallo stesso capitolo della relativa circolare.
È possibile depositare presso l’ex “ufficio cemento armato” una variante della denuncia delle strutture, autorizzata con titolo abilitativo successivo al 20/11/2013, se il primo deposito è già stato effettuato presso lo stesso ufficio?
Sì, se la relativa Relazione a strutture ultimate e il relativo Collaudo non sono ancora stati depositati. Come disciplina la Circolare 4/2014 (reperibile alla pagina https://www.regione.vda.it/territorio/vigilanza/normativa/circolari_i.aspx), il deposito di varianti delle strutture autorizzate con titoli abilitativi successivi al 20/11/2013, per cui è già stata depositata la denuncia presso l’ex “ufficio cemento armato”, va depositato presso lo stesso ufficio. Se la variante è sostanziale (come dichiarato nel modulo da compilare) il progetto sarà soggetto ad estrazione per il controllo a campione ai sensi della l.r. 23/2012. Il modulo per il deposito delle varianti presso l’ex “ufficio cemento armato”è denominato “Modello per denuncia e denuncia in variante per titoli abilitativi precedenti al 21-11-2013 - Allegato A alla Circolare 4-2014” ed è scaricabile dal sito: https://www.regione.vda.it/territorio/vigilanza/modulistica_i.aspx.

Edifici esistenti misti in calcestruzzo-muratura (§C8.7.3): al fine di trascurare "il contributo alla capacità resistente sismica di un’intera categoria di elementi dello stesso materiale" (per poter eseguire un'analisi lineare) occorre dimostrare che tale tecnologia è secondaria. Occorre verificare dunque che il contributo alla rigidezza totale di questi elementi sia inferiore al 15% della analoga rigidezza degli elementi considerati principali?
La verifica in termini di contributo di rigidezza è sicuramente una strada percorribile così come indicato dalle NTC §7.2.3. Resta comunque in carico al progettista la valutazione del limite entro il quale il contributo può essere trascurato e la dimostrazione, caso per caso e in funzione della tipologia costruttiva, sulla possibilità di considerare secondaria una tipologia costruttiva. Ovviamente la scelta di non considerare un contributo resistente/di rigidezza deve obbligatoriamente essere a vantaggio di sicurezza. Normalmente è una scelta perseguibile quando la categoria di elementi trascurati è uniformemente distribuita nella struttura in esame, mentre si consiglia di non effettuare tale scelta quando tali elementi sono presenti solo localmente e quindi alterano le rigidezze soltanto in alcune aree. (risposta a cura del Prof. Ing. Bernardino Chiaia)

 

E' possibile eseguire pilastri in falso su una soletta piena armata in maniera bidirezionale?

Sullo specifico punto la norma non fornisce indicazioni esplicite (il paragrafo § 7.4.6.1.1. è relativo unicamente al caso di pilastri in falso su trave). Nel caso di una soletta, a differenza del caso della trave, è meno rilevante il discorso sulle eccentricità. In ogni caso, secondo le indicazioni del paragrafo 7.2.1, la componente verticale del sisma deve essere obbligatoriamente considerata in presenza di pilastri in falso, ad eccezione delle costruzioni ricadenti in zona 3 e 4. Sulla soletta va inoltre considerato con molta attenzione il problema del punzonamento. Qualora si esegua un pilastro in falso su soletta, è in ogni caso fondamentale modellare correttamente il vincolo al piede del pilastro stesso e considerare gli effetti di fluage differito della soletta in relazione ai cedimenti differenziali. Vale infine la considerazione che le NTC2008 rappresentano una “norma prestazionale” e pertanto resta in capo al progettista la possibilità e la responsabilità delle scelte progettuali a condizione che queste, qualora escano dai dettami normativi, siano sufficientemente dimostrate anche nel corpo della relazione di calcolo. (risposta a cura del Prof. Ing. Bernardino Chiaia)

 

Qual è l'elemento finito più idoneo a modellare le pareti in legno costituite da elementi "monodimensionali" (verticali o orizzontali) tra loro connessi rispettivamente ad incastro e con connettori?

Non è possibile rispondere esaustivamente, è necessario capire meglio la tipologia. La valutazione va fatta caso per caso, esaminando il modello FEM nel suo complesso. In ogni caso l’elemento finito utilizzato deve essere del tipo bidimensionale e offrire resistenza flessionale pressoché nulla. Tali elementi sono infatti incastrati tra di loro in corrispondenza dei punti di connessione delle pareti verticali in legno. A tale proposito, si suggerisce un elemento finito del tipo “membrana”, al quale è attribuita rigidezza elevata secondo il piano medio. (risposta a cura del Prof. Ing. Bernardino Chiaia)

Per i pilastri secondari è obbligatorio fare il collegamento tra le relative fondazioni?

Dal momento che la Norma in vigore non si esprime esplicitamente, la valutazione e la dimostrazione restano a carico del progettista. In ogni caso si osserva quanto segue. Il punto in esame è al paragrafo §7.2.5.1 (considerazioni in merito sono peraltro assenti nella Circolare). Escludendo il caso banale ed esplicitamente previsto di profili stratigrafici di tipo A e di siti ricadenti in zona 4, ciò che la Norma richiede - in generale - è la valutazione degli spostamenti relativi del terreno di fondazione sul piano orizzontale, calcolati come specificato nel § 3.2.5.2, e dei possibili effetti da essi indotti nella sovrastruttura. La norma specifica poi che il requisito (NdR: gli spostamenti relativi del terreno di fondazione sul piano orizzontale) si ritiene soddisfatto se le strutture di fondazione sono collegate tra loro da un reticolo di travi, o da una piastra dimensionata in modo adeguato, in grado di assorbire le forze assiali conseguenti. Ne consegue che il progettista può procedere: (a) alla verifica degli spostamenti relativi del terreno di fondazione sul piano orizzontale e, ove li ritenesse compatibili con la struttura in elevazione, non è necessario il collegamento fra gli elementi di fondazione; (b) procedere direttamente al dimensionamento del collegamento (omettendo la verifica degli spostamenti) secondo i criteri indicati. Sulla specifica tematica dei pilastri secondari (elementi strutturali secondari ai fini sismici, di cui al § 7.2.3, ovvero quei pilastri la cui rigidezza e resistenza è ignorata nell’analisi della risposta e che sono progettati per resistere ai soli carichi verticali, pur dovendo essere in grado di assorbire le deformazioni della struttura soggetta all’azione sismica di progetto, mantenendo la capacità portante nei confronti dei carichi verticali) e con riferimento a quanto indicato al §C7.2.3, i particolari costruttivi che si applicano agli elementi strutturali secondari sono quelli prescritti al cap. 4 solo per gli elementi che non subiscono plasticizzazione sotto le azioni di progetto allo SLU. In caso contrario valgono le prescrizioni del Cap. 7) e si deve quindi verificare, al fine di applicare i dettagli costruttivi del capitolo 4, che non si formino zone di plasticizzazione, ovvero che per la combinazione di calcolo analizzata (azione assiale della combinazione sismica associata allo spostamento della struttura principale in corrispondenza dell’elemento non strutturale), il momento sollecitante non superi il momento di prima plasticizzazione. (risposta a cura del Prof. Ing. Bernardino Chiaia)

Dettagli costruttivi per il calcestruzzo (§7.4.6.1.1): "Le pareti non possono appoggiarsi in falso su travi o solette". Per "pareti" si intendono pareti in calcestruzzo o qualunque tipo di parete strutturale (ad esempio in muratura o legno)?

A priori, considerando l’indicazione in circolare § C7.4, il riferimento sembra essere rivolto unicamente alle costruzioni di calcestruzzo (il capitolo è infatti dedicato alle costruzioni di calcestruzzo in presenza di azioni sismiche e tratta in maniera dettagliata le richieste per i materiali e le regole di dimensionamento e verifica per le travi, i pilastri, i nodi trave-pilastro, i diaframmi orizzontali, le pareti, le travi di collegamento). Per le azioni sismiche, le NTC 2008, nel caso di strutture in cemento armato, vietano al §7.4.6.1.1 la possibilità di appoggiare le pareti in falso su travi o solette. Analoga considerazione per le strutture in muratura si trova al § 7.8.1.4 delle NTC si richiede continuità in elevazione delle pareti strutturali, al lordo delle aperture, fino alla fondazione, evitando pareti in falso. La Norma non indica un divieto esplicito in merito alle pareti lignee in falso su strutture in cemento armato; in linea generale, nel caso di pareti in falso occorre considerare la presenza verticale del sisma (in analogia con quanto prescritto al paragrafo 7.2.1 della norma, in cui è indicato il caso dei pilastri in falso). Inoltre il problema si pone con riferimento alla gerarchia delle resistenze e la trave deve essere dimensionata in tale ottica (criterio gerarchico taglio-flessione). Vale ovviamente la considerazione che l’interpretazione della norma, per quanto non esplicitamente riportato in essa, è di responsabilità del progettista. Il par. 7.4.6 riporta le indicazioni progettuali necessarie a mantenere una buona duttilità del complesso strutturale e una buona gerarchia delle resistenze. L’indicazione prestazionale della norma (duttilità e gerarchia) deve essere rispettata dal progettista che deve dimostrare la validità delle proprie scelte progettuali. (risposta a cura del Prof. Ing. Bernardino Chiaia)

La realizzazione di un cordolo sommitale ai fini dell’adeguamento o miglioramento strutturale di un edificio, così come inteso nell’accezione delle NTC 2008, può essere eseguita in deroga alle NTA del Piano Regolatore Generale Comunale là dove queste vietano la sopraelevazione? 

Dal punto di vista delle NTC 2008, una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di un cordolo sommitale (inteso come elemento orizzontale avente altezza massima pari a 50 cm* inserito generalmente nel piano di imposta del solaio a scopo di rinforzo) non è considerata sopraelevazione e dunque non vi è l’obbligo dell’adeguamento della struttura alle stesse NTC 2008. Dal punto di vista urbanistico, la realizzazione di tale intervento dovrà essere eseguita coerentemente a quanto previsto dalle NTA del Piano Regolatore Generale Comunale. Pertanto se queste ultime vietano la sopraelevazione, l’intervento di miglioramento o adeguamento dovrà essere rispettoso di tali prescrizioni. Infatti, gli interventi di miglioramento o adeguamento, così come intesi dalle NTC 2008, non costituiscono deroga alle NTA. Tale concetto fondamentale è riportato anche nella circolare applicativa delle NTC 2008 (§C8.4.1): “Indipendentemente dalle problematiche strutturali specificamente trattate nelle NTC, le sopraelevazioni, nonché gli interventi che comportano un aumento del numero di piani, sono ammissibili solamente ove siano compatibili con gli strumenti urbanistici."                                                    *si veda a tal proposito la ns. nota avente ad oggetto “Parere in merito agli interventi di recupero edilizio funzionali al consolidamento dei fabbricati” indirizzata al Comune di Pont-Saint-Martin e al Celva (prot. 9260/DDS del 11/09/2014)

Quando va depositata la variante delle strutture?

Le varianti delle opere strutturali sono disciplinate dall’art. 65 del d.P.R. 380/2001, secondo il quale “anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione […]”. I progetti strutturali in variante, dunque, così come tutta la documentazione progettuale riferita all’opera oggetto di denuncia, vanno depositati prima che le relative opere vengano eseguite in cantiere. Si ricorda, in ogni caso, che secondo il cap. 10 delle vigenti NTC 2008 “I progetti esecutivi riguardanti le strutture devono essere informati a caratteri di chiarezza espositiva e di completezza nei contenuti e devono inoltre definire compiutamente l’intervento da realizzare. Restano esclusi i piani operativi di cantiere ed i piani di approvvigionamento.”.

Quali valori del fattore di confidenza si possono utilizzare per valutare la vulnerabilità di una struttura esistente in legno? 

Le NTC 2008 non esplicitano, se non nella Circolare esplicativa, i livelli di conoscenza e i relativi fattori di confidenza, non indicati in ogni caso per le costruzioni in legno. Gli FC suggeriti sono compresi tra i valori di 1 e 1,35, per le tipologie costruttive in c.a., acciaio o muratura. Fermo restando che la scelta del livello di conoscenza è discrezionale del progettista, che la stessa deve essere adeguatamente giustificata e, in conseguenza lo stesso progettista indica il fattore di confidenza che ritiene opportuno, per quanto riguarda le specifiche costruzioni in legno è utile fare riferimento alle regole tecniche che, pur non cogenti, fissano la buona prassi. Linee guida di riferimento, oltre a quanto indicato alle NTC, paragrafo 11.7, sono le seguenti: “Linee guida per la progettazione, l’esecuzione e il controllo delle Strutture di Legno”, redatte dal Dipartimento di Protezione Civile – ReLUIS, che al Capitolo 19, Appendice D, riportano i contenuti delle istruzioni CNR DT 206/2007, opportunamente integrate e qui richiamate. La verifica di strutture realizzate con legno massiccio, lamellare o con prodotti per uso strutturale derivati dal legno, richiede la conoscenza dei valori di resistenza, modulo elastico e massa volumica costituenti il profilo resistente. Dette istruzioni e linee guida specificano l’importanza della valutazione dell’eventuale stato di degrado, nonché della influenza di quest’ultimo sulla riduzione delle caratteristiche meccaniche dell’elemento ligneo. E’ opportuno tuttavia far presente come, mentre da un lato il soddisfacimento di quanto previsto nelle citate istruzioni per le verifiche di strutture esistenti costituisce certamente condizione sufficiente per la sicurezza delle stesse, d’altro lato ciò non può essere sempre considerato necessario. In parecchi casi di strutture esistenti, (specialmente in edifici antichi di notevole interesse storico-culturale), è stato riscontrato che l’adozione di una metodologia di classificazione specifica per i moderni prodotti derivati dal legno e di un protocollo di verifica che si attenga strettamente alle presenti Istruzioni potrebbe produrre un risultato troppo conservativo e tale da non permettere un ragionevole recupero oppure giustificare interventi molto impattanti. Nei casi in cui lo stato di conservazione sia oggettivamente giudicato buono (limitato degrado biologico e meccanico), appare infatti più giustificato il ricorso a prove e criteri che possano consentire di stimare o misurare le effettive caratteristiche meccaniche degli elementi in esame, consentendo così di conservare strutture e materiali che hanno dimostrato la loro efficienza attraverso una lunga storia di servizio. L’identificazione dei parametri fisici e meccanici degli elementi lignei in opera ed un attento esame del loro stato di conservazione sono dati indispensabili per la elaborazione di un corretto progetto di riabilitazione delle strutture. Per quanto riguarda l’analisi dello stato di conservazione e la classificazione degli elementi lignei in opera ci si dovrà riferire a quanto riportato nei seguenti documenti: UNI 11118 (2004) “Beni culturali - Manufatti lignei - Criteri per l’identificazione delle specie legnose”; UNI 11119 (2004) “Beni culturali - Manufatti lignei - Strutture portanti degli edifici - Ispezione in situ per la diagnosi degli elementi in opera”;UNI 11130 (2004) “Beni culturali - Manufatti lignei - Terminologia del degradamento del legno”;UNI 11035-1 (2010) “Legno strutturale. Classificazione a vista di legnami italiani secondo la resistenza meccanica: terminologia e misurazione delle caratteristiche”; UNI 11035-1 (2010) “Legno strutturale. Regole per la classificazione a vista secondo la resistenza meccanica e valori caratteristici per tipi di legname strutturali italiani”. In particolare, proprio sulla base della UNI 11118 (2004), si precisa come (paragrafo 4), l’obiettivo dell’ispezione è al raccolta delle informazioni (identificazione specie legnosa, determinazione umidità, rilievo geometrico, ecc.) per ciascun elemento ligneo della struttura portante oggetto dell’ispezione stessa. Ne consegue pertanto una conoscenza accurata, che può comportare l’adozione di un FC unitario. Si precisa inoltre che l’ispezione deve essere estesa (in analogia ad esempio a quanto indicato per le strutture in acciaio) ai collegamenti delle strutture lignee. Per ulteriori precisazioni in merito alle strutture in legno, si veda quanto precisato nei documenti tecnici da noi redatti relativi all’agibilità e ai Beni culturali e storici, che riportano ulteriori riferimenti tecnici, regole e istruzioni. (risposta a cura del Prof. Ing. Bernardino Chiaia)

La realizzazione di un balcone a struttura lignea di modeste dimensioni (con sporto pari a circa 1 m e sviluppo ridotto rispetto al lato del fabbricato) su un edificio esistente può rientrare nella definizione di intervento locale? Anche in considerazione del fatto che i carichi permanenti (strutturali e portati) risultano sensibilmente inferiori ad 1kN/mq (compresa la ringhiera in legno)? 

Premesso che gli interventi di “riparazione o intervento locale” sono definiti dal § 8.4.1 delle NTC2018, nel quale viene specificato che sono tali gli interventi che interessano porzioni limitate della struttura e che non modificano significativamente il comportamento globale della costruzione, senza ridurre le condizioni di sicurezza preesistenti della stessa, nel caso di specie, date le caratteristiche strutturali e dimensionali del balcone, è presumibile che la realizzazione dello stesso non vada a modificare in maniera significativa la massa, la rigidezza e la resistenza dell'intero sistema strutturale. Pertanto, si può procedere alla verifica della sicurezza limitatamente alle porzioni interessate dall'intervento. Si ricorda, comunque, che spetta al progettista della struttura fare tutte le valutazioni necessarie al fine di classificare correttamente l’intervento che intende realizzare.






A priori, considerando l’indicazione in circolare § C7.4, il riferimento sembra essere rivolto unicamente alle costruzioni di calcestruzzo (il capitolo è infatti dedicato alle costruzioni di calcestruzzo in presenza di azioni sismiche e tratta in maniera dettagliata le richieste per i materiali e le regole di dimensionamento e verifica per le travi, i pilastri, i nodi trave-pilastro, i diaframmi orizzontali, le pareti, le travi di collegamento).
Per le azioni sismiche, le NTC 2008, nel caso di strutture in cemento armato, vietano al §7.4.6.1.1 la possibilità di appoggiare le pareti in falso su travi o solette. Analoga considerazione per le strutture in muratura si trova al § 7.8.1.4 delle NTC si richiede continuità in elevazione delle pareti strutturali, al lordo delle aperture, fino alla fondazione, evitando pareti in falso.
La Norma non indica un divieto esplicito in merito alle pareti lignee in falso su strutture in cemento armato; in linea generale, nel caso di pareti in falso occorre considerare la presenza verticale del sisma (in analogia con quanto prescritto al paragrafo 7.2.1 della norma, in cui è indicato il caso dei pilastri in falso). Inoltre il problema si pone con riferimento alla gerarchia delle resistenze e la trave deve essere dimensionata in tale ottica (criterio gerarchico taglio-flessione).
Vale ovviamente la considerazione che l’interpretazione della norma, per quanto non esplicitamente riportato in essa, è di responsabilità del progettista. Il par. 7.4.6 riporta le indicazioni progettuali necessarie a mantenere una buona duttilità del complesso strutturale e una buona gerarchia delle resistenze. L’indicazione prestazionale della norma (duttilità e gerarchia) deve essere rispettata dal progettista che deve dimostrare la validità delle proprie scelte progettuali. (risposta a cura del Prof. Ing. Bernardino ChiaiaA priori, considerando l’indicazione in circolare § C7.4, il riferimento sembra essere rivolto unicamente alle costruzioni di calcestruzzo (il capitolo è infatti dedicato alle costruzioni di calcestruzzo in presenza di azioni sismiche e tratta in maniera dettagliata le richieste per i materiali e le regole di dimensionamento e verifica per le travi, i pilastri, i nodi trave-pilastro, i diaframmi orizzontali, le pareti, le travi di collegamento).Per le azioni sismiche, le NTC 2008, nel caso di strutture in cemento armato, vietano al §7.4.6.1.1 la possibilità di appoggiare le pareti in falso su travi o solette. Analoga considerazione per le strutture in muratura si trova al § 7.8.1.4 delle NTC si richiede continuità in elevazione delle pareti strutturali, al lordo delle aperture, fino alla fondazione, evitando pareti in falso.La Norma non indica un divieto esplicito in merito alle pareti lignee in falso su strutture in cemento armato; in linea generale, nel caso di pareti in falso occorre considerare la presenza verticale del sisma (in analogia con quanto prescritto al paragrafo 7.2.1 della norma, in cui è indicato il caso dei pilastri in falso). Inoltre il problema si pone con riferimento alla gerarchia delle resistenze e la trave deve essere dimensionata in tale ottica (criterio gerarchico taglio-flessione).Vale ovviamente la considerazione che l’interpretazione della norma, per quanto non esplicitamente riportato in essa, è di responsabilità del progettista. Il par. 7.4.6 riporta le indicazioni progettuali necessarie a mantenere una buona duttilità del complesso strutturale e una buona gerarchia delle resistenze. L’indicazione prestazionale della norma (duttilità e gerarchia) deve essere rispettata dal progettista che deve dimostrare la validità delle proprie scelte progettuali. (risposta a cura del Prof. Ing. Bernardino Chiaia)

 

 

Per formulare quesiti: sismicoterritorio@regione.vda.it

 



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