Edilizia Convenzionata

La legge regionale 28 febbraio 2003 n. 5, prevede la concessione di contributi in conto capitale in favore di coloro (persone fisiche o giuridiche) che costruiscono o recuperano alloggi da affittare ad un canone convenzionato per un periodo minimo di 10 anni (recupero) o 15 anni (nuova costruzione).

 Per presentare domanda i richiedenti devono sottoscrivere una convenzione con il Comune territorialmente competente per impegnarsi ad affittare gli alloggi a canone convenzionato. Alla domanda dovrà essere allegato la predetta convenzione, la concessione edilizia, il progetto approvato, nonché tutta la documentazione elencata nel modulo di domanda.

Gli alloggi oggetto di convenzione devono essere affittati a nuclei familiari che hanno i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea; i cittadini non appartenenti all'Unione europea devono essere regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;
  • non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:  

su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 39/1995, nel territorio regionale;

su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

  • non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
  • non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
  • avere un Indicatore della Situazione Economica (ISE) inferiore al limite stabilito con deliberazione della Giunta regionale (atto in corso di predisposizione).

  

Si comunica che per l'anno 2012 non sono ancora stati fissati i termini per la presentazione delle domande. 

 

 



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