Chi paga

Sono tenuti a pagare la tassa automobilistica (“bollo auto”) alla Regione in cui hanno la residenza anagrafica, coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari del veicolo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ovvero usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine senza conducente; per i pochi casi di veicoli non iscritti al PRA fa fede il registro di immatricolazione tenuto dagli uffici della ex Motorizzazione. 
Il bollo auto è dovuto periodicamente, di anno in anno, sulla base del possesso del veicolo e indipendentemente dall'utilizzo del medesimo su strade pubbliche.

Per alcune categorie di veicoli, invece, quali ciclomotori, quadricicli leggeri (cosiddette minicar), veicoli “anziani”(ultratrentennali), la tassa non è dovuta per effetto dell'iscrizione al PRA, ma in conseguenza della circolazione su strade ed aree pubbliche. Per questo motivo, essa viene definita “tassa di circolazione”.

Dal 1° gennaio 1998 è cessato l'obbligo di esposizione sul veicolo dell'attestato di pagamento del bollo auto.
Ciò ad eccezione dei veicoli soggetti alla “tassa di circolazione”, per i quali l'obbligo permane.

 


Riferimenti normativi:

  • art. 5, comma 32, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, con L. 28 febbraio 1983, n. 53; 
  • art. 3 D.L. 6 gennaio 1986, n. 2;
  • art. 181 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);
  • art. 17, comma 24, L. 27 dicembre 1997, n. 449.
 



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