Elenco Numeri Regione Autonoma Valle d'Aosta

Selvicoltura

ASPETTI STORICI E NORMATIVI SULLE FORESTE

(2ª Parte - dalla seconda metà del XIX° secolo ai giorni nostri) Nell’ultimo secolo e mezzo, una variegata serie di leggi e regolamenti ha, lentamente ma inesorabilmente, posto le basi per una gestione più razionale ed oculata delle foreste valdostane. La pianificazione, i controlli mirati ed il progressivo abbandono dell’agricoltura nelle zone più impervie, hanno permesso ai boschi di riconquistare, con gli “interessi”, il terreno perso. Questi sono ora gestiti con il supporto di disposizioni legislative, ricerche e studi costantemente in evoluzione

di Corrado Letey
(Direzione foreste e infrastrutture)

Lo stato Sabaudo nel 1877 promulga una nuova legge forestale (R.D.L. n 3967) che vincola le pendici dei monti fino al limite superiore della zona del castagno e quelle aree che, “una volta disboscate o dissodate, possano provocare smottamenti, frane o valanghe”. Con questa legge viene altresì strutturato meglio il Corpo forestale; nella nostra regione vengono creati 2 distretti (Aosta e Verrès) con un organico complessivo di 19 elementi!

Ma già da quasi subito, ci si rende conto che questa legge non riesce a frenare “gli inconsulti tagli e smodati pascoli” che causano “miseria nei paesi” e danno “origine a frane, valanghe, straripamenti di fiumi e torrenti con non poco danno alle proprietà del piano ed alle volte anche di vite umane”.

Nel 1910 viene così promulgata la prima legge organica in materia di gestione forestale, definita Legge Luzzatti, che non si limita solo agli aspetti repressivi, ma incoraggia una gestione oculata del patrimonio forestale, migliorandone le condizioni e prevedendo rimboschimenti nei terreni abbandonati.
 

 

Uno scorcio dell’Arboretum Abbé Vescoz  e del vallone di Besoc  (Verrayes)

Ma fu il R.D.L. 30.12.1923, n.3267 chiamato “Legge Forestale”, regolamentato dal R.D. 16.5.1926, n.1126, nel quale sono contenute le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, che ha sancito le più importanti norme di tutela delle foreste (in vigore ancora oggi!).

La legge 3267/1923 sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni che “con danno pubblico, possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”.

Inoltre prevede un particolare regime di utilizzazione nei “boschi, che per la loro specifica ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, ecc.”.

In Valle d’Aosta la Legge Forestale ha svolto e svolge tuttora un ruolo importante; si consideri che il 91,5% della superficie regionale risulta vincolata, tuttavia essa risente fortemente dell’evoluzione dei tempi.

Nata per frenare e regolamentare essenzialmente le attività agricole e pastorali, nonché per limitare lo sfruttamento irrazionale di alcuni boschi, secondo una finalità di protezione idrogeologica, si è dimostrata poco efficace di fronte alle aggressioni cui sono stati sottoposti i terreni boscati in seguito alle nuove forme di colonizzazione: elettrodotti, piste da sci, insediamenti speculativi, altre infrastrutture che non si volevano realizzare in terreni ritenuti di maggior pregio; per contro, il mutare delle condizioni di vita ha determinato la riduzione drastica delle attività agro-silvo-pastorali, che sono il principale oggetto di limitazione della Legge.

Inoltre, sia la Legge Forestale che le successive prescrizioni emanate dal Comitato Forestale, per quanto concerne l’utilizzazione dei boschi, avevano come obiettivo il mantenimento delle foreste in condizioni di efficienza minimale, esclusivamente in un’ottica di protezione idrogeologica.

       

Interventi di rimboschimento e sistemazioni idraulico forestali di versanti franosi, negli anni 1940-1950

Grazie alla Legge Luzzatti ed alla Legge Forestale, tra le due guerre mondiali, furono intrapresi dei grandi lavori di rimboschimento, che vedevano occupati anche i prigionieri austriaci.
Nel contempo il pascolo intensivo gravava pesantemente sull’equilibrio dei boschi e questa situazione si aggravò con i tagli del periodo della seconda guerra mondiale, per arrivare al culmine verso gli anni ‘50.



In quegli anni furono però avviati e realizzati molti progetti di sistemazione dei bacini montani e di aree depresse, grazie alla legge 10 agosto 1950, n. 647, che prevedeva degli elenchi di zone da includere nei finanziamenti.
Purtroppo quegli anni furono anche ricordati per i tragici eventi calamitosi che si susseguirono (terribili inondazioni negli anni 1948-1951-1957 e la devastante frana della Becca del Luseney nel 1952); questa serie di eventi è da imputarsi alle condizioni di grave degrado dei boschi come, all’epoca, afferma l’Ispettore Capo Giulio Doveri “Quali sono le cause di tanta povertà boschiva ognuno le conosce; lunghi periodi di siccità, fondi inariditi, tremende inondazioni durante i periodi di forti piogge, con conseguente distruzione dei raccolti, ponti asportati, strade interrotte, case inghiottite e riporto nei fertili campi di enormi masse di materiali”.



In seguito, il livello di vita migliorò progressivamente, alleggerendo di conseguenza la pressione sulle foreste, attraverso il calo dei carichi di bestiame in bosco e l’abbandono della resinazione e della raccolta della lettiera.



Nel corso degli ultimi decenni, il bosco ha recuperato molto terreno, soprattutto per la riconquista naturale degli stessi che, in precedenza, l’agricoltura gli aveva tolto, ma anche per i rimboschimenti effettuati tra le due Guerre Mondiali e negli anni ‘50-’60 e per la sinergia negli interventi in campo forestale, pastorale ed agricolo, intrapresi con lo scopo di raggiungere uno sviluppo contestuale delle tre componenti fondamentali dell’economia montana e frenare contemporaneamente l’esodo della popolazione, che cominciava già a farsi sentire.



Basti pensare che, dai 25.000 Ha. del 1864 (punto più basso mai raggiunto), si è giunti ai quasi 95.000 Ha. attuali di superficie forestale!

   
 Confini di un Piano Economico tra proprietà privata (bianco) e pubblica (rosso) e tra particelle di
proprietà pubblica di due comuni diversi (bianco tra i rossi)

La Legge Forestale ha svolto inoltre un ruolo propulsore per una gestione razionale dei boschi di proprietà pubblica, sia mediante la previsione della costituzione di aziende speciali (che dovrebbero trovare applicazione tra poco anche in Valle d’Aosta) sia, soprattutto, con l’introduzione del concetto della pianificazione degli interventi tramite i “Piani economici” di gestione delle proprietà boschive e pascolive pubbliche, che tecnicamente si chiamano “Piani di assestamento dei beni silvo-pastorali”.

Grazie all’intervento finanziario della Regione, ormai praticamente tutti i proprietari pubblici, soprattutto Comuni e Consorterie, dispongono di questo importante strumento di pianificazione che si è via via perfezionato nel tempo e diventa un importante punto di riferimento per il gestore (Amministrazione regionale) e per il proprietario (Comuni e Consorterie).
Inoltre la Legge Forestale e, in particolare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, dettano misure per la prevenzione dei danni provocati dagli incendi e dai parassiti nel bosco.

Per quanto concerne il problema degli incendi, le norme sono state integrate dalla Legge Quadro 1° marzo 1975, n°47, e dalla conseguente L.R. 3 dicembre 1982, n°85 e successive modificazioni, mentre per quanto riguarda le infestazioni parassitarie delle foreste, le suddette P.M.P.F. rimangono tuttora l’unico strumento legislativo in nostro possesso; questo ci permette di intervenire sia direttamente, previo Decreto, con personale regionale, sia mediante l’emanazione di prescrizioni per i proprietari.

La funzione paesaggistica della foresta trova un riconoscimento giuridico nella Legge 8 agosto 1985, n°431, detta “Legge Galasso” che ha, tra le altre cose, esteso il vincolo paesaggistico anche “ai territori coperti da foreste e da boschi”. E’ importante sottolineare che questa legge, collegandosi alla legge 29 giugno 1939, n°1497, introduce il divieto di eseguire lavori che possono alterare lo stato dei luoghi senza la prescritta autorizzazione anche nelle zone boscate, escludendo tuttavia gli interventi prettamente “forestali”, quali i tagli colturali, la forestazione e riforestazione.

Inoltre si deve far notare che la mancanza di una definizione oggettiva di cosa siano i boschi e le foreste, ha posto problemi non indifferenti nell’applicazione della legge, tenendo conto delle conseguenze di carattere penale che comporta per i cittadini.

Nella legge regionale 15 giugno 1978, n°14, “Norme in materia urbanistica e pianificazione territoriale” e sue successive modificazioni, troviamo la definizione, per le finalità urbanistiche, delle aree boscate che è stata modificata, prima con la L.R. 9 agosto 1994, n°44 e, successivamente, con la L.R. 6 aprile 1998, n.11 nel modo seguente:

per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via tanto naturale che artificiale dei popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno cinque anni di età, anche se sviluppatisi su suoli precedentemente destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l’arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all’espansione degli insediamenti preesistenti”.
 





Aspetti ricreativi e paesaggistici offerti dalla
foresta

Una definizione che, rispetto a quella originaria, limita il campo di applicazione della legge e che si presenta ora di agevole traduzione in termini pratici, in quanto la Regione ha ormai approvato le apposite cartografie che ogni comune, in ottemperanza a quest’ultima legge, doveva predisporre.

Questa legge testimonia l’attenzione della Regione nei confronti del bosco; infatti prevede il divieto di edificazione nelle zone boscate, ammettendo deroghe solamente per il recupero delle strutture esistenti, per le costruzioni e infrastrutture agricole (ivi compresi i miglioramenti ed i riordini fondiari in terreni precedentemente coltivati e poi divenuti boscati) e per la realizzazione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.

Infatti, solo in tempi relativamente recenti, hanno acquisito maggior rilievo anche le altre funzioni cui assolve il bosco, quali quelle turistico-ricreative, paesaggistiche e sociali.
Nel 1980, la Regione Autonoma Valle d’Aosta commissiona ad un pool di professionisti locali del settore forestale, con la supervisione del compianto Prof. Fabio Cristofolini, la predisposizione di un “Piano generale per la Selvicoltura”, che detta i principi dell’assestamento e della gestione forestale nella nostra regione.

Il Piano viene pubblicato nel 1987 e sancisce i criteri selvicolturali da adottare nel trattamento dei boschi in funzione delle loro condizioni attuali e delle funzioni prevalenti che possono essere loro attribuite nel contesto socio-economico attuale.

Al fine di promuovere, ammodernare e potenziare la meccanizzazione e le strutture produttive nel settore forestale ed in quello di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, viene promulgata la L.R. 31 maggio 1983, n.35, che prevede agevolazioni creditizie a favore di operatori pubblici e privati operanti e domiciliati nella regione.
Pochi anni dopo, un’altra legge regionale, datata 7 agosto 1986, n.44, mira ad incrementare, nella proprietà privata, gli interventi selvicolturali nei boschi degradati, i rimboschimenti, la viabilità forestale pedestre e meccanizzata, e la redazione di piani assestamentali, la quale contribuisce fino al 90% sulle spese previste per l’effettuazione di detti interventi.


  

Valutazione di un popolamento forestale per la successiva utilizzazione

Queste due leggi, come pure il regolamento C.E.E. 2080/’92 che prevede l’attribuzione di fondi alle imprese agricole per la realizzazione di attività di interesse forestale, compresi gli impianti di arboreti da legno su suoli agricoli precedentemente destinati ad altra coltura, sono stati assorbiti e parzialmente modificati, prima dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed ora dal vigente P.S.R. 2007-2013.

Ora la L.R. 44/’86 sta per essere modificata ed integrata da una nuova legge regionale che ha come scopo quello di disciplinare gli interventi regionali in materia di forestazione (Imboschimenti, Gestione naturalistica dei boschi, Azioni a difesa e tutela dei boschi dagli incendi), con un’attenzione particolare agli interventi diretti a porre rimedio ai danni forestali provocati da inquinamento atmosferico, animali, tempeste, incendi, inondazioni, valanghe o eventi similari ed alla formazione tecnica di proprietari e addetti forestali.

Dopo aver indicato i principali provvedimenti legislativi emanati dalla seconda metà dell’800 a oggi, è importante non dimenticare la Legge Regionale 11 marzo 1968, n.6 e sue successive modificazioni, con la quale è stato ufficialmente costituito il Corpo Forestale Valdostano che, di fatto, in virtù del Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n.532, sostituisce nel territorio della Regione, il Corpo Forestale dello Stato.

Questo passaggio risulta fondamentale, in quanto esso permette alla Regione di disporre di un organismo che riunisce in sé funzioni tecniche e, nel contempo di polizia, in grado di assicurare il controllo del rispetto della normativa ambientale in senso lato, ma soprattutto capace, per competenza e professionalità, di tutelare e migliorare con interventi attivi le risorse naturali della Valle d’Aosta.

E’ quindi indispensabile promuovere la gestione del patrimonio forestale, sia privato che pubblico, principio che è stato sancito anche dalla legge 31 gennaio 1994, n.97, chiamata “Legge sulla montagna”, che individua come soggetto di riferimento le Comunità Montane e che potrebbe, se applicato correttamente, rappresentare una grande opportunità per questi Enti e per le popolazioni che vivono nelle vallate montane (una nuova legge nazionale sulla montagna è in fase di approvazione).

Di fatto i provvedimenti trattati fino ad ora, rientrano in un’ottica che si può definire di “tutela passiva” della risorsa foresta, in quanto principalmente prevedono misure quali vincoli, divieti, limitazioni e autorizzazioni, volti a contenere l’effetto negativo delle attività dell’uomo.
Nulla togliendo all’efficacia di questo tipo di impostazione, si può ritenere che oggi, per salvaguardare le risorse ambientali della montagna e, in particolar modo la foresta, si renda necessaria integrare questa forma di tutela con azioni di tipo diverso.

Infatti, è ormai ampiamente dimostrato dai danni che le nostre foreste hanno subìto nell’ultimo ventennio, che i pericoli maggiori non derivano dall’azione diretta dell’uomo ma, come già evidenziato in precedenza, soffrono per la mancanza di interventi, soprattutto nella proprietà privata.




assegnazione delle piante al taglio

Facendo tesoro di questi insegnamenti, negli ultimi decenni l’Amministrazione regionale ha voluto fortemente indirizzare il suo patrimonio boschivo verso una gestione più oculata e razionale, privilegiando il ruolo multifunzionale che i boschi ricoprono.
Ma l’aumento dei costi di utilizzazione, non sorretto da un mercato proporzionalmente in ascesa, dovuto alla bassa qualità degli assortimenti ritraibili (dato che le piante migliori erano già state tagliate in precedenza) hanno determinato, negli ultimi 30-40 anni, un calo netto nel prelievo di legname dai boschi.

Basti pensare che nell’ultimo decennio, la media delle utilizzazioni forestali supera di poco i 19.000 mc annui, con 13.300 mc nella proprietà pubblica e 6.100 in quella privata, vale a dire solo il 12% dell’accrescimento legnoso annuale dei nostri boschi (escludendo le foreste nelle quali non è prevista gestione).

Da questi presupposti hanno visto la luce i provvedimenti legislativi sopra enunciati ma, per rendere più attiva e incisiva la conoscenza e l’azione mirata sulle foreste, dall’inizio degli anni ’80 del 1900, sono state attuate le seguenti iniziative:

• costituzione di un apposito Servizio (ora Direzione Foreste e Infrastrutture) che si occupi prioritariamente della gestione selvicolturale delle nostre foreste;

• formazione di Istruttori specializzati in selvicoltura e Istruttori boscaioli che, a loro volta, hanno formato il personale tecnico e operativo, dislocato nelle stazioni forestali e nelle squadre di boscaioli;

• pubblicazione del manuale operativo Norme fondamentali per l’operatore boschivo - Regole pratiche per i boscaioli operanti nelle fustaie alpine;

• effettuazione di molteplici studi e ricerche in ambito forestale:
1 il già citato Piano generale per la selvicoltura, 
2 l’Inventario delle risorse forestali e del territorio regionale, 
3 la definizione dei Tipi forestali della Valle d’Aosta, 
4 lo studio sulle potenzialità dei Boschi da seme della Valle d’Aosta (in fase di realizzazione), 
5 indagini nazionali, effettuate in ambito locale, quali l’Inventario forestale nazionale (I.F.N.) ed il Controllo degli ecosistemi forestali (CON.ECO.FOR.);

• la partecipazione a progetti Interreg sulla “Gestione sostenibile delle foreste di montagna a funzione protettiva” e “Le pinete delle valli alpine: un elemento del paesaggio in mutazione”; questi due progetti hanno permesso di pubblicare importanti elaborati quali il manuale sulla “Selvicoltura nelle foreste di protezione - Esperienze e indirizzi gestionali in Piemonte e Valle d’Aosta”, ed il volume “Il deperimento del pino silvestre nelle Alpi occidentali - natura e indirizzi di gestione”.

• predisposizione delle misure per la partecipazione ad un nuovo progetto Interreg, che verterà sullo studio dei cambiamenti climatici con le ripercussioni sul mondo forestale (migrazioni delle specie forestali e differenti comportamenti della rinnovazione naturale), nonché lo studio delle implicazioni che gli incendi, gli attacchi parassitari ed il vento hanno nelle foreste di protezione.

Anche se tutte le azioni e le disposizioni legislative sopra elencate forniscono un buon supporto alla gestione forestale, si sente sempre più necessaria, la predisposizione di una legge regionale organica che riassuma ed integri tutto quanto è stato prodotto finora, rinforzando il principio della gestione ecosostenibile delle nostre foreste.


Nota:
nel precedente numero dell’Informatore Agricolo, è stata pubblicata la 1ª parte dell’articolo, che prendeva in considerazione gli aspetti storici della selvicoltura, dalle origini alla seconda metà del XIX° sec..


Bibliografia:
• Autori vari “Uomini e boschi in Valle d'Aosta”, 1997 Regione Autonoma Valle d'Aosta - Tipografia Valdostana (Aosta)
• Abbé Henry “Histoire de la Vallée d'Aoste”, 1967 Imprimerie Marguerettaz (Aoste)
• J.B. De Tillier “Historique de la Vallée d'Aoste”, 1994 Imprimerie ITLA (Aoste)
• Roberto Nicco e altri “L'industrializzazione in Valle d'Aosta”, 1988 Quaderni dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta - Industrie Grafiche Editoriali Musumeci (Quart)
• Alessandro Crosetti “Codice delle Leggi Forestali - Norme statali”, 1983 Dott. A. Giuffré Editore (Milano)
• Mario Cappelli “Selvicoltura generale”, 1982 Edagricole (Bologna)
• Bernard Janin “Le Val d'Aoste - Tradition et renouveau”, 1980 Musumeci Editeur (Aoste)
• Maglia S., Santoloci M. “Il Codice dell’ambiente” 1991, Ed. La Tribuna (Piacenza)
• Bernard Janin “Aménagement du territoire en Vallée d’Aoste”  2001, R.A.V.A-Musumeci Editeur (Quart)
• A.V.Cerutti “LePays de la Doire et son Peuple” 1995, Musumeci Editeur (Quart)
• R. Barbagallo “Codice della Regione Valle d’Aosta - Tomi I° e II°”, 1988, Musumeci Editore (Quart)
 
 

PARTECIPAZIONE AL 186° DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Il Corpo Forestale della Valle d’Aosta, pur nell’autonomia di gestione del settore forestale, ha rapporti di collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato in alcuni campi operativi quali l’applicazione della Convenzione di Washington (CITES), e gli orientamenti generali nella lotta agli incendi boschivi.
Una delegazione di forestali della Valle d’Aosta ha pertanto partecipato in data 20 ottobre 2008 a Roma alla festa annuale de Corpo Forestale dello Stato (186° della fondazione). La manifestazione è stata una occasione di incontro con gli organismi direttivi del Corpo Forestale dello Stato e delle Regioni a Statuto ordinario, nonché con i rappresentanti del settore forestale delle altre Regioni a Statuto speciale
Dopo l’ingresso e lo schieramento dei reparti del Corpo nella Piazza del Popolo, alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Gianni Letta e del Sindaco di Roma Gianni Alemanno, sono intervenuti il Capo del Corpo Forestale dello Stato Cesare Patrone e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Luca Zaia.
Al termine della cerimonia si è effettuata la visita agli stand “Villaggio natura” in cui è stato possibile trovare interessanti spunti per le attività operative nel settore della politica forestale e ambientale. 

    
     

Pagina a cura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Risorse Naturali © 2024 Regione Autonoma Valle d'Aosta
Condizioni di utilizzo | Crediti | Contatti | Segnala un errore