Regione autonoma Valle d'Aosta - Tassa concessione esercizio venatorio

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Sommario:

Tassa concessione esercizio venatorio

La Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attivitā venatoria tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali.

Per il rilascio ed il rinnovo dell’abilitazione all’esercizio venatorio č dovuta la tassa di concessione regionale (L.R. del 27 agosto 1994 n. 64, art. 39).

Č istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria.
Il Comitato č nominato con deliberazione della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed č rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale (L.R. del 27 agosto 1994 n. 64, art. 15).

 

“Risorse naturali”- “Piano regionale faunistico-venatorio” del sito regionale

 


Riferimenti normativi: