Regione autonoma Valle d'Aosta - Bollo auto

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Sommario:

Rimborsi

E' ammesso il rimborso della tassa automobilistica versata e non dovuta nel caso di:

a) doppio versamento effettuato dal medesimo soggetto, in relazione allo stesso veicolo;
b) versamento effettuato in misura eccedente rispetto a quella dovuta;
c) versamento non dovuto da parte del soggetto che richiede il rimborso.


La Giunta regionale, con deliberazione n. 97 del 21 gennaio 2010, ha approvato le modalitŕ di rimborso della tassa automobilistica.

modalitŕ rimborso tassa automobilistica
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Conseguentemente, i cittadini che effettuano versamenti eccedenti, doppi o non dovuti del bollo, riferibili alle annualitŕ 2010 e seguenti, possono chiederne il rimborso all'Ufficio tributi regionali e tasse automobilistiche utilizzando il seguente modello:

modello istanza di rimborso
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L'istanza di rimborso, redatta in carta libera, deve essere inoltrata, a mezzo lettera o fax, al seguente indirizzo:
Regione Autonoma Valle D'Aosta
Direzione finanze e tributi
Ufficio tributi e tasse automobilistiche
Via Carrel, 39 - 11100 Aosta

Fax n. 0165 275151


Per le richieste di rimborso riferibili all'annualitŕ 2009 i cittadini possono ancora rivolgersi all'Agenzia delle Entrate di Aosta, come da protocollo d'intesa sotto riportato.

protocollo d’intesa
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Si rammenta, inoltre, che la tassa di circolazione č dovuta in misura fissa per anno solare e che non č ammesso il rimborso della tassa di circolazione.

 


Riferimenti normativi

  • art. 56 e 63 legge regionale 15 aprile 2008 n.9