Regione autonoma Valle d'Aosta - Fondo rotativo per l´attuazione del Protocollo di Kyoto

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Sommario:

Fondo rotativo per l´attuazione del Protocollo di Kyoto

 

 

 



FINANZIAMENTI AGEVOLATI

per interventi di

EFFICIENZA ENERGETICA

e sfruttamento delle

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
 

                

   

   

     

La Legge Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006 n. 296) ha istituito un fondo rotativo per il finanziamento di misure finalizzate all´attuazione del Protocollo di Kyoto, in particolare alla riduzione delle immissioni dei gas a effetto serra.
Il Decreto Interministeriale del 25 novembre 2008 disciplina le modalità per l´erogazione di tali finanziamenti a tasso agevolato. L'art. 5 prevede, in particolare, varie misure di incentivazione:

  1. “misura microcogenerazione diffusa”;
  2. “misura rinnovabili”;
  3. “misura motori elettrici”;
  4. “misura usi finali”;
  5. “misura protossido di azoto”;
  6. “misura ricerca”;
  7. “misura gestione forestale sostenibile”.


Gli interventi dovranno avere caratteristiche conformi a quanto dettagliato nelle specifiche tecniche allegate al decreto e a quelle contenute nella circolare applicativa (di futura emanazione).

I possibili beneficiari variano da misura a misura. In linea generale possono presentare domanda di finanziamento i seguenti soggetti: imprese, persone fisiche, persone giuridiche private, soggetti pubblici e condomini.
Le agevolazioni richiedibili assumono la forma di prestiti di scopo, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei, a rate semestrali costanti (metodo francese), posticipate. Il decreto 17 novembre 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio 2010) ha stabilito che il tasso d'interesse da applicare sui finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,50% annuo.
I finanziamenti previsti saranno cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre iniziative comunitarie, nazionali e regionali entro le intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa dell'Unione Europea.

Le percentuali di agevolazione sono fissate in misura pari al 90% per i soggetti pubblici e al 70% per tutti gli altri soggetti.
Concorrono alla determinazione del finanziamento agevolato la seguente tipologia di costi ammissibili: costi di progettazione di sistema, costi per apparecchiature, costi delle infrastrutture e costi di installazione. Sono esclusi i costi d'esercizio (es. personale, combustibili…).

Le istanze di ammissione al finanziamento dovranno essere presentate alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. che, al termine delle istruttorie tecniche ed economiche previste dal Decreto, curerà l'erogazione.

Le domande di ammissione, corredate di tutta la documentazione necessaria, devono essere presentate a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare applicativa del decreto sulla G.U. e fino al centotrentacinquesimo giorno dalla stessa data di pubblicazione.

È imminente l'emanazione della Circolare applicativa del Decreto Ministeriale, che ne definirà le modalità operative e renderà quindi possibile presentare domanda per accedere ai finanziamenti agevolati. Appena disponibile sarà data informazione dell'avvenuta pubblicazione nonché di altre notizie relative al Fondo Kyoto su questa pagina del sito

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