Maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada
E', nella sua veste di guida sul territorio, maestro di mountain bike (MTB) e di ciclismo fuoristrada chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in itinerari, gite od escursioni in mountain bike, assicurando alla clientela assistenza tecnica e meccanica e fornendo alla stessa notizie di interesse turistico sui luoghi di transito. Può inoltre istruire i propri clienti sulla pratica del ciclismo fuoristrada in genere.
REQUISITI RICHIESTI
L'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nell'elenco professionale regionale. L'abilitazione professionale si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, con la frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione, e il superamento di un esame scritto e orale.
L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico; analoghi titoli conseguiti all'estero riconosciuti o dichiarati equipollenti dalle competenti autorità italiane;
d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda di ammissione al corso;
e) possesso della tessera di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di mountain bike e di ciclismo fuoristrada, rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana.
L'iscrizione nell'elenco professionale regionale è subordinata ad apposita istanza, presentata alla struttura competente, nonché al possesso dei seguenti requisiti, in aggiunta a quelli indicati sopra:
a) conseguimento dell'attestato di abilitazione;
b) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di iscrizione;
c) insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
d) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività professionale, stipulata per somme non inferiori a quelle indicate con deliberazione della Giunta regionale.
CORSO
La Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta approva con propria deliberazione lo svolgimento dei corsi di abilitazione secondo lo specifico standard di percorso formativo, che prevede una durata dell'attività formativa di 120 ore.
ABILITAZIONE
L'abilitazione professionale si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, con la frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione, e il superamento di un esame scritto e orale.
Ai candidati risultati idonei agli esami finali, l'Assessore regionale competente in materia di turismo rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale regionale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1
La struttura referente è il Servizio formazione, qualificazione e sviluppo delle professioni turistiche e del commercio dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, con sede in piazza Narbonne 3 ad Aosta.