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ZOOTECNIA

VALORIZZAZIONE DELLA FILIERA OVINA E CAPRINA

Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti ovi-caprini l’Arev ha predisposto una regolamentazione per la concessione di un apposito marchio

di Diego Bovard e Edy Henriet
(Arev- Sezione ovi caprina)
Nel programma delle attività della Sezione 2007 è stata inserita la prosecuzione della promozione dei prodotti dell'allevamento ovi-caprino. Tra le azioni si è provveduto, nel corso di alcuni incontri con i produttori e trasformatori di latte caprino, a individuare uno strumento di valorizzazione e di riconoscimento dei prodotti caseari.

La decisione di evidenziare con un marchio i formaggi prodotti con il latte che proviene dalle aziende associate alla Sezione ovina e caprina nasce dall’esigenza di distinguere le nostre produzioni da quelle commercializzate da aziende di trasformazione della filiera lattiero casearia caprina, che lavorano latte non valdostano, oltre a formaggi e derivati del latte di capra provenienti da altre regioni italiane ed europee.
 

Con il marchio si intende garantire il consumatore dell'origine del prodotto, non distinguendo il singolo formaggio o il singolo produttore; il nostro marchio infatti vuole garantire innanzitutto che il latte proviene dalle nostre aziende, e che tutte le fasi della produzione si svolgono sul territorio della Valle d'Aosta.

La stesura di un disciplinare di utilizzo di un marchio ha permesso di fissare alcuni punti fondamentali per la sua cessione ai soci e per il suo utilizzo.

La richiesta d'uso può essere presentata da aziende zootecniche del settore ovino e caprino che:
 
• siano registrate all'anagrafe delle aziende di allevamento;
• risultino avere animali iscritti all'anagrafe regionale del bestiame e regolarmente identificati secondo la normativa vigente;
• risultino essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti e smaltimento sottoprodotti;
• risultino avere una situazione sanitaria dei propri animali, riconosciuta dall'organo competente, in grado di tutelare la salute del consumatore;
• risultino regolarmente iscritte all'AREV e alla Sezione ovi-caprina, e in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
• siano detentori di pecore o capre iscritte ai libri genealogici o registri anagrafici della specie ovina e caprina, e comunque sottoposti ai controlli delle produzioni;
• realizzino attraverso la loro attività prodotti della filiera ovina e caprina per i quali verrà predisposto ed approvato dall'AREV specifico disciplinare di produzione;
• tutte le attività di trasformazione si svolgano sul territorio della regione Valle d'Aosta;
• dispongano di una superficie agricola utilizzabile, ricadente nel territorio della regione Valle d'Aosta, che sia in grado di soddisfare le esigenze alimentari dei propri animali. Le aziende che hanno una parte dei terreni ricadenti in regioni limitrofe possono usare il marchio (e tale superficie viene considerata ai fini del calcolo della superficie aziendale), a condizione che la superficie prevalente dell’azienda ricada nel territorio della regione Valle d'Aosta.
 
La richiesta d'uso del marchio potrà inoltre essere presentata da aziende anche non zootecniche, che trasformano prodotti dell'allevamento ovicaprino, che acquistano la materia prima presso le aziende zootecniche, che rispettano i parametri sopra descritti.
La concessione verrà rilasciata, per ogni tipo di prodotto, secondo le disposizioni di apposito disciplinare di produzione.

Le aziende interessate all'uso del marchio devono presentare domanda scritta di adesione presso l'AREV. Nella domanda per la concessione d'uso del marchio devono essere riportate e dichiarate le caratteristiche dell'azienda e il tipo di prodotti che si intendono realizzare. Gli uffici dell'AREV verificano la documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati, e provvedono a dare un giudizio di congruità dell'azienda interessata.

Tale domanda viene infine trasmessa ad un “Comitato del marchio”, istituito all'interno dell'AREV, che ha il compito di rilasciare la concessione d'uso del marchio.

L'AREV provvede inoltre a verifiche di conformità, delle aziende richiedenti, ai requisiti stabiliti dal disciplinare. Le ispezioni presso le aziende si basano su colloqui, documenti, verifica delle modalità operative adottate per la produzione. Le non conformità del marchio vengono segnalate al “Comitato del marchio” al fine di valutare le azioni da intraprendere nei confronti dell'azienda.
Il Comitato, responsabile della concessione dell'uso del marchio, ha il compito di:
• rilasciare la concessione;
• richiedere verifiche supplementari;
• bocciare eventualmente la proposta di concessione;
• sospendere temporaneamente la concessione;
• proporre l'apparato sanzionatorio e l'erogazione delle sanzioni;
• valutare l'attività di sorveglianza.
 
Al momento attuale è stato definito un disciplinare di produzione di prodotti a base di latte di capra/pecora/vacca denominato Fermier, e le aziende dovranno ottemperare ai seguenti obblighi:
 
1. I prodotti devono essere ottenuti da:
• animali allevati in aziende che rispettano i parametri fissati dal disciplinare d'uso del marchio (ad eccezione del latte bovino che deve provenire da aziende insistenti sul territorio della Regione Valle d'Aosta);
• il latte può essere lavorato crudo o a seguito di trattamento termico;
• la coagulazione può essere presàmica o lattica;
• possono essere utilizzati fermenti.
 
2. Per la trasformazione dovrà essere utilizzato in modo prevalente il proprio latte. Il latte acquistato deve provenire da aziende che rispettino il disciplinare d'uso del marchio ed il presente.
 
3. L'azienda che alleva gli animali, deve rispettare il carico massimo su base annua di 3 UBA/ha di SAU per le aziende zootecniche di fondo valle. Nelle aziende di alpeggio il carico massimo su base annua è fissato in 0,8 UBA/ha. Per il calcolo del carico è possibile tenere conto di superfici non appartenenti all'azienda, purchè il fieno prodotto dai medesimi sia ceduto alla stessa azienda in cambio di letame o liquame; lo scambio deve essere tuttavia sancito con apposito documento sottoscritto dalle parti interessate.

4. L'uso delle etichette è subordinato alla comunicazione periodica delle produzioni all'AREV, come previsto dalle procedure operative.
 
La prosecuzione del lavoro dell’Associazione sarà rivolta alla valorizzazione della carne di ovini e di caprini, che potrà realizzarsi con la collaborazione delle macellerie che già oggi macellano i nostri animali per la vendita della carne. Si tratta di mettere in piedi un sistema di tracciabilità già oggi utilizzato per la carne di bovini di razza valdostana.
 
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