Regione autonoma Valle d'Aosta - Gestore di rifugio alpino

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Sommario:

Gestore di rifugio alpino

Per gestore di rifugio alpino si intende chi, per professione, assicura l'esercizio e la custodia delle strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune (articolo 8, comma 1, della l.r. 11/1996).

Profilo professionale
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REQUISITI RICHIESTI
L'esercizio della professione di gestore di rifugio alpino nell'ambito del territorio regionale è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale e all'iscrizione nell'elenco professionale regionale istituito presso la struttura regionale competente in materia di turismo e di professioni turistiche. L'abilitazione professionale si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, con la frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione, e il superamento di un esame scritto e orale.
L'ammissione ai corsi di formazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
c) assolvimento dell'obbligo scolastico;
d) idoneità psico-fisica all'esercizio della professione certificata da un medico di sanità pubblica, in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione dell'istanza di ammissione al corso.
I soggetti che hanno conseguito l'attestato di abilitazione, per i quali sia accertata l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono iscritti in un apposito elenco professionale regionale, istituito presso la struttura competente.

Percorso formativo
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CORSO
I corsi di formazione e gli esami, indetti con deliberazione della Giunta regionale, sono organizzati dalla struttura competente secondo lo specifico standard di percorso formativo (Link allo standard di percorso formativo), che prevede una durata dell'attività formativa di 200 ore.

ABILITAZIONE
L'abilitazione professionale si consegue mediante la partecipazione ad un corso di formazione, con la frequenza di almeno l'80 per cento delle ore di lezione, e il superamento di un esame scritto e orale.
L'assessore regionale competente in materia di turismo rilascia ai candidati risultati idonei agli esami finali l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, valido ai fini dell'iscrizione nell'elenco professionale.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge regionale 20 gennaio 2004, n. 4

La struttura referente è il Servizio formazione, qualificazione e sviluppo delle professioni turistiche e del commercio dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, con sede in piazza Narbonne 3 ad Aosta.