Tassa concessione esercizio venatorio
La Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attivitā venatoria tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali.
Per il rilascio ed il rinnovo dellabilitazione allesercizio venatorio č dovuta la tassa di concessione regionale (L.R. del 27 agosto 1994 n. 64, art. 39).
Č istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria.
Il Comitato č nominato con deliberazione della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed č rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale (L.R. del 27 agosto 1994 n. 64, art. 15).
Risorse naturali- Piano regionale faunistico-venatorio del sito regionale
Riferimenti normativi: