Sintesi normativa
| Legge regionale 31 marzo 2003, n.6. - Testo integrale |
Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane
Capo III - Interventi a sostegno degli investimenti produttivi.
Finalità e oggetto:
La Regione favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta nei settori dell'industria e dell'artigianato, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Gli interventi, concessi con deliberazione della Giunta regionale, sono volti a promuovere la realizzazione di investimenti produttivi da parte di imprenditori singoli o associati, esercenti le attività economiche di cui all'allegato elenco.
Soggetti beneficiari:
Possono beneficiare della presente legge:
le piccole e medie imprese di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese; le grandi imprese.
Non sono finanziabili le richieste presentate da imprese operanti nei settori della produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell'allegato I del trattato CE. Non sono finanziabili le richieste presentate da imprese operanti nei settori delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica e della siderurgia, limitatamente alle grandi imprese, nonché da quelle rientranti nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e di quelle operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura.
Tra le piccole e medie imprese finanziabili sono compresi i servizi di prossimità di cui al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 9 agosto 1994, n. 42 e le attività del settore dei trasporti. Per queste ultime sono esclusi dalle spese ammissibili gli investimenti relativi ai mezzi di trasporto ed alle attrezzature installatevi.
Requisiti:
- Le imprese devono essere iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo degli artigiani.
- Le imprese devono operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali, cioè con strutture anche articolate su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile all'agevolazione, dotate di autonomia tecnica, gestionale e funzionale.
- Le imprese devono avere la disponibilità dell'unità locale oggetto dell'intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato.
- Nel caso il titolo di cui sopra sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente l'agevolazione deve produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori, alla eventuale costituzione in garanzia dell'immobile oggetto di finanziamento, nonché all'impegno inerente il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione del medesimo immobile.
Strumenti di intervento:
Gli interventi agevolativi sono concessi tramite:
- Contributi in conto capitale;
- Mutui a tasso agevolato;
- Contributi in conto interessi;
- Prestiti partecipativi (solo per la procedura di istruttoria valutativa);
- Fideiussioni (solo per la procedura di istruttoria valutativa).
Iniziative agevolabili:
Possono essere ammessi agli interventi le iniziative dirette:
- alla dotazione di beni;
- alla realizzazione di beni;
- all'ampliamento ed ammodernamento di beni, materiali ed immateriali, strumentali all'attività d'impresa.
Possono accedere ai contributi in conto capitale esclusivamente le imprese in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. imprese operanti nei seguenti settori innovativi:
· meccanica avanzata e meccatronica;
· information & communication technology;
· materiali avanzati, ad alte prestazioni, biocompatibili;
· genomica e biotecnologie;
· tecnologie ambientali;
2. imprese con progetti di investimento innovativi: per piani di investimento innovativi si intendono progetti finalizzati a realizzare una innovazione di prodotto o di processo che, in termini di originalità e complessità progettuale, risulti allineata allo stato dell'arte del settore, oppure progetti alla cui realizzazione concorrano significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o più brevetti o conoscenze tecniche, brevettate e non brevettate. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 1° febbraio 2006, recante criteri e condizioni per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni a valere sulla legge n. 488/1992, gli investimenti innovativi riguardano:
· apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi suddetti;
· piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali ed interaziendali, e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
· acquisizione di brevetti funzionali all'esercizio dell'attività oggetto del programma;
· apparecchiature scientifiche destinate a laboratori e uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
· piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la presonalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme e tecnologie;
3. imprese con programmi di investimento che prevedono l'affidamento di commesse a Enti pubblici di ricerca o Università, oppure imprese in fase di avvio nate dagli stessi Enti di ricerca o Università (c.d. spin off) per l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle predette strutture;
4. imprese operanti nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale.
L'apporto finanziario del beneficiario non può essere inferiore al 25% del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento.
Nel caso di acquisto di terreni, le relative spese sono ammissibili solo unitamente a quelle derivanti da un progetto di investimento comprendente anche la realizzazione di un opificio e dei relativi impianti fissi.
Le spese connesse al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e non brevettate, sono ammissibili solo se sfruttate esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale.
Istruttoria automatica:
Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria automatica qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a € 50.000,00.
Nel caso di istruttoria automatica la domanda di intervento è presentata alla Direzione attività produttive e Cooperazione, dell'Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro.
Gli interventi sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda, esclusivamente in regime “de minimis”.
Istruttoria valutativa:
Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria valutativa qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a € 50.000,00.
La domanda di intervento é presentata alla Finaosta s.p.a, la quale accerta la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa. Gli interventi sottoposti a procedura valutativa sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.
Presentazione delle domande:
E' possibile presentare una sola domanda di agevolazione nell'arco di dodici mesi. Tale disposizione opera esclusivamente nel caso di domande favorevolmente istruite o in corso di istruttoria, nonchè nel caso delle istanze innammissibili per inadempienza da parte dell'impresa alla richiesta di documentazione integrativa.
Limiti di spesa:
Contributi in conto capitale:
Il limite minimo di spesa ammissibile è di € 5.000,00.
Il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione, nel corso di un triennio, è di € 2.500.000,00 per le piccole e medie imprese e di € 10.000.000,00 per le grandi imprese.
Il limite massimo dei contributi, per ogni singola domanda di agevolazione, è di € 80.000,00 per le piccole imprese e loro consorzi o società consortili, di € 150.000,00 per le medie imprese e per un importo massimo pari a quello previsto dal Regolamento comunitario vigente in materia di “de minimis” per le grandi imprese.
Mutui a tasso agevolato e Contributi in conto interessi:
Il limite minimo di spesa ammissibile é di € 25.000,00.
Il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione, nel corso di un triennio, è di € 2.500.000,00 per le piccole e medie imprese e di € 10.000.000,00 per le grandi imprese.
Prestiti partecipativi:
L'importo del prestito non può essere inferiore a € 150.000,00 e superiore a € 1.000.000,00.
Fideiussioni:
Possono essere prestate a fronte di operazioni di finanziamento di importo non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 2.000.000,00.
Intensità delle agevolazioni:
Le agevolazioni relative all'effettuazione di investimenti produttivi da parte di imprese in possesso di uno dei requisiti nn. 1, 2, 3 di cui al precedente paragrafo “Iniziative agevolabili”, disposte nei limiti comunitari, possono essere cumulate con aiuti concessi in regime “de minimis” per le medesime iniziative, purché tale cumulo non dia luogo ad una intensità di aiuto superiore al 40% ESL delle spese sostenute. Tale percentuale è elevata al 50% nel caso di investimenti realizzati da imprese che abbiano ottenuto la certificazione di qualità ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 9000.
Le agevolazioni relative all'effettuazione di investimenti produttivi da parte di imprese non in possesso di uno dei requisiti nn. 1, 2, 3 di cui al precedente paragrafo “Iniziative agevolabili”, disposte nei limiti comunitari, possono essere cumulate con aiuti concessi in regime “de minimis” per le medesime iniziative, purché tale cumulo non dia luogo ad una intensità di aiuto superiore al 30% ESL delle spese sostenute. Tale percentuale è elevata al 40% nel caso di investimenti realizzati da imprese che abbiano ottenuto la certificazione di qualità ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 9000. In ogni caso, tali agevolazioni non possono consistere in contributi in conto capitale.
Qualora gli investimenti (ad eccezione di quelli diretti all'adozione di misure di tutela ambientale e per l'uso razionale dell'energia) siano effettuati da imprese operanti nel settore dell'artigianato tipico e tradizionale, le agevolazioni disposte nei limiti comunitari possono essere cumulate con aiuti concessi in regime “de minimis” per le medesime iniziative, purché tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore al 75% ESL delle spese sostenute.
Spese non ammissibili:
Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:
- spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- materiali di consumo e scorte;
- beni usati;
- beni d'arte o antichi, opere d'arte e articoli di decorazione;
- spese di mera sostituzione ad eccezione di quelle finanziabili in regime de minimis;
- spese di avviamento, nel caso di cessione d'azienda;
- acquisti di beni mobili e immobili tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi; nell'ipotesi di acquisto da società i cui soci siano legati al soggetto richiedente l'agevolazione dai predetti vincoli di parentela, affinità o coniugio, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- acquisti di beni mobili e immobili tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro. In caso di trasferimento di beni mobili e immobili tra società partecipate dai medesimi soggetti in misura inferiore al 25%, l'importo dell'agevolazione massima concedibile è determinato in proporzione alle quote appartenenti a soci diversi da quelli sopra citati. Tale partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta. La rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- i mezzi e le attrezzature di trasporto qualora l'impresa richiedente appartenga al settore dei trasporti, salvo nel caso di autoservizi pubblici non di linea come individuati dal comma 3, art. 1 della L.R. 42/1994;
- le spese per l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora, alla data di presentazione della domanda, non siano trascorsi 10 anni dall'erogazione delle medesime. Tale limitazione non si applica nel caso in cui l'agevolazione concessa sia stata revocata e recuperata totalmente;
- le spese concernenti beni con valore unitario inferiore a € 500,00.
Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni:
Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.
Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento, prima della scadenza dei periodi, intenda alienare o cedere i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.
L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è concesso con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'intervento deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene, nonché eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purchè preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.
Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione degli stessi nella misura sopraindicata.
E' ammessa, previa autorizzazione della Giunta regionale, la restituzione in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
Capo III -Interventi a sostegno degli investimenti necessari per soddisfare obiettivi ambientali
Finalità e oggetto:
La Regione favorisce il consolidamento e lo sviluppo delle imprese operanti in Valle d'Aosta nei settori dell'industria e dell'artigianato, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Gli interventi, concessi con deliberazione della Giunta regionale, sono volti a promuovere l'adozione di misure di tutela ambientale connesse al funzionamento di insediamenti produttivi.
Soggetti beneficiari:
Possono beneficiare della presente legge le piccole, medie e grandi imprese esercenti le attività economiche di cui all'allegato elenco. Sono escluse inoltre quelle rientranti nel campo di applicazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e di quelle operanti nei settori della pesca e dell'acquacoltura, esercenti le attività economiche di cui all'allegato elenco.
Requisiti:
- Le imprese devono essere iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo degli artigiani.
- Le imprese devono operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali, cioè con strutture anche articolate su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile all'agevolazione, dotate di autonomia tecnica, gestionale e funzionale.
- Le imprese devono avere la disponibilità dell'unità locale oggetto dell'intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato.
- Nel caso il titolo di cui sopra sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente l'agevolazione deve produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori, alla eventuale costituzione in garanzia dell'immobile oggetto di finanziamento, nonché all'impegno inerente il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione del medesimo immobile.
Strumenti di intervento:
Gli interventi agevolativi sono concessi tramite:
- Contributi in conto capitale;
- Mutui a tasso agevolato;
- Contributi in conto interessi;
- Prestiti partecipativi (solo per la procedura di istruttoria valutativa);
- Fideiussioni (solo per la procedura di istruttoria valutativa).
Iniziative agevolabili:
Le iniziative ammissibili agli interventi sono volte:
-alla dotazione di beni;
-alla realizzazione di beni;
-all'ampliamento ed ammodernamento di immobili.
L'apporto finanziario del beneficiario non può essere inferiore al 25% del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento.
Le spese ammissibili relative all'adozione di misure di tutela ambientale connesse al funzionamento di insediamenti produttivi possono comprendere:
- gli investimenti per ottenere standard di tutela superiori a quelli imposti da norme comunitarie, o in assenza di tali norme, finalizzati alla depurazione delle acque, dell'aria e alla riduzione del rumore;
- gli investimenti delle piccole e medie imprese per conformarsi a nuove norme comunitarie, durante un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie.
Gli investimenti necessari alle iniziative sono relativi a:
- terreni, qualora siano strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali e il progetto di investimento comprenda anche la realizzazione di un opificio e dei relativi impianti fissi;
- fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o eliminare gli inquinamenti oppure ad adattare i metodi produttivi ai fini di tutela ambientale;
- spese connesse al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e non brevettate, sfruttate esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale.
Queste ultime spese devono soddisfare i seguenti requisiti:
essere elementi patrimoniali ammortizzabili;
essere acquisite a condizioni di mercato presso imprese nelle quali l'acquirente non dispone di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
essere iscritte all'attivo del bilancio dell'impresa, permanere ed essere sfruttate nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto, salvo che corrispondano a tecniche manifestamente superate.
I costi ammissibili a finanziamento per l'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali della L.R. 6/2003 sono limitati agli oneri di investimento supplementari necessari per conseguire tali obiettivi.
In ogni caso i costi ammissibili saranno calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, dei risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale.
Istruttoria automatica:
Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria automatica qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a € 50.000,00.
Nel caso di istruttoria automatica la domanda di intervento è presentata alla Direzione attività produttive e Cooperazione, dell'Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro.
Gli interventi sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda, esclusivamente in regime “de minimis”.
Istruttoria valutativa
Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria valutativa qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a € 50.000,00.
La domanda di intervento é presentata alla Finaosta s.p.a, la quale accerta la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa. Gli interventi sottoposti a procedura valutativa sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.
Presentazione delle domande:
E' possibile presentare una sola domanda di agevolazione nell'arco di sei mesi. Tale disposizione opera esclusivamente nel caso di domande favorevolmente istruite o in corso di istruttoria, nonchè nel caso delle istanze inammissibili per inadempienza da parte dell'impresa alla richiesta di documentazione integrativa.
Limiti di spesa:
Contributi in conto capitale:
Il limite minimo di spesa ammissibile è di € 5.000,00.
Il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione, nel corso di un triennio, è di € 2.500.000,00 per le piccole e medie imprese e di € 10.000.000,00 per le grandi imprese.
Il limite massimo dei contributi, per ogni singola domanda di agevolazione, è di € 80.000,00 per le piccole imprese e loro consorzi o società consortili, di € 150.000,00 per le medie imprese e di € 300.000,00 per le grandi imprese.
Mutui a tasso agevolato e Contributi in conto interessi:
Il limite minimo di spesa ammissibile é di € 25.000,00.
Il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione, nel corso di un triennio, è di € 2.500.000,00 per le piccole e medie imprese e di € 10.000.000,00 per le grandi imprese.
Prestiti partecipativi:
L'importo del prestito non può essere inferiore a € 150.000,00 e superiore a € 1.000.000,00.
Fideiussioni:
Possono essere prestate a fronte di operazioni di finanziamento di importo non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 2.000.000,00.
Intensità delle agevolazioni
Gli aiuti agli investimenti per ottenere standard di tutela superiori a quelli imposti da norme comunitarie, o in assenza di tali norme, finalizzati alla depurazione delle acque, dell'aria e alla riduzione del rumore, sono concessi con un'intensità massima del 30% lordo dei costi di investimento ammissibili. E' prevista una maggiorazione di 10 punti percentuali al lordo per le piccole e medie imprese che realizzino detti investimenti.
Le agevolazioni relative all'adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali, disposte nei limiti comunitari, possono essere cumulate, per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, con aiuti concessi in regime “de minimis” per le medesime iniziative, purché il cumulo non dia luogo, nel caso degli investimenti diretti ad ottenere standard di tutela superiori a quelli imposti da norme comunitarie, o in assenza di tali norme, finalizzati alla depurazione delle acque, dell'aria e alla riduzione del rumore, ad un'intensità di aiuto superiore al 50% ESL delle spese sostenute.
Nel caso di investimenti adottati da piccole e medie imprese diretti a conformarsi a nuove norme comunitarie obbligatorie, per un periodo di tre anni a decorrere dall'adozione di nuove norme, le agevolazioni disposte nei limiti comunitari pari al 15%, possono essere cumulate con aiuti concessi in regime “de minimis” sino al 30% ESL, elevabile sino al 40% qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS.
Spese non ammissibili
Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:
- spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
- interventi di manutenzione ordinaria;
- materiali di consumo e scorte;
- beni usati;
- beni d'arte o antichi, opere d'arte e articoli di decorazione;
- spese di mera sostituzione ad eccezione di quelle finanziabili in regime de minimis;
- spese di avviamento, nel caso di cessione d'azienda;
- acquisti di beni tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi;
- acquisti di beni mobili e immobili tra una società ed i suoi soci, fra società composte dagli stessi soci o fra società collegate tra loro. In caso di trasferimento di beni mobili o immobili tra società delle quali solo alcune persone sono soci in entrambe, può essere ammessa la parte che corrisponde alla quota societaria della persona non facente parte della società;
- i mezzi e le attrezzature di trasporto qualora l'impresa richiedente appartenga al settore dei trasporti, salvo nel caso di autoservizi pubblici non di linea come individuati dal comma 3, art. 1 della L.R. 42/1994;
- le spese per l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora, alla data di presentazione della domanda, non siano trascorsi 10 anni dall'erogazione delle medesime. Tale limitazione non si applica nel caso in cui l'agevolazione concessa sia stata revocata e recuperata totalmente;
- le spese concernenti beni con valore unitario inferiore a € 500,00.
Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beniv
Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.
Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento, prima della scadenza dei periodi, intenda alienare o cedere i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.
L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è concesso con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'intervento deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene, nonché eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.
Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione degli stessi nella misura sopraindicata.
E' ammessa, previa autorizzazione della Giunta regionale, la restituzione in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
Elenco delle attività economiche ammesse alle agevolazioni della
L.R. 31 marzo 2003, n. 6
Fatte salve le esclusioni previste dalle disposizioni relative alle condizioni e alle modalità per la concessione delle agevolazioni sulla medesima legge, approvate con D.G.R. n. 2588 in data 30 giugno 2003
Riferimento: SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Classificazione delle attività economiche ATECO 2002 (derivata dalla NACE Rev. 1.1)
A Agricoltura, caccia e silvicoltura
01.41.3 Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
02.01.1 Utilizzazione di aree forestali
02.02.0 Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali
C Estrazione di minerali
D Attività manifatturiere
E Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa
50.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
50.40.3 Riparazione di motocicli e ciclomotori
52.7 Riparazione di beni di consumo personali e per la casa
I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni
escluse le seguenti attività
63.3 Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica
64.11 Attività delle poste nazionali
K Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, servizi alle imprese
72 Informatica e attività connesse
73.1 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14.4 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
74.3 Collaudi ed analisi tecniche
74.7 Servizi di pulizia e disinfestazione
74.81 Attività fotografiche
74.82 Imballaggio e confezionamento conto terzi
74.85.1 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
74.85.2 Traduzioni e interpretariato
74.86 Attività dei call center
74.87.7 Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
M Istruzione
80.41 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
N Sanità e assistenza sociale
85.31 Assistenza sociale residenziale
85.32 Assistenza sociale non residenziale
O Altri servizi pubblici, sociali e personali
90 Smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili
93 Servizi alle famiglie
Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere all'
Assessorato Attività Produttive e Politiche del Lavoro, in Piazza della Repubblica n°15 ad Aosta
Telefono - 0165/274736-40
Fax - 0165/238529
e-mail - f.serra@regione.vda.it
e-mail - i.sergi@regione.vda.it
e-mail - d.spinetti@regione.vda.it