Decreto ministeriale 2522/2001: programmi innovativi in ambito urbano

Prot. n. 2522

VISTOl'articolo 54, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, che individua tra le funzioni mantenute allo Stato quelle relative "alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato";
VISTOil comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2001, n.21, che prevede che il Ministero dei lavori pubblici promuova, coordinandolo con programmi di altre amministrazioni dello Stato già dotati di autonomi finanziamenti, un programma innovativo in ambito urbano finalizzato prioritariamente ad incrementare, con la partecipazione di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo ed occupazionale e che preveda, al contempo, misure ed interventi per incrementare l'occupazione, per favorire l'integrazione sociale e l'adeguamento dell'offerta abitativa;
VISTOil comma 2 dello stesso articolo 4 che autorizza la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici;
VISTOil comma 3, del suddetto articolo 4, che dispone che le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.284, accertate al 31 dicembre 1999, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al Ministero dei lavori pubblici per essere destinate al programma di cui al comma 1;
VISTOil comma 33 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza, tra l'altro, un limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi per l'anno 2002 per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
VISTOl'ordine del giorno n. 9.4818.4 con il quale, in sede di esame del disegno di legge n. 4818, il Senato, in relazione al programma innovativo in ambito urbano, impegna il Governo a comprendere in tale programma anche gli interventi di riqualificazione degli ambiti urbani e delle infrastrutture circostanti le grandi stazioni ferroviarie, in corso di riqualificazione con le risorse di cui all'addendum n. 2 del Contratto di programma Governo-Ferrovie dello Stato spa, riservando a tali interventi una quota delle disponibilità previste per lo stesso programma innovativo in ambito urbano;
VISTOl'accordo con il Ministero dell'ambiente, sottoscritto in data 29 maggio 2001, concernente l'attuazione nell'ambito dei programmi di rilevanza nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del D.P.R. 20 luglio 2000, n. 337, di un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, mediante la concessione di un contributo pubblico in conto capitale per la realizzazione, nel periodo 2001-2005, di impianti solari termici per la produzione di calore a bassa temperatura;
VISTOil comma 4, dell'articolo 4, della già citata legge 8 febbraio 2001, n. 21 che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano definiti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gli indirizzi e i contenuti del programma di cui al comma 1 e le modalità di attribuzione ed erogazione dei finanziamenti;
VISTOil decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri
VISTOil decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che definisce ed amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
VISTOl'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2001

DECRETA

Art. 1

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative destina al finanziamento di programmi innovativi in ambito urbano le seguenti risorse:
a) un limite di impegno quindicennale pari a lire 40 miliardi per l'anno 2002, di cui all'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione con l'istituto finanziatore;
b) le residue disponibilità finanziarie di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, accertate al 31 dicembre 1999 che l'articolo 4, comma 3, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, destina ad un programma innovativo in ambito urbano;
c) lire 90 miliardi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

Art. 2

1. Con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), è attivato un programma innovativo in ambito urbano denominato "Contratti di quartiere II" da realizzare in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo.
2. Il programma, promuovendo la partecipazione degli abitanti alla definizione degli obiettivi, è finalizzato prioritariamente ad incrementare, anche con il supporto di investimenti privati, la dotazione infrastrutturale dei quartieri degradati di comuni e città a più forte disagio abitativo prevedendo, al contempo, misure ed interventi per favorire l'occupazione e l'integrazione sociale.
3. Il Ministero dell'ambiente partecipa al finanziamento del programma "Contratti di quartiere II" con un importo non inferiore a lire 5 miliardi, destinato, ai sensi dell'accordo sottoscritto con il Ministero dei lavori pubblici, in data 29 maggio 2001, ad un programma di solarizzazione degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati.
4. Le regioni possono contribuire al programma "Contratti di quartiere II" con risorse proprie ovvero con fondi provenienti da programmi attivati o promossi dall'Unione europea.
5. Ulteriori risorse possono provenire da altre Amministrazioni dello Stato, da comuni, Iacp comunque denominati e soggetti privati interessati all'attuazione del programma.

Art. 3

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disponibilità a far confluire proprie risorse sul programma di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.
2. Nei successivi sessanta giorni sono predisposti Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative, d'intesa con le singole regioni, appositi bandi di gara mediante i quali vengono fissate le modalità di partecipazione dei comuni e i contenuti delle proposte da presentare. I bandi, tenendo conto delle priorità che le singole regioni intendono assumere in relazione agli obiettivi propri della programmazione e pianificazione territoriale, sono predisposti sulla base dei seguenti criteri e indirizzi:
a) compresenza di finanziamenti finalizzati sia alla riqualificazione edilizia, al miglioramento delle condizioni ambientali, all'adeguamento e sviluppo delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni di servizi, sia all'integrazione sociale ed all'incentivazione dell'offerta occupazionale;
b) conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati individuando un ambito all'interno del quale le opere da finanziare risultino inserite in un sistema di relazioni disciplinato da idoneo piano attuativo (piano di recupero o piano equipollente) o, qualora sufficientemente dettagliato, dal piano regolatore generale.
3. Costituiscono condizioni di particolare attenzione nella valutazione delle proposte la presenza di risorse private che ne incrementino la dotazione finanziaria e la previsione di interventi residenziali che favoriscano l'inserimento, all'interno di insediamenti di edilizia pubblica, di diverse categorie sociali.
4. Al fine della dotazione finanziaria da attribuire ai bandi di gara, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative provvede a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia sovvenzionata ed agevolata fissati per ciascuna regione dalle tabelle A e C allegate alla delibera CIPE 22 dicembre 1998.
5. Qualora, entro la data indicata al comma 1, le regioni non rendano nota, in termini formali, la loro adesione al programma di cui all'articolo 2, individuando e impegnando, in misura almeno pari all'importo del finanziamento statale, le risorse con cui intendono contribuire al programma stesso, Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative provvede all'emanazione di un bando, di contenuto analogo a quello approvato con Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 238 in data 22 ottobre 1997, indirizzato ai comuni delle regioni non aderenti. La relativa dotazione finanziaria è conseguenza del coacervo delle risorse attribuite alle regioni con le quali non si è pervenuto all'emanazione di bandi regionali.

Art. 4


1. La Commissione per la selezione delle proposte redatte dai comuni, da ammettere a finanziamento, è composta da sette membri, funzionari ed esperti, di cui tre designati dall'assessore regionale competente - che intervengono per la valutazione delle proposte della regione di appartenenza -, tre designati dal Direttore generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative ed il presidente designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Commissione formula la graduatoria delle proposte d'intervento finanziabili con le risorse attribuite a ciascuna regione nonché di quelle finanziabili con le risorse coacervate delle regioni non aderenti al programma. In quest'ultimo caso i rappresentanti regionali sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
3. Qualora le risorse attribuite ad ogni regione non vengano interamente utilizzate, per mancanza di proposte di intervento, ovvero le proposte presentate non vengano considerate finanziabili dalla Commissione, le conseguenti disponibilità residue sono destinate ad altri comuni positivamente valutati, con modalità che verranno stabilite con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sono destinate ad un programma innovativo in ambito urbano concernente le zone adiacenti alle stazioni ferroviarie delle grandi città e quelle limitrofe alle maggiori aree portuali, nelle quali, in particolare, siano presenti condizioni di degrado urbano e sociale e vi sia necessità di riqualificare insediamenti di edilizia residenziale. A tal fine, la Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone, in coordinamento con le competenti direzioni dello stesso Ministero e del Ministero dell'interno, il programma operativo contenente criteri attuativi e localizzazione degli interventi con la previsione della partecipazione finanziaria anche di Ferrovie dello Stato s.p.a., delle autorità portuali e di altri soggetti privati. Tale programma, sentiti i comuni interessati, verrà formalizzato in apposito Accordo e trasmesso all'approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 6

Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386.


Roma, 27 dicembre 2001

IL MINISTRO
Pietro Lunardi

 

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 1, foglio n. 199.

 



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