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Sommario:

Sintesi delle leggi regionali in tema di aiuti a favore delle attività artigianali e industriali

Sintesi Legge regionale 31 marzo 2003, n.6.

- Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane-

Capo V - Interventi a sostegno dei consorzi di imprese

Finalità e beneficiari
La Regione promuove l'associazionismo tra imprese mediante la concessione di diritti di superficie e di interventi a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole imprese industriali, tra imprese artigiane, o tra piccole imprese industriali e imprese artigiane, esercenti le attività economiche di cui all'allegato elenco.


Requisiti I consorzi e le società consortili devono essere iscritte nel Registro delle imprese o nell'albo degli artigiani.
I consorzi e le società consortili devono operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali, cioè con strutture anche articolate su più immobili fisicamente separati ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività ammissibile all'agevolazione, dotate di autonomia tecnica, gestionale e funzionale.
I consorzi e le società consortili devono avere la disponibilità dell'unità locale oggetto dell'intervento, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, diritto di superficie, locazione, comodato.
Nel caso il titolo di cui sopra sia diverso dalla proprietà, il soggetto richiedente l'agevolazione deve produrre idoneo atto di assenso del titolare del diritto alla esecuzione dei lavori, alla eventuale costituzione in garanzia dell'immobile oggetto di finanziamento, nonché all'impegno inerente il divieto di alienazione e di mutamento di destinazione del medesimo immobile.I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese.

Iniziative agevolabili
Possono essere ammessi agli interventi le iniziative dirette:
-alla dotazione di nuovi beni;
-alla realizzazione di nuovi beni;
-all'ampliamento ed ammodernamento di immobili.

Nel caso di acquisto di terreni, le relative spese sono ammissibili solo unitamente a quelle derivanti da un progetto di investimento comprendente anche la realizzazione di un opificio e dei relativi impianti fissi.

Le spese connesse al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate e non brevettate, sono ammissibili solo se sfruttate esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto regionale.

L'apporto finanziario del beneficiario non può essere inferiore al 25% del valore complessivo dell'iniziativa oggetto dell'intervento.

Strumenti di intervento
Per la realizzazione di insediamenti produttivi, la Regione può concedere ai consorzi e alle società consortili un diritto di superficie su aree di proprietà regionale, di durata trentennale.
Gli interventi agevolativi sono concessi tramite:
Contributi in conto capitale;
Mutui a tasso agevolato;
Contributi in conto interessi.


Ad ogni impresa consorziata possono inoltre essere concessi, in regime "de minimis" e per una sola volta, contributi pari a euro 5.000 la cui erogazione è subordinata all'avvenuto ottenimento della concessione edilizia relativa alla realizzazione dell'edificio consortile e contributi sulle spese di costituzione e di primo impianto, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fino ad un importo massimo di euro 20.000. Tali contributi sono concessi a consorzi e società consortili di nuova costituzione, nonché a quelli costituiti nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

Istruttoria automatica
Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria automatica qualora gli importi di spesa ammissibile non siano superiori a € 50.000,00.
Nel caso di istruttoria automatica la domanda di intervento è presentata alla Direzione attività produttive e Cooperazione, dell'Assessorato Attività Produttive.
Gli interventi sono concessi anche con riferimento alle spese sostenute nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda, esclusivamente in regime "de minimis".

Istruttoria valutativa
Le domande di intervento sono sottoposte all'istruttoria valutativa qualora gli importi di spesa ammissibile siano superiori a € 50.000,00.
La domanda di intervento è presentata alla Finaosta s.p.a, la quale accerta la validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa. Gli interventi sottoposti a procedura valutativa sono concessi limitatamente alle iniziative avviate successivamente alla presentazione della relativa domanda.

Presentazione delle domande
E' possibile presentare una sola domanda di agevolazione in istruttoria automatica nell'arco di dodici mesi. Tale disposizione opera esclusivamente nel caso di domande favorevolmente istruite o in corso di istruttoria, nonchè nel caso delle istanze inammissibili per inadempienza da parte dell'impresa alla richiesta di documentazione integrativa.

In via eccezionale, vista la crisi economica in corso, per il biennio 2009-2010, ogni consorzio o società consortile può presentare una sola domanda di agevolazione in istruttoria valutativa nell'arco di sei mesi. Tale disposizione opera esclusivamente nel caso di domande favorevolmente istruite o in corso di istruttoria, nonchè nel caso delle istanze inammissibili per inadempienza da parte dell'impresa alla richiesta di documentazione integrativa.

Limiti di spesa
Contributi in conto capitale:
Il limite minimo di spesa ammissibile è di € 15.000,00, salvo che nel caso di investimenti necessari per soddisfare obiettivi ambientali (iniziative di cui all'articolo 17, comma 2, lettera e), per i quali la spesa ammissibile minima è pari ad € 5.000,00. Il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione, nel corso di un triennio, è di € 10.000.000,00.
Il limite massimo dei contributi, per ogni singola domanda di agevolazione, è di € 80.000,00.

Mutui a tasso agevolato e Contributi in conto interessi:
Il limite minimo di spesa ammissibile é di € 25.000,00.
Il limite massimo di spesa ammissibile ad agevolazione, nel corso di un triennio, è di € 10.000.000,00.


Intensità delle agevolazioni

Le agevolazioni sono concesse in regime de minimis con un’intensità di aiuto non superiore al 30% ESL delle spese sostenute. Tale percentuale è elevata al 40% ESL nel caso di investimenti realizzati da consorzi o società consortili che abbiano ottenuto la certificazione di qualità ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 9000. In alternativa, tali agevolazioni possono essere concesse secondo i limiti comunitari previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Qualora gli investimenti siano effettuati da consorzi o società consortili costituiti tra imprese operanti nel settore dell’artigianato tipico e tradizionale, le agevolazioni sono concesse in regime de minimis con un’intensità di aiuto non superiore al 75% ESL delle spese sostenute. In alternativa, tali agevolazioni possono essere concesse secondo i limiti comunitari previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Le agevolazioni relative all’adozione di misure necessarie per soddisfare obiettivi ambientali sono concesse, ai consorzi o alle società consortili che abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS, in regime de minimis purchè non si dia luogo, nel caso degli investimenti per ottenere standard di tutela superiori a quelli imposti da norme comunitarie, o in assenza di tali norme, finalizzati alla depurazione delle acque, dell’aria e alla riduzione del rumore, ad un’intensità di aiuto superiore al 65% ESL delle spese sostenute. In alternativa al regime de minimis, le agevolazioni possono essere concesse secondo i limiti comunitari con un’intensità massima del 55% lordo dei costi di investimento ammissibili.

Nel caso di investimenti diretti a conformarsi a nuove norme comunitarie obbligatorie non ancora in vigore ed ultimati almeno un anno prima dell'entrata in vigore delle norme, tale agevolazione non deve comportare un’intensità di aiuto superiore al 15% ESL delle spese sostenute, elevabile sino al 25% qualora i consorzi o le società consortili richiedenti abbiano ottenuto la certificazione ambientale ai sensi delle norme serie UNI EN ISO 14000 oppure del regolamento comunitario EMAS. In alternativa al regime de minimis, gli investimenti realizzati dai consorzi e dalle società consortili per conformarsi a nuove norme comunitarie non ancora in vigore possono beneficiare di un aiuto massimo del 15% lordo dei costi ammissibili, se l’ultimazione degli investimenti ha luogo più di tre anni prima della data di entrata in vigore delle norme. Gli investimenti realizzati daiconsorzi e dalle società consortili per conformarsi a nuove norme comunitarie non ancora in vigore possono beneficiare di un aiuto massimo del 10% lordo dei costi ammissibili, se l’ultimazione degli investimenti ha luogo tra uno e tre anni prima della data di entrata in vigore delle norme.


Spese non ammissibili
Non sono considerate ammissibili le seguenti spese:
- spese non pertinenti al programma di intervento o comunque non strettamente connesse alla sua realizzazione;
-interventi di manutenzione ordinaria;
-materiali di consumo e scorte;
-beni usati, salvo che nel caso di cessione di azienda;
-beni d'arte o antichi, opere d'arte e articoli di decorazione;
-spese di mera sostituzione ad eccezione di quelle finanziabili in regime de minimis;
-spese di avviamento, nel caso di cessione d'azienda;
-acquisti di beni mobili e immobili tra parenti ed affini, entro il secondo grado, o tra coniugi;
-acquisti di beni mobili e immobili tra il consorzio o la società consortile o le singole imprese consorziate o società composte dagli stessi imprenditori consorziati o società collegate tra loro.In caso di trasferimento di beni mobili e immobili tra consorzio e società consortile e società delle quali solo alcuni soci aderiscono allo stesso consorzio, può essere ammessa la parte che corrisponde alla quota societaria della persona non aderente al consorzio o alla società consortile;
-i mezzi e le attrezzature di trasporto qualora vengano utilizzati nell'ambito dell'attività di trasporto merci su strada per conto terzi. Per quanto attiene al trasporto aereo, i mezzi e le attrezzature di trasporto sono finanziabili esclusivamente in regime de minimis;

-autoveicoli fuoristrada, anche se immatricolati autocarri, salvo nel caso di mezzi dotati di cabina chiusa con cassone posteriore;

-le spese per l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora, alla data di presentazione della domanda, non siano trascorsi 10 anni dall'erogazione delle medesime.Tale limitazione non si applica nel caso in cui l'agevolazione concessa sia stata revocata e recuperata totalmente;
-le spese concernenti beni con valore unitario inferiore a € 1.000,00.

Alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni
Il soggetto beneficiario degli interventi previsti dalla presente legge è obbligato a mantenere la destinazione dichiarata e a non alienare o cedere i beni oggetto di intervento, separatamente dall'azienda, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso delle iniziative correlate alle spese concernenti beni immobili.

Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento, prima della scadenza dei periodi, intenda alienare o cedere i beni finanziati o mutarne la destinazione d'uso, deve proporre apposita istanza alla struttura competente.

L'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso o all'alienazione anticipata dei beni finanziati è concesso con deliberazione della Giunta regionale. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione medesima, il soggetto beneficiario dell'intervento deve restituire l'ammontare dei finanziamenti e dell'equivalente sovvenzione dell'intervento, maggiorata degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato dell'intervento. L'autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale dell'intervento, purché proporzionale al periodo di utilizzo del bene, nonché eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di intervento con altri beni della stessa natura, purché autorizzata dal dirigente della struttura competente.

Il soggetto beneficiario può estinguere anticipatamente i finanziamenti, subordinatamente alla restituzione del debito residuo.
E' ammessa, previa autorizzazione della Giunta regionale, la restituzione in forma rateale, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi

 

Elenco delle attività economiche ammesse alle agevolazioni della
L.R. 31 marzo 2003, n. 6
Fatte salve le esclusioni previste dalle disposizioni relative alle condizioni e alle modalità per la concessione delle agevolazioni sulla medesima legge, approvate con D.G.R. n. 2588 in data 30 giugno 2003

Riferimento: SISTEMA STATISTICO NAZIONALE - ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (derivata dalla NACE Rev. 45.20.10.1.1.)

A Agricoltura, silvicoltura e pesca
02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali
02.20.00 Utilizzo di aree forestali
02.40.00 Servizi di supporto alla silvicoltura

B Estrazione di minerali da cave e miniere

C Attività manifatturiere

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

E Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

F Costruzioni
escluse le seguenti attività: 41.10.00 sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione; 42.99.01 lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione.


G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
45.20.10 Riparazione meccaniche di autoveicoli
45.20.20 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
45.20.30 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
45.20.40 Riparazione e sistemazione di pneumatici per autoveicoli
45.20.91 Lavaggio auto

45.20.99 Altre attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli

45.40.30 Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

H Trasporto e magazzinaggio, escluse le seguenti attività:
49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano; 53 Servizi postali e attività di corriere

J Servizi di informazione e comunicazione

M Attività professionali, scientifiche e tecniche
70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica aziendale
70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale;
71.20.10 Collaudi ed analisi tecniche di prodotti
72 Ricerca scientifica e sviluppo
73.20.00 Ricerche di mercato e sondaggi di opinione                                        74.10.21 Attività dei disegnatori grafici di pagine web                                        74.10.29 Altre attività dei disegnatori grafici
74.20.11 Attività di fotoreporter
74.20.12 Attività di riprese aeree nel campo della fotografia
74.20.19 Altre attività di riprese fotografiche
74.20.20 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.30.00 Traduzioni e interpretariato

N Noleggio, servizi di supporto alle imprese
81 Attività di servizi per edifici e paesaggio
82.19.09 Servizi di fotocopiatura, preparazione documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni di ufficio;
82.20.00 Attività dei call center

82.92.10 Imballaggio e confezionamento di generi alimentari

82.92.20 Confezionamento di generi non alimentari

82.99.91 Servizi di stenotipia

P Istruzione
85.53.00 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

Q Sanità e assistenza sociale

87 Servizi di assistenza sociale residenziale

88 Assistenza sociale non residenziale

S Altre attività di servizi

95 Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
96 Altre attività di servizi per la persona (escluse 96.04.20, 96.09.01 e 96.09.03)


Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere all'
Assessorato Attività Produttive, in Piazza della Repubblica n°15 ad Aosta

Telefono - 0165/274728-34
Fax - 0165/238529

e-mail - s.letey@regione.vda.it
e-mail - c.veronesi@regione.vda.it