Programmazione dei lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, introdotto dal decreto legislativo n. 36/2023, ha apportato alcune modifiche alla disciplina attuale riguardante la programmazione degli appalti pubblici.

L’articolo 37 del Codice regola la programmazione stessa, mentre l’Allegato I.5, che sostituisce il Decreto Ministeriale n. 14/2018, contiene le disposizioni dettagliate e le schede da utilizzare. La fase di programmazione degli appalti pubblici è una delle quattro fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, insieme alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione.

La finalità della programmazione è quella di redigere un piano dettagliato degli approvvigionamenti, tenendo conto delle esigenze esistenti dell’ente. Durante la fase di programmazione, l’ente deve definire gli obiettivi, i mezzi, se è più opportuno raggiungere l’obiettivo attraverso un appalto o una concessione, e se il risultato sarà ottenuto con fondi propri o con finanziamenti da altri enti. Inoltre, l’ente deve indicare i tempi entro cui intende raggiungere l’obiettivo.

Le novità sono state introdotte con l’obiettivo di fornire una maggiore chiarezza e coerenza nella pianificazione degli appalti pubblici, garantendo una migliore organizzazione e gestione delle risorse.

Le principali novità sono le seguenti:

  1. La programmazione dei lavori e delle opere, comprese le complesse realizzate attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa obbligatoria quando l’importo stimato raggiunge o supera i 150.000 euro,  al netto di IVA e di altre imposte;
  2. La programmazione degli acquisti di beni e dei servizi diventa obbligatoria quando il valore stimato raggiunge o supera i 140.000 euro, al netto di IVA e di altre imposte;
  3. L’orizzonte temporale della programmazione viene unificato a tre anni con aggiornamenti annuali per tutte le tipologie merceologiche, lavori, beni e servizi. L’art. 37 del nuovo Codice introduce infatti una programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi (fino ad oggi biennale); le amministrazioni approveranno, altresì, l’elenco annuale dei lavori da avviare nella prima annualità, specificando per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nel bilancio di previsione o comunque disponibile.
  4. La programmazione va approvata nel rispetto dei documenti programmatori in coerenza con il bilancio. L’allineamento tra le due tipologie di programmazione permette di allineare la programmazione stessa agli strumenti di programmazione dell’ente, come il bilancio, che ha una durata triennale https://www.regione.vda.it/finanze/bilancio/bil2024_i.aspx

  

Programmazione dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura

Programmazione degli acquisti di beni e servizi

 



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