Nota del 11 ottobre 2001.

Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Presidenza della Giunta

Dipartimento enti locali,
servizi di prefettura e protezione civile.
Direzione enti locali.

1, Place Deffeyes - 11100 Aoste -
Tél. 0165/273111
Télécopie/fax 0165/273326

Prot. n. Vs./Rif.

Ai Sindaci dei Comuni della Regione

Ai Presidenti delle Comunità montane della Regione

e, p. c.

Al Consiglio permanente degli enti locali

LORO SEDI

funzionario referente: HUGONIN Lucia
(273203)

OGGETTO: pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione degli statuti dei Comuni e delle Comunità montane ai sensi dell'art. 33 c. 3 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54.

Su richiesta di alcuni enti, si forniscono, con la presente, indicazioni sulle modalità di pubblicazione degli statuti nel Bollettino Ufficiale della Regione

Il testo inviato per la pubblicazione deve corrispondere a quello approvato dal consiglio comunale o della Comunità montana, dal quale devono essere stralciate le disposizioni annullate.
A fianco del numero dell'articolo, del comma, della lettera annullati si riporterà la dicitura "annullato con decreto della CO.RE.CO. prot. n…. in data…." oppure un richiamo ad una nota, posta in calce all'atto, che reca la medesima dicitura.

Non si dovrà, pertanto, procedere d'ufficio alla rinumerazione degli articoli, commi, lettere.

Nel caso siano state annullate delle parole di un comma o di una lettera, a fianco degli stessi, si riporterà la dicitura "comma/lettera parzialmente annullato/a dalla CO.RE.CO. con decreto prot. n…. in data…." oppure un richiamo ad una nota che reca la medesima dicitura.

Qualora, infine, la CO.RE.CO. abbia emesso una pronuncia a carattere interpretativo, a fianco della disposizione - che conserva vigore - andrà riportata la decisione della Commissione (es.: disposizione dichiarata illegittima, con decreto prot. n. in data nella parte in cui non prevede di…), oppure un richiamo ad una nota recante la medesima dicitura.

Ciò premesso, è stato rilevato che numerosi statuti pervenuti al controllo risultavano carenti di alcuni contenuti obbligatori stabiliti dalla legge e che, di conseguenza, la Commissione di controllo ha assegnato ai Comuni un termine per l'integrazione degli stessi.

In altri casi la CO.RE.CO. ha emesso, come sopra accennato, decisioni di annullamento "a carattere interpretativo", nel senso che le disposizioni sono state dichiarate illegittime qualora interpretate in modo difforme da quello prospettato dalla Commissione, facendo sorgere nell'ente l'obbligo di integrare il contenuto delle norme.

Lo scrivente ufficio ritiene, pertanto, che, sia nel caso di mancanza di contenuti necessari, sia nel caso di annullamenti a carattere interpretativo, sarebbe preferibile procedere alla pubblicazione dello statuto nel Bollettino ufficiale solo dopo aver provveduto alle integrazioni richieste. Contestualmente alla deliberazione delle integrazioni statutarie, il consiglio potrà, inoltre, approvare anche la nuova numerazione dell'articolato, conseguente allo stralcio delle disposizioni annullate.

In tal modo il testo ufficiale che verrebbe pubblicato risulterebbe completo e privo di "vuoti" e annotazioni.

Si rammenta, infine, che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 33, c. 3, l.r. 54/1998, gli statuti entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. (vedi nota di aggiornamento)

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti

Il Presidente della Giunta regionale
(Dino VIERIN)

LH



(nota di aggiornamento)
Ai sensi del vigente articolo 33 della l.r. 54/1998, già modificato dal comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21 gennaio 2003, n. 3, e da ultimo sostituito dall'articolo 22 della l.r. 31 marzo 2003, n. 8, lo statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo Statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.


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