Certificat de performance énergétique : droits d´enregistrement et droit de timbre

mercoledì 4 dicembre 2013

L´Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.83/E del 22 novembre 2013 , ha chiarito che l´attestato di prestazione energetica (Ape), allegato ai contratti di compravendita, affitto e cessione a titolo gratuito degli immobili non sconta l´imposta di registro né l´imposta di bollo.
Imposta di registro. L´Agenzia ha spiegato che in base al T.U.I.R. l´Ape non paga un´imposta di registro ulteriore rispetto a quella del contratto cui è allegato. Fatta eccezione per il caso in cui l´Ape sia registrato volontariamente, ad esempio in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, in tal caso si dovrà pagare un´imposta di registro pari a 168 euro.
Imposta di bollo. Quando l´Ape è allegato ad un contratto di locazione in originale o in copia semplice non si deve pagare l´imposta di bollo. Questo perché, l´Ape è prodotto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che in base al Dpr 445/2000, è esente dal tributo. Tuttavia, se l´Attestato di prestazione energetica è accompagnato da una dichiarazione di conformità all´originale, redatta da un pubblico ufficiale, secondo il Dpr 642/1972 è dovuta l´imposta di bollo pari a 16 euro a foglio.




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