Bollo auto
I concessionari auto sono tenuti ad inviare alla Regione Autonoma Valle d'Aosta l'elenco dei veicoli per i quali viene richiesta l'interruzione dal pagamento del bollo auto, detta comunemente sospensione, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri gennaio/aprile, maggio/agosto e settembre/dicembre. La gestione dell'interruzione dell'obbligo di pagamento del bollo auto, di cui all'articolo 5 del D.L. 30/12/1982 n. 953, è di competenza della Regione a partire dal primo quadrimestre 2010.
Pertanto, i concessionari auto devono far pervenire alla Regione gli elenchi dei veicoli consegnati per la rivendita, rivenduti e cancellati, corredati dai:
- supporti magnetici (CD- compact disc). Il CD continuerà ad essere creato utilizzando il software "Rivendi", reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo http://www1.agenziaentrate.it/software/2002/rivendi/index.htm seguendo attentamente le istruzioni per l'installazione;
- dalla stampa del contenuto dei CD;
- dall'attestazione del pagamento del diritto fisso: il diritto fisso previsto dall'articolo 5, comma 47, del citato decreto-legge 953/1982, pari ad euro 1,55 per ogni veicolo per cui si chiede l'interruzione del pagamento, è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n. 2635241 intestato a “RAVDA Bollo auto off-line”, causale “interruzione pagamento tasse automobilistiche ____ quadrimestre _____/______ anno_____”;
- dalla comunicazione di eventuali variazioni dei dati del concessionario auto (e-mail, numero di telefono).
La consegna può avvenire a mano oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo:
Ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche
Via G. Carrel, 39 – 11100 Aosta
In caso di consegna a mano verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna del CD. Ulteriori informazioni sull'orario di apertura al pubblico dell'ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche sono reperibili sul sito internet www.regione.vda.it – sezione “Tributi reg. e bollo auto”.
L'ufficio competente provvederà, quindi, alla lavorazione dei CD consegnati e alla successiva gestione degli scarti sull'archivio regionale per mezzo di comunicazioni via e-mail con i concessionari auto che hanno presentato la richiesta di sospensione bollo auto. In casi particolarmente complessi il concessionario auto potrà essere contattato telefonicamente ed invitato a presentarsi presso gli uffici regionali competenti.
Definito l'esito di ogni scarto, la Regione comunicherà a ciascun concessionario l'esito finale delle sospensioni indicando quelle eventualmente scartate.
Si evidenzia che la Regione può aprire o chiudere le sospensioni esclusivamente in relazione a veicoli di proprietà di persone fisiche o giuridiche residenti in Valle d'Aosta. I concessionari auto e moto sono, pertanto, invitati a verificare la residenza del proprietario del veicolo cui fa riferimento la sospensione: in caso di proprietari che non abbiano la residenza in Valle d'Aosta il concessionario deve acquisire il veicolo con minivoltura oppure, in alternativa, richiedere la sospensione alla Regione di residenza del proprietario del veicolo. In caso contrario le richieste di sospensione vengono respinte.
Si ricorda che, a pena di esclusione, per procedere alla sospensione del bollo auto, è necessario che vi sia un bollo auto in corso di validità. La Regione effettuerà verifiche a campione presso il concessionario auto.
Si rammenta, infine, che l'obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Pertanto, il pagamento del primo bollo per il veicolo deve essere sempre effettuato.