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  Quadro giuridico dell'Euro

Il Trattato sull'Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993) è il testo fondatore in materia di moneta unica in quanto prevede la creazione dell'unione economica e monetaria e stabilisce le date che ne avrebbero scandito le diverse tappe, oltre ai criteri di convergenza che gli Stati membri debbono rispettare per poter partecipare all'UEM.
Più specificatamente, il documento programma la realizzazione dell'Unione economica e monetaria in tre fasi: la prima è iniziata il 1° luglio 1990 con l'abolizione dei controlli sui capitali, la seconda il 1° gennaio 1994 e corrisponde ad un periodo di preparazione della moneta unica durante il quale è stato costituito l'Istituto Monetario Europeo, che ha cessato di esistere con l'avvio della terza fase (1° gennaio 1999), i cui elementi fondamentali sono la Banca Centrale Europea e la moneta unica (Euro).
I criteri di convergenza stabiliti dal trattato di Maastricht sono:
• Tasso di inflazione superiore al massimo dell'1,5% alla media dei tre Stati membri con il tasso di inflazione più basso;
• Disavanzo pubblico non superiore al 3% del PIL e debito pubblico non superiore al 60% del PIL;
• Tasso di interesse nominale a lungo termine superiore al massimo del 2% alla media dei tre stati membri con il tasso di inflazione più basso;
• Rispetto dei normali margini di fluttuazione stabiliti dallo SME senza gravi tensioni nè svalutazioni per almeno due anni.
I criteri di convergenza secondari sono l'integrazione dei mercati, la bilancia dei pagamenti, i costi salariali, gli indici dei prezzi e lo sviluppo dell'ECU. Successivamente il Consiglio europeo di Madrid del 1995 stabiliva che la nuova moneta si sarebbe chiamata Euro e fissava definitivamente le date del periodo transitorio (dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2001) e del periodo finale (dal 1° gennaio al 1° luglio 2002).



Fase transitoria
(Equivalenza totale fra Euro e moneta nazionale)

Il processo di introduzione all'Euro è disciplinato dai regolamenti del Consiglio n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998; quest'ultimo costituisce una sorta di legge monetaria dell'UE applicabile ai soli Stati membri partecipanti; a ciò si aggiungono tre raccomandazioni della Commissione in materia di "spese bancarie per la conversione in Euro" (98/286), "doppia indicazione dei prezzi e di altri importi in moneta" (98/287), "dialogo, vigilanza e informazione allo scopo di facilitare il passaggio all'Euro" (98/288).
Il periodo transitorio ha avuto inizio il 1° gennaio 1999 ed è destinato a preparare una fase finale alquanto breve; il quadro giuridico dei due periodi è diverso; il primo è disciplinato dal regolamento n. 974/98, il cui concetto fondamentale è la totale equivalenza tra la nozione "unità Euro" e la nozione "unità monetaria nazionale".
L'Euro è diviso nelle unità monetarie nazionali, ovvero in unità non decimali, in base a tassi di conversione fissi; la suddivisione delle monete nazionali in unità divisionali viene così mantenuta (art. 6 del regolamento). Un Euro si divide infatti in cento cent (divisione decimale - art. 2 del regolamento); ciò significa che una data somma può essere espressa indifferentemente in Euro, cent o lire, trattandosi di denominazioni diverse dello stesso valore.
Il periodo di transizione è altresì caratterizzato dal principio "né obbligo né divieto" (art. 8.1 del regolamento 974/98): ciò significa che nessuno può essere obbligato, salvo alcune eccezioni, ad utilizzare l'Euro, ma anche che nessuno può esserene impedito.



Fase finale
(Doppia circolazione dell'Euro e delle monete nazionali)

Il periodo finale inizierà il 1° gennaio 2002, e sarà caratterizzato dalla doppia circolazione dell'unità Euro e delle unità monetarie nazionali; in altre parole, a partire da tale data avranno corso legale sia le banconote e le monete metalliche in Euro che quelle in valuta nazionale. Queste ultime saranno progressivamente ritirate. Le retribuzioni, i servizi sociali ed il commercio al dettaglio avverranno in Euro.
La conseguenza pratica più importante consisterà nel fatto che, a partire dal 1° gennaio, i contratti, gli assegni ed i trasferimenti avverranno in Euro. Entro il 28 febbraio 2002 sarà terminata la transazione delle amministrazioni e dei servizi pubblici e le banconote e monete metalliche nazionali non avranno più corso legale; circoleranno quindi solo le banconote e le monete metalliche in Euro e i distributori automatici di denaro saranno adattati.
La doppia circolazione solleverà diverse problematiche di natura pratica sia per i consumatori, che potrebbero avere due portafogli, sia per i commercianti, che potrebbero trovarsi nella condizione di gestire due casse. Per favorire il passaggio della moneta nazionale all'Euro sono stati dati i seguenti suggerimenti:
• Erogazione di solo Euro nei distributori automatici;
• Nelle transazioni commerciali dare il resto in Euro indipendentemente dall'unità di pagamento;
• Ritirare dalla circolazione, più rapidamente rispetto ai tempi stabiliti, la vecchia moneta (in Germania, ad esempio, il DM perderà validità dal 1° gennaio 2002, anche se i commercianti si sono impegnati a continuare ad accettarlo per qualche tempo).
Contrariamente ad un'idea diffusa infatti, un lungo periodo di doppia circolazione non consente di preparare psicologicamente i consumatori all'Euro perché questi saranno tentati di utilizzare la moneta nazionale quanto più a lungo possibile; la preparazione del consumatore deve terminare nel periodo proprio per permettere un adattamento graduale.



Aspetti pratici e psicologici del passaggio all'Euro

L'adattamento all'Euro rappresenta una sfida per i cittadini Europei, tanto più che la moneta non è un semplice oggetto tecnico o economico ma un'espressione dei valori complessivi di una società.
L'introduzione all'Euro comporterà innanzitutto problemi di calcolo; in primo luogo, i tassi di conversione ufficiali consistono in sei cifre e ciò rende più complicati i calcoli per i consumatori; in secondo luogo, come già accennato, esistono difficoltà legate alle regole di conversione e di arrotondamento quando si vuole passare da un importo in Euro equivalente con la vecchia denominazione e viceversa.
Ci si dovrà inoltre abituare ad una quantità diversa di banconote e monete metalliche in tasca e ad una scala diversa di valori espressi dalle banconote e monete metalliche (ad esempio, il consumatore belga conosce solo cinque tipi di monete mentre quello francese nove). Ulteriori difficoltà di ordine pratico sono rappresentate dal fatto che il alcuni paesi, ad esempio, il consumatore belga conosce solo cinque tipi di monete mentre quello francese nove). Ulteriori difficoltà di ordine pratico sono rappresentate dal fatto che in alcuni paesi, ad esempio, non esistono i centesimi oppure in alcuni paesi la circolazione media delle banconote per abitante è di gran lunga superiore rispetto ad altri (es. 21 banconote per abitante in Finlandia contro le 51 in Austria).
Gli italiani, che finora hanno utilizzato le monete metalliche solo per spese di poco conto, con l'Euro dovranno imparare a riconoscere il valore elevato delle monete.
Ancor più grave è il rischio di confusione delle scale di valori; la comparsa dell'Euro porterà a dividere prezzi e valori con cifre talvolta elevate: un'errata valutazione di tali valori può comportare un cambiamento di atteggiamento dei cittadini e influire sul loro reddito portandoli ad astenersi da determinate spese o, al contrario, spingendoli verso un iperconsumo.
Per ciò che riguarda gli aspetti psicologici più importanti legati al passaggio dell'Euro, bisogna sottolineare che alcuni paesi sono particolarmente legati alla propria valuta nazionale e hanno difficoltà psicologiche e sociologiche a rinunciarvi; tali difficoltà rendono indispensabile un'informazione che riguardi sia gli aspetti pratici che quelli culturali e politici. Oltre alle informazioni utili, utilizzabili e utilizzate, esistono disposizioni comunitarie finalizzate ad incentivare la fiducia (raccomandazione della Commissione del 23 aprile 1998):

• La doppia indicazione dei prezzi
    L'indicazione contemporanea di un importo nelle valute nazionali e in unità Euro consente ai consumatori di riassestare le proprie scale di valore; tale indicazione dovrebbe essere non equivoca, facilmente identificabile e leggibile; devono essere sempre utilizzati i tassi di conversione ufficiali e bisogna sempre arrotondare al cent superiore.
• Il marchio Euro
    I rappresentanti a livello Europeo dei consumatori da una parte, e dei professionisti del commercio, del turismo e dell'artigianato, dall'altra, hanno fatto un passo importante per assicurarsi la fiducia dei consumatori in occasione del passaggio all'Euro, firmando, sotto l'egida della Commissione Europea, un accordo relativo a norme di condotta volontarie durante il periodo transitorio.
    L'accordo, firmato a Bruxelles il 30 giugno 1998, rientra in un quadro di concertazione cui ha dato inizio la tavola rotonda sull'Euro del 15 maggio 1997, in seguito alla quale sono stati creati numerosi gruppi di lavoro, tra cui uno sull'accettazione dei prezzi e della scala di valori in Euro; le conclusioni della relazione di questo gruppo sono state riprese, da una parte, nella comunicazione della Commissione dell'11 febbraio 1998 "Aspetti pratici dell'introduzione all'Euro: il punto della situazione", e, dall'altra, dai rappresentanti dei consumatori e dei professionisti che hanno negoziato l'accordo.
    I professionisti che lo desiderano possono quindi impegnarsi a rispettare con i loro clienti le sei norme di condotte relative all'uso dell'Euro; potranno allora servirsi di un logo che dia ai consumatori la sicurezza necessaria. Tutto il dispositivo, nonché la gestione del marchio, sarà gestito in maniera centralizzata da un organo neutrale, gli "Osservatori locali del passaggio all'Euro". 
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Pagina a cura del Direzione Vice Capo di Gabinetto © 2000-2001 Regione Autonoma Valle d'Aosta
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