Nuovo sistema di certificazione regionale (in vigore dal 1 luglio 2017)

La d.G.r. 1824 del 30 dicembre 2016- APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO III, CAPO II, DELLA L.R. 13/2015 (LEGGE EUROPEA REGIONALE 2015), IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, NONCHÉ DELLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI RELATIVI CONTROLLI, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE APPROVATE CON LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE 1062/2011, 1606/2011, 1399/2012, 288/2014, 1090/2015 E 1494/2015 nasce dall’esigenza di recepire il  Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 relativo all’“Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” (di seguito denominato D.M. Linee guida) entrato in vigore il 1° ottobre 2015.

Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del D.M. Linee Guida, le regioni e le province autonome che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano già adottato propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE, devono intraprendere misure atte a favorire, entro due anni dall’entrata in vigore del medesimo decreto, l’adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica degli edifici alle Linee guida, e dato atto che la Regione Valle d’Aosta rientra in tale casistica, essa era tenuta ad adeguare il proprio sistema di certificazione energetica Beauclimat entro e non oltre il 1° ottobre 2017.

 

La d.G.r. 1824 del 30 dicembre 2016 si configura pertanto come testo unico sulla certificazione energetica in sostituzione delle precedenti deliberazioni n. 1062/2011, n. 1606/2011, n. 1399/2012, n. 288/2014, n. 1090/2015 e n. 1494/2015 ed è finalizzata ad adeguare il sistema regionale alle disposizioni nazionali contenute nel D.M. Linee Guida, specificando:

  • l’adozione dei medesimi obblighi di dotazione, rilascio ed affissione dell’attestato di prestazione energetica previsti a livello nazionale, con i soli adeguamenti resi necessari dalla disciplina urbanistica regionale;
  • l’abbandono della metodologia di calcolo regionale, del software Beauclimat e l’adozione delle procedure, dei metodi di calcolo e dei software commerciali previsti a livello nazionale;
  • le modifiche al portale informatico, al fine di poter validare i nuovi APE relativi agli edifici ubicati sul territorio regionale e al catasto energetico;
  • il mantenimento del termine “Beauclimat” per identificare il catasto energetico regionale degli edifici e il relativo portale;
  • l’adozione del sistema di classificazione energetica nazionale, sia dal punto di vista del numero e dell’articolazione delle classi (da A+, A, B, C, D, E, F, G ad A4, A3, A2, A1, B, C, D, E, F, G) che della loro caratterizzazione attraverso le procedure di calcolo.
  • la sostituzione del modello di attestato di prestazione energetica (APE) regionale con quello nazionale. L’identificazione degli APE relativi a edifici ubicati sul territorio regionale verrà effettuata, come previsto dal D.M. Linee Guida, attraverso l’apposizione del logo della Regione Autonoma Valle d’Aosta nella sezione dedicata sull’attestato;
  • la variazione dei criteri di validità dell’APE in coerenza con quelli nazionali;
  • l’adozione dei modelli nazionali di attestato di qualificazione energetica (AQE) e di annuncio immobiliare e dei relativi ambiti di applicazione;
  • il recepimento degli adempimenti relativi al Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica previsti a livello nazionale;
  • la firma digitale dell’APE da parte del Soggetto Certificatore e la conseguente semplificazione amministrativa (evitando l’obbligo di consegna cartacea in Comune e riducendo gli adempimenti in capo agli uffici tecnici comunali);
  • il pagamento di un contributo di 5 euro per ogni APE in fase di validazione sul Portale Beauclimat, ai sensi dell’articolo 39, comma 6, della l.r. 13/2015;
  • la revisione del modello di targa energetica (non obbligatoria), adeguato alla nuova classificazione degli edifici, e delle relative modalità di utilizzo e di richiesta, compreso il contributo di 15 euro;
  • la ridefinizione delle modalità di effettuazione dei controlli di cui all’articolo 61, comma 1, lettera c), della l.r. 13/2015 e i casi di non correttezza formale e sostanziale di cui all’articolo 62, comma 3, della medesima legge, al fine di riparametrare il sistema dei controlli con le nuove procedure e metodologie di calcolo;
  • la modifica delle modalità di riconoscimento dei certificatori energetici, con l’introduzione di un corso di aggiornamento di 4 ore obbligatorio sulle novità normative introdotte dal D.M. Linee Guida;
  • la revisione delle caratteristiche dei corsi di formazione per certificatori energetici, con il rimando ai contenuti minimi di cui all’allegato 1 al DPR  75/2013 previsti a livello nazionale.
 

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