Comunicazione del 27/12/2001:

Comunicazione 27 dicembre 2001 prot. n. 447227/2e

Ai Sindaci dei Comuni
della Regione Valle d’Aosta

Ai Presidenti delle Comunità Montane
della Regione Valle d’Aosta

Al Presidente del BIM
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA

Ai Presidenti dei Consorzi
della Regione Autonoma Valle d’Aosta


e, p.c. Al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA
OGGETTO: Bilancio di previsione esercizi finanziari 2002/2004.


Facendo seguito alla precedente nota del 6 dicembre 2001 prot. N. 42673/2E ad oggetto “Finanza locale per l’anno 2002”, si comunica che il Consiglio regionale, nella seduta del 5 dicembre 2001, ha approvato il disegno di legge n. 145 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004). Modificazioni di leggi regionali”, attualmente in attesa di pubblicazione sul B.U.R. per la sua successiva entrata in vigore.


In materia di finanza locale, la legge regionale, recependo le richieste avanzate dal Consiglio permanente degli enti locali:
1) ha prorogato al 28 febbraio 2002 il termine, fissato al 31 dicembre di ogni anno dall’art. 3, comma 1, della l.r. 40/1997, per l’approvazione del bilancio di previsione 2002/2004 degli enti locali;
2) ha determinato, per l’anno 2002, in euro 176.591.455 l’importo complessivo da destinare alla finanza locale, che viene ripartito, in deroga ai criteri previsti dalla l.r. 48/1995, tra i fondi di cui all’art. 5 della medesima legge, nel seguente modo:
a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo di destinazione: euro 107.808.506;
b) interventi per programmi di investimento: euro 35.317.844;
c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 33.465.105;
3) ha stabilito che, per l’anno 2002, le risorse finanziarie senza vincolo di destinazione di cui alla precedente lettera a), in deroga al disposto dell’art. 11, comma 3, e dell’art. 13, comma 2, della l.r. 48/1995, siano così destinate:
a) per euro 4.441.529 al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all’art. 6, comma 2 bis della legge regionale 41/1997, inserito dall’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 10;
b) per euro 98.069.217, al finanziamento dei Comuni e per euro 5.297.760 al finanziamento delle Comunità Montane;
4) ha stabilito altresì che a decorrere dall’anno 2002, al Comune di Aosta, quale città capoluogo della Regione, non si applica la formula per la determinazione dei trasferimenti contenuta nell’allegato “A” della l.r. 48/1995. Tale determinazione verrà effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali. Anche la formula per la determinazione dei trasferimenti spettanti al Comune di Saint-Vincent contenuta nella parte finale dell’allegato “A” della l.r. 48/1995 viene abrogata e il predetto Comune partecipa alla ripartizione dei finanziamenti senza vincolo di destinazione secondo la formula prevista per gli altri Comuni della Regione;
5) ha inoltre istituito, tra gli interventi finanziari con vincolo di destinazione, un fondo da trasferire al Consorzio enti locali della Valle d’Aosta (CELVA), il cui ammontare è determinato, per l’anno 2002, nella misura dello 0,25 per cento dell’importo complessivo destinato alla finanza locale (Euro 441.480);
6) infine ha specificato che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell’allegato “A” della legge finanziaria per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.


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Per quanto riguarda la disciplina contabile si sottolinea che trova ormai piena e completa applicazione la normativa regionale in materia di contabilità per gli enti locali, rappresentata dalla legge regionale 40/1997 e dal regolamento regionale 1/1999, unitamente ai regolamenti di contabilità adottati dagli enti locali.

Si rammenta altresì che in tale materia la Giunta Regionale ha provveduto nell’anno 2000 ad adottare i seguenti provvedimenti di notevole rilevanza per gli enti locali:
 la deliberazione n. 3715 del 6 novembre 2000 ad oggetto “Prima attuazione delle disposizioni del titolo IV del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 “Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta” e autorizzazione alla modifica della forma grafica del quadro generale degli impieghi della relazione previsionale e programmatica dei Comuni e delle Comunità montane“ con la quale ha provveduto a stabilire le prime modalità di applicazione del titolo IV del regolamento regionale 1/1999, ed ha previsto altresì la possibilità di derogare alla forma grafica del quadro generale degli impieghi della relazione previsionale e programmatica;
 la deliberazione n. 4199 del 2 dicembre 2000 ad oggetto “Modificazioni della D.G.R. N. 2369 del 12/07/1999 (“Approvazione dei modelli contabili previsti dall’art. 73 del regolamento regionale 1/1999 per la gestione finanziaria e contabile degli Enti locali della Valle d’Aosta“). Riapprovazione dell’allegato “A”, approvazione di un nuovo allegato “B” e di un nuovo allegato “C”, nonché definizione delle modalità di realizzazione della contabilità separata ai fini dell’IVA” con la quale ha approvato un nuovo allegato “B” riguardante la codificazione di bilancio per le Comunità Montane e le Associazioni dei Comuni e ha previsto, in uno specifico nuovo allegato “C”, la definitiva codificazione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. Con tale provvedimento la Giunta ha altresì definito le modalità con cui realizzare la contabilità separata ai fini dell’I.V.A.;

e, di recente, i seguenti ulteriori provvedimenti:
 “Prosecuzione della fase di attuazione del controllo di gestione – Titolo IV del R.R. 3 febbraio 1999, n. 1 «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta» - e approvazione di piani di centri di costo e di fattori produttivi”;
 “Determinazione di coefficienti annuali per calcolare le quote di ammortamento ai sensi dell’art. 38, comma 5, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 e approvazione nuovo modello del conto patrimonio in sostituzione del modello approvato con deliberazione n. 2369 del 12 luglio 1999 (modello 7)”.


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In ultimo si evidenzia che, come già espresso nella nota di questa Presidenza prot. n. 39496 del 12/11/2001, ad oggetto “Effetti della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 sul controllo degli atti degli enti locali”, pubblicata sul B.U.R. n. 55 dell’11/12/2001, il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali è cessato a far data dall’8 novembre 2001. Le deliberazioni di approvazione dei documenti contabili, al pari degli altri provvedimenti amministrativi, diventeranno pertanto esecutive, ai sensi dell’art. 26 della l.r. 73/1993, dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione.

In relazione alla previsione contenuta nell’art. 14, comma 2, lettera a), della l.r. 20 novembre 1995, n. 48 che prevede che la liquidazione delle somme spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Comunità Montana avvenga, nella misura del 70% ad avvenuta trasmissione dei documenti contabili alla Commissione Regionale di Controllo, si ritiene che tale adempimento possa essere soddisfatto mediante la trasmissione al Servizio finanziario contabile e di controllo sugli atti del Dipartimento Enti locali, servizi di prefettura e protezione civile di una copia conforme all’originale della Relazione previsionale e programmatica e della deliberazione di approvazione della stessa, ai fini della verifica di esecutività del provvedimento.


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Per agevolare la predisposizione dei documenti contabili si ritiene comunque utile allegare alla presente una nota tecnica predisposta dal Servizio finanziario, contabile e di controllo sugli atti del Dipartimento enti locali.


Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
- Dino VIÉRIN -
TV/mm
NOTA TECNICA
PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2002/2004

1. Bilancio di previsione.
Ai sensi della legge finanziaria regionale per gli anni 2002/2004 il termine per l’approvazione del bilancio degli enti locali, stabilito al 31 dicembre dall’art. 3 della l.r. 40/1997, è stato prorogato al 28 febbraio 2002. Si rammenta che il bilancio di previsione è documento autorizzatorio per il triennio e che il bilancio annuale risulta ormai rappresentato dal primo anno del bilancio pluriennale.

2. Esercizio provvisorio.
Poiché la legge regionale non ha dettato alcuna specifica disciplina in merito all’esercizio provvisorio per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2002 (o la data di approvazione del bilancio, se antecedente), si ritiene applicabile la disciplina generale contenuta nel comma 1 dell’art. 4 del regolamento regionale 1/1999 che prevede l’esercizio provvisorio automatico sulla base del bilancio già deliberato, con riferimento, in tale caso, agli stanziamenti definitivi dell’anno 2001 relativi al bilancio 2001/2003. Allo stesso modo può essere confermato, in via transitoria (a meno che vi siano particolari esigenze per l’ente) anche il provvedimento di Giunta, assunto nell’anno 2001, che assegna le quote di bilancio ai responsabili degli uffici e servizi.
Dopo l’approvazione del nuovo bilancio troverà applicazione la disciplina dell’esercizio provvisorio per un periodo di ulteriori 4 mesi; tale periodo in realtà dovrebbe essere ormai, in relazione alla cessazione dei controlli preventivi di legittimità, di breve durata, permettendo così la completa attuazione della gestione del bilancio.
E’ evidente che l’esercizio provvisorio rende comunque difficoltosa la gestione contabile generale dell’ente ed indispensabile l’approvazione in tempi rapidi di un nuovo bilancio preventivo.

3. Relazione previsionale e programmatica.
L’art 9 della l.r. 48/1995, come modificato dall’art. 4 della l.r. 40/1997, stabilisce che al bilancio di previsione sia allegata la relazione previsionale e programmatica. La relazione per la parte spesa è redatta per programmi, che sono un insieme coordinato di attività, finalizzato al conseguimento di specifici obiettivi, ed eventualmente per progetti che costituiscono una specificazione del programma.
Si evidenzia che i modelli della relazione previsionale e programmatica non sono mutati rispetto a quelli già in vigore.
La relazione previsionale e programmatica si configura nella nuova disciplina contabile come un documento che, pur essendo approvato in allegato al bilancio, ha una sua specifica valenza in quanto permette una diversa leggibilità del bilancio (art. 6, comma 7, regolamento regionale 1/1999), costituisce elemento per la predisposizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili (art. 13 del regolamento regionale 1/1999) ed è altresì base per l’articolazione dei progetti in centri di costo attraverso il Piano esecutivo di gestione (art. 31 del regolamento regionale 1/1999).

4. Allegati al bilancio di previsione.
La disciplina degli allegati al bilancio è contenuta nell’art. 9 del regolamento regionale 1/1999.
In particolare per quanto concerne la lettera c) dell’art. 9 si rammenta che l’articolo 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, dispone che i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici “ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”. Pertanto la deliberazione di determinazione tariffaria (che può anche limitarsi, qualora ne sussistano le condizioni, a
confermare le tariffe dell’anno precedente) dovrà essere obbligatoriamente assunta prima dell’approvazione del bilancio.
In merito al termine ultimo per la deliberazione delle tariffe si segnala che la legge finanziaria regionale, pur avendo rinviato il termine per l’approvazione del bilancio, non ha, tuttavia, stabilito una analoga proroga del termine per la determinazione delle tariffe dei tributi, trattandosi di materia ritenuta, allo stato attuale, non disciplinabile con legge regionale. Si evidenzia comunque che nel disegno di legge finanziaria dello Stato è stata inserita la previsione (contenuta nell’attuale art. 27, comma 8, del disegno di legge) secondo cui il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione. In virtù di questa previsione legislativa e del fatto che il Ministro dell’Interno ha firmato un decreto che prevede, ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 267/2000, la proroga in ambito nazionale del termine del bilancio per gli enti locali al 28 febbraio 2002, anche gli enti locali valdostani potranno usufruire dello stesso termine per definire le tariffe di competenza.

5. Avanzo di amministrazione.
Per l’iscrizione dell’avanzo di amministrazione in bilancio, si rinvia a quanto disposto dall’art. 23, commi 4 e 5, del regolamento regionale 1/1999.

6. Vincolo di bilancio.
Si coglie altresì l’occasione per rammentare, così come già indicato con nostra precedente nota prot n. 37614/2B del 15/12/2000, che dall’esercizio finanziario 2000 è stato eliminato il vincolo di bilancio sui trasferimenti regionali per le spese di investimento, previsto precedentemente dall’art. 28 della l.r. 48/1995, ora abrogato.

7. Legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 “Legge regionale in materia di lavori pubblici”.
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 45, comma 2, della legge regionale n. 12/1996 (come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1999, n. 29) gli oneri inerenti agli incarichi professionali per la realizzazione di opere pubbliche fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori e pertanto, secondo la disciplina contabile degli enti locali, all’intervento a cui sono imputate le spese per i lavori.
Si sottolinea inoltre che l’art. 9 della legge suddetta prevede espressamente la possibilità, per i Comuni e le Comunità Montane della Regione, che “le previsioni in materia di lavori pubblici contenute nella relazione previsionale e programmatica possono sostituire il programma di previsione con valenza triennale e il piano operativo con efficacia annuale”. Pertanto, se l’ente intende avvalersi di tale possibilità, il Consiglio dovrà dichiararlo espressamente nella deliberazione di approvazione del bilancio e della relazione previsionale e programmatica, a meno che tale previsione sia già contenuta con valenza generale nel regolamento di contabilità.

8. Indennità e gettoni di presenza degli amministratori.
La legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 “Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17” definisce al capo II (artt. 3-11) le modalità di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori, stabilendo che le stesse sono deliberate dai competenti organi assembleari, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, “annualmente e contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione” in relazione al tempo e al lavoro dedicato all’espletamento delle mansioni degli amministratori; tale provvedimento, pertanto, deve essere assunto anche se le l’Amministrazione non intende modificare gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza già determinati per l’esercizio 2001.

9. Contributo ordinario dello Stato per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o attribuite al Comune.
Nessuna comunicazione è ancora pervenuta in merito all’importo relativo; si suggerisce pertanto di iscrivere, a titolo prudenziale, il medesimo importo previsto nell’anno 2001.

10. Oneri di urbanizzazione.
Si evidenzia che l’art. 71 della l.r. 11/1998, diversamente da quanto stabilito dall’art. 12 della legge n. 10/1977, non prevede più l’obbligo di mantenere un conto vincolato separato per la gestione degli oneri di urbanizzazione.
L’entrata derivante da tali proventi mantiene comunque la natura di entrata vincolata, destinata pertanto alle tipologie di spesa definite dalla legge regionale. Si invita pertanto ad una attenta lettura dell’art. 71, in quanto tale norma si differenzia in parte dalla previgente normativa nazionale.

11. Euro.
Si rammenta che per le annualità 2002/2004 i dati del bilancio dovranno essere riportati solo in EURO.

TV/mm


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