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Valle d'Aosta PORTALE IMPRESE

Collocamento mirato

La legge 68/99 promuove l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Collocamento mirato: ottemperanza l. 68/1999 - disegno con 9 sagome di mani sovrapposte colorate in viola, verde, giallo, rosa, sfondo bianco

Per collocamento mirato si intende “l’insieme degli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi delle occasioni di lavoro, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro e di relazione”.

Per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, la legge prevede l’obbligo per i datori di lavoro privati e pubblici che occupano più di 14 dipendenti di riservare una quota di posti a lavoratori con disabilità e a lavoratori appartenenti alle categorie protette, in particolare:

  • I datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti: nella misura di 1 lavoratore con disabilità; 
  • I datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti: nella misura di 2 lavoratori con disabilità;
  • I datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti: lavoratori con disabilità nella misura pari al 7% degli occupati e di lavoratori appartenenti alle cosiddetti “categorie protette” nella misura pari all’1% degli occupati.

Per determinare il numero di lavoratori con disabilità e appartenenti alle categorie protette da assumere è necessario calcolare la "base di computo" escludendo dal totale dei dipendenti alcune categorie di lavoratori.

L'ufficio competente per la gestione della 68/99 in Valle d'Aosta è il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati che fornisce un supporto informativo e consulenze mirate per l’individuazione degli strumenti più rispondenti alle esigenze delle aziende.

Per determinare il numero di persone con disabilità da assumere, i datori di lavoro devo sottrarre dal totale dei dipendenti le seguenti categorie di lavoratori:

  • i lavoratori con disabilità e i lavoratori appartenenti alle categorie protette ex-art. 18;
  • i lavoratori assunti con contratto a termine inferiori a 6 mesi;
  • i soci di cooperative di produzione-lavoro;
  • i dirigenti;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  • i lavoratori temporanei presso l’impresa utilizzatrice;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all’estero (per la durata di tale attività);
  • i lavoratori che aderiscono al programma di emersione;
  • i lavoratori acquisiti per passaggio di appalto (imprese di pulizia).

Inoltre, per un corretto conteggio, si precisa che:

  • i telelavoratori,
  • i lavoratori con contratto part-time,
  • i lavoratori intermittenti e stagionali,

si contano in proporzione all’orario effettivamente svolto.

NB: il totale dei dipendenti NON deve comprendere i lavoratori assunti con contratto a termine per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Sulla base dell’appartenenza dell’azienda a “settori particolari” sono previste ulteriori esclusioni che incidono sulla determinazione della base di computo per il calcolo della quota di riserva dei lavoratori con disabilità.
I datori di lavoro operanti nei seguenti settori possono quindi escludere dalla base di computo le categorie di lavoratori indicate:

  • trasporti terrestri aerei e marittimi: personale viaggiante;
  • impianti a fune: personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio o regolarità dell’attività;
  • edilizia:
    • personale di cantiere;
    • addetti al trasporto di settore;
  • autotrasporto: personale viaggiante;
  • minerario: personale di sottosuolo;
  • raccolta e trasporto rifiuti: personale viaggiante;
  • servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale: personale operativo;
  • altri settori: personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (per cantiere si intende quanto indicato dall’art. 89 DLGS 81/2008).

Inoltre, per i seguenti settori:

  • partiti politici e organizzazioni sindacali;
  • organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della:
    • solidarietà sociale;
    • assistenza;
    • riabilitazione;
  • istituti scolastici religiosi;
  • enti e associazioni di arte e cultura.

La quota di riserva si computa solo con riferimento al personale tecnico-esecutivo o svolgente funzioni amministrative, individuato in base alle norme contrattuali e regolamentari (CCNL di riferimento).

L’obbligo di assunzione insorge nel momento in cui:

  • il datore di lavoro si colloca per la prima volta in una delle fasce dimensionali;
  • per effetto di un incremento di personale avviene il passaggio a una fascia superiore oppure si generano delle scoperture;
  • cessa il rapporto di lavoro di un lavoratore inserito nella quota di riserva;
  • il lavoratore inserito nella quota di riserva perde lo status di disabile.

Qualora, nel corso dell’anno solare o dall’invio dell’ultimo Prospetto Informativo, intervengano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro deve informare il Centro per il diritto al lavoro dei disabili. 

Dalla data di insorgenza dell’obbligo, il datore di lavoro ha 60 giorni per regolarizzare la sua posizione attraverso:

  • l’assunzione nominativa del lavoratore con disabilità; 
  • l’assunzione numerica per graduatoria; 
  • la richiesta di ammissione a convenzione di programma ex art. 11; 
  • la richiesta di ammissione a convenzioni ex art. 14 D. lgs 276/2003 per assolvimento degli obblighi mediante conferimento di commesse a cooperative sociali di tipo B; 
  • la richiesta di computabilità nella quota di riserva di lavoratori invalidatisi in costanza di rapporto di lavoro; 
  • la richiesta di computabilità nella quota di riserva di lavoratori già disabili prima dell’assunzione avvenuta al di fuori delle procedure del collocamento mirato; 
  • la richiesta di computabilità nella quota di riserva di lavoratori con disabilità in somministrazione per missioni di durata non inferiore a dodici mesi continuativi presso lo stesso utilizzatore.

Il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati, al fine di

  • favorire la realizzazione di proficui inserimenti di persone con disabilità, ovvero che risultino a vantaggio sia del lavoratore (in termini di soddisfazione professionale ed integrazione lavorativa) che del datore di lavoro (sotto il profilo della produttività),
  • migliorarne la qualità e la tenuta nel tempo,
  • supportare i datori di lavoro nell’individuazione della persona più adatta e nella gestione del processo di inserimento,

mette a disposizione dei datori di lavoro:

  • consulenze personalizzate per approfondire le caratteristiche del posto di lavoro, anche attraverso visite in azienda;
  • la pubblicazione dell’offerta di lavoro e la raccolta di autocandidature delle persone iscritte nell’elenco del collocamento mirato;
  • la selezione di nominativi di lavoratori in possesso delle caratteristiche corrispondenti alle richieste dell’azienda e concordate con il Centro sulla base dei profili disponibili;
  • il supporto nella selezione attraverso il pre-contatto telefonico dei candidati, la presentazione al datore di lavoro dei profili dei candidati, la messa a disposizione per i colloqui di spazi presso i locali del Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;
  • la realizzazione di percorsi di formazione e pre-inserimento in azienda in favore di lavoratori con disabilità in carico al Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati;
  • la realizzazione di interventi di monitoraggio post-assunzione, previa richiesta congiunta del lavoratore e datore di lavoro, finalizzati a prevenire/gestire eventuali criticità dell’inserimento lavorativo;
  • la gestione della procedura per le assunzioni numeriche mediante chiamata pubblica su presenza.

Le convenzioni di programma sono degli accordi stipulati tra l’impresa e il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati per la copertura della quota d’obbligo attraverso un inserimento graduale delle persone con disabilità.
Prevedono un arco temporale nel quale il datore di lavoro si impegna ad assumere il numero stabilito di persone con disabilità, entro scadenze concordate.
Le aziende che sottoscrivono tali accordi saranno supportate dal Centro per il Diritto al Lavoro nell’individuazione dei lavoratori in possesso delle capacità (o delle abilità potenziali) necessarie per un proficuo inserimento nell'organico anche mediante l’attivazione di specifici percorsi formativi in azienda.
I datori di lavoro interessati alla stipula di convenzioni di programma devono presentare una richiesta di ammissione. 
L’ammissibilità della richiesta avanzata dall’azienda e i contenuti della Convenzione sono valutati dal Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili sulla base di:

  • numero delle scoperture,
  • tipologia di profilo professionale che il datore di lavoro intenderebbe assumere a copertura dell’obbligo,
  • rispetto di eventuali convenzioni precedenti,
  • eventuali sanzioni subite dall’azienda.

La possibilità di adempiere agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99 attraverso l’affidamento di una commessa di lavoro a cooperative sociali di tipo B, come previsto dall’art. 14 del decreto legislativo 276/03, è stata introdotta in Valle d’Aosta grazie all’Accordo Quadro per la stipula di convenzioni finalizzate all’integrazione lavorativa di persone con disabilità che presentino particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, siglato il 12 luglio 2017 tra l’Amministrazione regionale e le parti sociali.

L'Accordo prevede che tutte le imprese possano affidare commesse di lavoro a cooperative sociali di tipo B, con la sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione regionale ed un cooperativa sociale di tipo B. Le cooperative sociali coinvolte effettuano quindi l'assunzione di lavoratori con disabilità e si impegnano ad accompagnare il lavoratore nel processo di integrazione lavorativa attraverso un progetto individualizzato finalizzato a supportare sia l'apprendimento delle mansioni sia l'inclusione nel contesto aziendale.

Le imprese tenute all'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori con disabilità, prevista dalla legge 68/99, possono computare nella quota di riserva i lavoratori assunti dalla cooperativa.

L'Ufficio regionale competente per la gestione del collocamento mirato, in raccordo con i servizi sociali di territorio, provvederà ad individuare i lavoratori con disabilità da inserire, tra i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge 68/99, tenuto conto della compatibilità tra l'attività svolta dalla cooperativa, il profilo del lavoratore, il luogo di lavoro e la residenza del disabile.

    Le cooperative iscritte all'Albo Regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta interessate alla stipula di convenzioni ai sensi dell'Accordo Quadro territoriale sottoscritto in data 12/07/2017, possono manifestare il proprio interesse ad essere contattate da datori di lavoro soggetti agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 fornendo i propri contatti nonché informazioni circa le attività svolte dalla cooperativa. A tal fine le cooperative sociali possono utilizzare il modulo scaricabile di seguito. 

    In presenza di particolari condizioni, il datore di lavoro può richiedere la computabilità nella quota di riserva di lavoratori con disabilità già occupati presso la propria azienda.

    In particolare:

    • lavoratori invalidatisi in costanza di rapporto di lavoro (art. 4 c. 4 L.68/99), a condizione che:
      • il lavoratore sia divenuto inabile allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia e che tale inabilità abbia comportato una modifica nell’attribuzione delle mansioni o nell’organizzazione del lavoro;
      • all'interessato sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%; 
      • l'inabilità non sia conseguente ad inadempimento da parte del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

    La computabilità nella quota di riserva deve essere richiesta dal datore di lavoro con lettera a firma congiunta con il lavoratore.

    • lavoratori con disabilità non assunti tramite il collocamento mirato (art. 4 c. 3bis L.68/99), a condizione che:
      • il lavoratore sia in possesso di un'invalidità pari o superiore al 60% oppure superiore al 45% se si tratta di una disabilità intellettiva e psichica, accertata prima della costituzione del rapporto di lavoro;
      • il lavoratore sia stato dichiarato idoneo, dal medico competente, a continuare a svolgere le mansioni a cui è adibito.

    La computabilità nella quota di riserva deve essere richiesta dal datore di lavoro con lettera a firma congiunta con il lavoratore, alla quale deve essere allegata copia della valutazione di idoneità rilasciata dal medico competente di cui al d. lgs 81/2008.

    Si tratta di uno strumento residuale rispetto alle possibilità di assunzione previste dalla l. 68/99, riservato a datori di lavoro che, per le particolari condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera quota di lavoratori con disabilità prevista.

    L’esonero parziale:

    • può riguardare la misura massima del 60% della quota di riserva dei lavoratori con disabilità;
    • può essere richiesto da datori di lavoro che occupano più di 35 lavoratori;
    • comporta il pagamento di un contributo esonerativo da parte dell’azienda.

    Le tipologie

    1. ESONERO PARZIALE SU ISTANZA DELL’AZIENDA
    Può essere richiesto da datori di lavoro che svolgono attività caratterizzate da:

    • faticosità,
    • pericolosità e insalubrità,
    • particolare modalità di svolgimento.

    Può essere autorizzato dal Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati a seguito di:

    • analisi delle motivazioni della richiesta,
    • analisi del contesto lavorativo fatta attraverso visite aziendali utili a valutare la complessità dell’organizzazione aziendale,
    • eventuali ulteriori consulenze/valutazioni fatte dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro e/o il Servizio di Medicina del Lavoro dell’USL.

    Il provvedimento adottato dal Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati può autorizzare l’esonero temporaneo dagli obblighi occupazionali fino alla misura massima del 60% della quota di riserva.
    Il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo Regionale per l’Occupazione un contributo esonerativo pari a € 30,64 per ciascun lavoratore disabile non assunto e per ogni giornata lavorativa. Tale Fondo finanzia programmi regionali di inserimento lavorativo e attività a sostegno dell’integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

    2. ESONERO PARZIALE AUTOCERTIFICATO
    Riguarda i datori di lavoro privati che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60*1000, che possono autocertificare l’esonero dall’obbligo previo versamento trimestrale al Fondo Nazionale il Diritto al Lavoro dei Disabili di un contributo esonerativo pari a € 2022,24 per ciascun lavoratore disabile non occupato.
    Entro 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, il datore di lavoro autocertifica il numero di addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (premio INAIL =>60*1000) tramite procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro.

    E’ il documento attraverso cui il datore di lavoro comunica la “fotografia” della situazione occupazionale dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene presentato.

    Attraverso questo documento, i servizi che gestiscono il collocamento mirato verificano per ogni azienda l’eventuale obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità o di lavoratori appartenenti alle categorie protette ex art. 18.

    L’invio telematico del prospetto informativo è dovuto entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per i datori di lavoro privati:

    • che occupino a livello nazionale almeno 15 dipendenti;

    per i quali siano intervenuti entro il 31/12 cambiamenti nella situazione occupazionale tali da:

    • modificare la quota riservata alle assunzioni di lavoratori con disabilità o categorie protette, a seguito di:
      • incremento o decremento di personale,
      • trasformazioni societarie (fusioni, scorpori, cessioni di ramo d’azienda…),
      • ricorso a fattispecie previste dall’ordinamento che configurino la sospensione dagli obblighi (CIGS, mobilità…),
    • incidere sul computo della quota di riserva, a seguito di:
      • dimissioni del lavoratore,
      • quiescenza,
      • decesso,
      • licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo,
      • riconoscimento dello status di disabile in costanza di rapporto di lavoro,
      • perdita del requisito di disabilità.

    Informazioni utili relative al prospetto informativo si possono trovare all’indirizzo istituzionale del Ministero del Lavoro.   

    L'invio del prospetto informativo, da parte delle aziende pubbliche o private o dei soggetti abilitati che hanno sede legale in Valle d’Aosta, deve essere effettuato tramite il sistema S.A.R.E. Valle d’Aosta, già in uso per le Comunicazioni Obbligatorie, accedendo al Portale Lavoro per Te.

    Nota bene: qualora, nel corso dell’anno solare o dall’invio dell’ultimo Prospetto Informativo, intervengano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro deve informare il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili (vedere Modulistica).

    Indicazioni particolari per i datori di lavoro pubblici

    Con l’entrata in vigore dell’articolo 39-quater, comma 1, del d. lgs. 165/2001, l’invio telematico del prospetto informativo è dovuto, a prescindere dalle variazioni nella situazione occupazionale che incidano sulle quote di riserva previste dalla l. 68/99, entro il 31 gennaio di ogni anno (salvo diverse indicazioni da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali). 
    Inoltre, qualora il prospetto informativo evidenziasse delle scoperture nella quota di riserva delle persone con disabilità o in quella riservata alle categorie protette ex art. 18, l’Ente è tenuto, entro 60 gg, alla trasmissione telematica della comunicazione contenente tempi e modi di copertura della quota di riserva (art. 39 quater, d. lgs. 165/2001), attraverso il sistema informativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.    


    Nota bene: qualora, nel corso dell’anno solare o dall’invio dell’ultimo prospetto informativo, intervengano cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo di legge oppure da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro deve informare il Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili. 

    In data 24/06/2019, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione ha emanato la Direttiva n. 1/2019 “Chiarimenti e Linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette”, che costituisce un importante e utile compendio sulla tematica disciplinata dalla legge 68/99.
    Di seguito una sintesi delle modalità offerte alle Pubbliche Amministrazioni per assolvere gli obblighi di assunzione previsti dalle l. 68/99:

    • la stipula di convenzioni di programma ex art. 11 (come regolamentato dalla delibera della Commissione regionale per l’impiego della Regione autonoma Valle d’Aosta n. 89 del 23 luglio 2002), utili a:
      • pianificare in un arco temporale concordato le assunzioni dovute di persone con disabilità;
      • prevedere la cosiddetta “assunzione nominativa” come ulteriore modalità di reclutamento riservata a lavoratori con invalidità civile certificata di tipo psichico/intellettivo superiore al 45% oppure di tipo fisico superiore al 79% oppure invalidità del lavoro certificata superiore al 67%, attraverso:
        • la raccolta delle adesioni di persone iscritte nell’elenco del collocamento mirato tenuto dal Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati a seguito di adeguate forme di pubblicizzazione a livello regionale;
        • l’individuazione dei lavoratori da assumere attraverso procedure selettive effettuate nel rispetto dei criteri di oggettività e trasparenza, facendo riferimento, oltre che alla specifica mansione, anche ad altri elementi quali: le precedenti esperienze professionali, la frequenza di iniziative formative attinenti la mansione, il radicamento sul territorio;
      • instaurare rapporti di lavoro a termine;
    • procedure concorsuali che prevedano per le persone con disabilità iscritte nell’elenco del collocamento mirato una riserva di posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso. Questa modalità può essere utilizzata anche per l'assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette ex art. 18;
    • l’avviamento numerico degli iscritti al collocamento mirato da parte del Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati attraverso chiamata pubblica. Questa procedura è prevista esclusivamente per i profili per i quali è necessario il solo requisito della scuola dell’obbligo e, in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, comma 4 della L. 68/99, possono essere avviati secondo questa modalità esclusivamente lavoratori in possesso di una certificazione di invalidità che preveda patologia di tipo fisico. In Valle d’Aosta la procedura di avvio numerico tramite chiamata pubblica è regolamentata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 685 del 31 luglio 2020;
    • la richiesta di computabilità nella quota di riserva di lavoratori invalidatisi in costanza di rapporto di lavoro;
    • la richiesta di computabilità nella quota di riserva di lavoratori già disabili prima dell’assunzione avvenuta al di fuori delle procedure del collocamento mirato.

    Il pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 68/99 è condizione per:

    • la partecipazione delle aziende a bandi per appalti pubblici;
    • l’intrattenimento da parte delle aziende di rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni;
    • la concessione di contributi economici e finanziamenti;
    • l’attivazione di tirocini aziendali.

    L’ottemperanza può sempre essere autocertificata dall'azienda.
    Per essere considerati in regola con gli obblighi previsti in materia di collocamento mirato, è necessario avere la quota di riserva interamente coperta oppure, in caso di scoperture, aver attivato uno degli strumenti previsti dalla legge per adempiere all’obbligo.
    Le Pubbliche Amministrazioni, le società dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e le società quali organismi di attestazione autorizzate che svolgono funzioni di natura pubblicistica che ricevono l’autocertificazione possono richiedere successivamente al Centro per il Diritto al Lavoro dei Disabili e degli Svantaggiati la verifica circa la veridicità di quanto dichiarato dal legale rappresentate dell’azienda, ovvero se il datore di lavoro sia effettivamente in regola con gli obblighi della legge 68/99.
    La richiesta di verifica deve essere inviata a DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE – POLITICHE PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA - CENTRO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI E DEGLI SVANTAGGIATI, PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 15 - 11100 AOSTA tramite pec all’indirizzo politiche_lavoro@pec.regione.vda.it.
    Si precisa che la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 28/03/2003, con riguardo ai datori di lavoro non soggetti agli obblighi derivanti dalla Legge 68/99, dispone che “la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità non necessita di verifica da parte delle Amministrazioni interessate in quanto i servizi provinciali non custodiscono alcuna documentazione concernente la loro situazione”.

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