Incentivi
LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1998, N. 27,
“TESTO UNICO IN MATERIA DI COOPERAZIONE” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
Finalità:
Articolo 42. Promuovere, sostenere e consolidare il movimento cooperativo.
Soggetti:
Articolo 43. Possono accedere ai contributi le società cooperative e i loro consorzi che:
svolgano la propria attività in misura prevalente nel territorio della Regione;
perseguano effettivamente uno scopo mutualistico;
risultino iscritti nella sezione cooperative a mutualità prevalente di appositi albi o registri;
siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni statali in materia di cooperazione.
Oggetto dell'intervento:
Contributi in conto capitale
Articolo 45. Investimenti per spese sostenute o assunte nei due anni successivi alla data di iscrizione negli albi o registri di cui all'art. 43, comma 1, lettera b), relativi a:
acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;
acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui al punto seguente;
acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi, brevetti e, per le cooperative di produzione e lavoro, anche acquisizione di scorte, purché direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi;
acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;
ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.
Articolo 46. Investimenti per spese sostenute o assunte, trascorsi almeno due anni dalla data di iscrizione negli albi o registri di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), relativi a:
acquisizione di aree necessarie per l'esercizio dell'attività statutaria, compreso l'acquisto di complessi aziendali e rami aziendali, escluso l'avviamento;
acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento di immobili necessari per l'esercizio dell'attività statutaria, comprese le opere edili e impiantistiche nella misura strettamente necessaria all'installazione dei macchinari, impianti, arredi e attrezzature di cui al punto seguente;
acquisizione o eventuale costruzione in economia di macchinari, impianti, attrezzature, arredi, autoveicoli, marchi e brevetti;
acquisizione di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive, amministrative e gestionali, comprese le licenze d'uso;
ai progetti di innovazione tecnologica e di condivisione di reti tecnologiche, compresa la realizzazione di siti e portali web.
Articolo 47. Spese concernenti:
la costituzione dell'ente cooperativo;
la partecipazione dei soci e dipendenti a corsi di formazione per cooperatori;
la consulenza e l'assistenza tecnica per l'elaborazione e la realizzazione di progetti commisurati alle esigenze produttive e gestionali della cooperativa.
Articolo 47bis. Contributi alla capitalizzazione, a fronte di programmi di sviluppo aziendale, delle società cooperative a mutualità prevalente e dei loro consorzi:
di produzione e lavoro;
sociali, iscritti al relativo albo regionale;
di consumo;
di dettaglianti;
iscritti alla categoria consorzi cooperativi;
iscritti alla categoria altre cooperative.
Contributi in conto interessi
Articolo 48. Contributi in conto interessi su scoperti di conto corrente autorizzati da istituti di credito, per le spese derivanti da:
esecuzione di commesse, contratti, convenzioni o appalti;
importazioni di materie prime.
Carattere dei contributi:
Articolo 45 e Articolo 46. Contributi a fondo perduto fino all'importo massimo rispettivamente di 42.000 euro e di 62.000 alle società cooperative e ai loro consorzi:
a) di produzione lavoro,
b) sociali, purché iscritte all'albo regionale,
c) iscritti alla categoria altre cooperative con almeno il 40% di soci lavoratori.
E' prevista inoltre l'erogazione di contributi a fondo perduto fino all'importo massimo rispettivamente di 26.000 euro e di 42.000 euro alle società cooperative e ai loro consorzi:
a) sociali, anche se non iscritte all'albo regionale,
b) iscritti alla categoria altre cooperative, anche con meno del 40% di soci lavoratori,
c) di consumo,
d) di dettaglianti,
e) iscritti alla categoria consorzi cooperativi,
f) iscritti alla categoria consorzi e cooperative di garanzia e fidi.
Articolo 47. Contributi a fondo perduto fino ad un importo massimo di 15.000 euro alle società cooperative e ai loro consorzi.
Articolo 47bis. Contributi in conto capitale fino ad un importo massimo di 30.000 euro alle società cooperative e ai loro consorzi.
Articolo 48. Contributi in conto interessi fino ad un importo massimo annuo di 10.500 euro alle società cooperative e ai loro consorzi, su scoperto di conto corrente autorizzato da istituti di credito.
L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna impresa non può in alcun caso superare, in un triennio, il limite massimo indicato dalla disciplina comunitaria per l'applicazione del regime d'aiuto "de minimis".
Documenti:
Deliberazione di approvazione della modulistica e dei criteri applicativi:
DGR 2538 del 18/09/2009
Modulistica:
presso l'Ufficio Cooperazione
oppure vedi MODULISTICA
Uffico regionale di riferimento:
Ufficio Cooperazione
Referenti: Isabella Pedà - Tel. 0165/274745-274770 - e-mail: i.peda@regione.vda.it
Annamaria Treu - Tel. 0165/274730 - e-mail:a.treu@regione.vda.it
Orari:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00