Attività estrattive
Anche a pochi metri di profondità il terreno mantiene una temperatura praticamente costante per tutto l’anno. Questo calore può essere estratto ed utilizzato mediante l’impiego di apposite sonde.
GEOTERMIA
Mario Sorsoloni
Dirigente Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili
Il terreno costituisce un’inesauribile fonte di calore, rappresentata dall’energia geotermica che dal nucleo terrestre si dirige verso la superficie e dall’irraggiamento solare assorbito pressoché quotidianamente dalla superficie medesima. In effetti, anche a pochi metri di profondità, il terreno mantiene una temperatura praticamente costante per tutto l’anno; la variazione di temperatura diminuisce con la profondità ed è trascurabile al di sotto dei quindici metri. Proprio questo calore può essere estratto ed utilizzato, mediante l’impiego di apposite sonde.
Rispetto al vistoso sfruttamento legato alle risorse termoelettriche tipicamente diffuse in Toscana, Campania e Lazio, si tratta sicuramente di una recente scoperta, poiché l’impiego di questa fonte geotermica, definita tecnicamente “a bassa entalpia”, può essere considerata effettivamente in espansione soltanto da vent’anni a questa parte, anche in relazione alle esigenze del raffrescamento.
In questa direzione si è orientata anche la nuova “Strategia energetica nazionale” di recentissima approvazione, la quale ha consapevolmente affrontato l’argomento tenendo conto della minore rilevanza di questo impiego geotermico rispetto a quello più strategico e redditizio basato sulle sorgenti a media ed alta entalpia, che producono grandi quantitativi di energia elettrica. Tuttavia, questo documento ha auspicato “per lo sviluppo dell’uso della risorsa geotermica nel settore riscaldamento-raffrescamento, un nuovo e tempestivo quadro regolativo omogeneo a livello nazionale che trovi una sua declinazione a livello regionale in funzione delle specifiche caratteristiche geologiche locali”.
Tutto questo interesse per la bassa entalpia è giustificato dai vantaggi che sono riconducibili all’impiego delle tecnologie corrispondenti: minore consumo di combustibili in generale; riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera; non sono necessari ingombranti e pericolosi serbatoi di combustibile; non sono necessari i controlli della combustione e la pulizia dei canali di scarico; non è necessario alcun alloggiamento tecnologico al di fuori dell’edificio; l’impatto acustico durante il funzionamento è ridotto; le tecnologie si prestano a qualunque tipo di impiego (residenziale, industriale, commerciale, terziario…); l’utilizzo può essere effettuato su qualunque tipo di terreno, indipendentemente dalla profondità della falda acquifera; il rientro economico dell’investimento è garantito in un arco temporale pressoché dimezzato rispetto alle tecnologie convenzionali a metano; i costi di esercizio sono più competitivi rispetto ai generatori di calore a combustione, tenuto conto della flessibilità delle apparecchiature e della particolare attitudine agli impieghi a bassa temperatura; la tecnologia si presta efficacemente agli utilizzi mediante teleriscaldamento.
Per le considerazioni che precedono, le prospettive di ulteriore sviluppo di queste installazioni sono molto concrete, dati anche gli obblighi imposti in termini di consumi degli edifici dalla normativa comunitaria in materia di rendimento energetico nell’edilizia. Già negli scorsi anni, la crescita della geotermia italiana è stata determinata soprattutto dal maggiore apporto degli usi diretti del calore, con un incremento medio annuo costante dell’8,5%.
Le previsioni dell’Unione geotermica italiana (UGI), l’organismo di categoria degli operatori, vanno in questa direzione anche per il medio periodo, pur lamentando la mancanza di un quadro di riferimento normativo e autorizzativo nazionale - idoneo a garantire una disciplina omogenea su base regionale - e di un adeguato sistema di incentivazione.
Al riguardo, è al momento attesa l’emanazione di un decreto ministeriale, attuativo del decreto legislativo 28/2011, che dovrà indicare le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica - destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici - ed individuare i casi in cui si potrà applicare la procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del medesimo decreto legislativo.
Allo stato attuale, comunque, gli impianti a pompa di calore geotermica sono di fatto penalizzati dal punto di vista giuridico, poiché, paradossalmente, per quanto siano riconosciuti a tutti gli effetti come impianti alimentati da fonti rinnovabili, concorrono - mediante il pagamento dell’energia elettrica consumata per il loro funzionamento - alla copertura degli oneri che a livello nazionale finanziano le rinnovabili elettriche. Pertanto, un’effettiva incentivazione delle pompe di calore geotermiche si potrà realizzare soltanto se sarà ridefinita in modo generalizzato la struttura tariffaria per i consumi elettrici, riconoscendo a favore di questa tecnologia le prerogative dei sistemi che si contraddistinguono per l’uso efficiente dell’energia elettrica.
 
 

La legge regionale 1° agosto 2012, n. 26 “Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell’efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili” norma il regime autorizzativo in campo regionale individuando procedure differenziate in funzione delle potenze impegnate. Vengono in particolare individuati tre tagli aventi come spartiacque le potenze di 50KW e 1 MW; le potenze inferiori sono autorizzate mediate SCIA, le potenze superiori al MW sono oggetto di autorizzazione unica rilasciata dall’Amministrazione regionale.

Gli impianti geotermici possono tuttavia essere anche fonte di rischi per l’ambiente potendo turbare l’assetto idrico delle falde ed essere causa di contaminazione delle stesse, nonché l’equilibrio termico del terreno, potendo indurne in casi limite il congelamento.
Un utilizzo indiscriminato di tali tipi di impianti può pertanto compromettere le risorse idriche presenti nel sottosuolo spesso destinate ad uso idropotabile. Per tale motivo la normativa regionale prevede, per qualunque tipo di impianto geotermico, la presentazione di una perizia geologica atta a descrivere gli impatti attesi dall’esecuzione dell’impianto.

È infine prevista l’istituzione del catasto degli impianti come strumento di supporto utile alla pianificazione, progettazione, monitoraggio e controllo degli impianti.

L’Amministrazione regionale ha inoltre commissionato uno studio specifico ad ARPA finalizzato all’analisi delle problematiche di salvaguardia delle falde interessate dall’utilizzo della geotermia a bassa entalpia in ambiente alpino e istituito un gruppo di lavoro, coordinato dal Servizio cave, miniere e sorgenti, incaricato di mettere a punto delle linee guida per la realizzazione degli impianti geotermici ad uso privato; la prossima pubblicazione di tale documento contribuirà a completare il quadro normativo di settore.

Luca Franzoso

   
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