Regione autonoma Valle d'Aosta - Raggruppamenti di operatori turistici

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Sommario:

Raggruppamenti di operatori turistici

 

CONDIZIONI E MODALITÀ PER LA DOMANDA E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

FAQ

Costruire il progetto

  1. Ciascun raggruppamento può/deve presentare un solo progetto?
    Sì, ciascun raggruppamento può presentare un solo progetto. Infatti, mentre con il vecchio regolamento ciascun soggetto presentava più schede di progetto (una sheda di progetto per ciascuna delle attività che intendeva realizzare) ora il progetto da presentare è unico. Le diverse azioni programmate — sia che si riferiscano a un prodotto sia che si riferiscano a un territorio — dovranno quindi essere coerenti tra di loro ed essere descritte in maniera adeguata, specificando sempre i mercati e i segmenti di mercato a cui si riferiscono e, quando possibile, i loro tempi di svolgimento.

  2. Possiamo prevedere nel progetto azioni su mercati non considerati nella programmazione annuale della Regione, ma ritenuti interessanti per uno specifico prodotto turistico?
    Sì, ma vi consigliamo di motivare la scelta di quel mercato (o di quei mercati).

  3. I raggruppamenti di stazione (La Thuile, Pila, Breuil-Cervinia, Monterosa Ski, Cogne) possono promuovere l’estate?
    Il progetto di promo-commercializzazione dei raggruppamenti di stazione riguarda il prodotto, non la località, pertanto tutte le azioni promo-commerciali dovranno essere riferite esclusivamente al prodotto “neve”. Tuttavia, le azioni relative a strumenti promo-commerciali che hanno una durata significativa nel tempo (ad esempio la produzione di cataloghi o la realizzazione del sito) possono richiamare, purché in misura non rilevante nell’economia del progetto, anche le altre opportunità offerte dalla stazione.

  4. I raggruppamenti di area o di stazione possono chiedere il cofinanziamento per l'organizzazione di eventi o manifestazioni?
    Il cofinanziamento può essere richiesto solo per quegli eventi collegati alla formulazione di pacchetti/proposte turistica che sono in grado di generare presenze turistiche paganti nel momento stesso in cui sono realizzati (il ritorno in termini di presenze direttamente riconducibili all’evento dovrà essere dimostrato nella rendicontazione). Possono far parte di questo tipo di eventi, ad esempio, i tornei sportivi, le manifestazioni legate a pacchetti turistici e i camp estivi.
    Sono invece esclusi tutti gli eventi e le manifestazioni di pura animazione e intrattenimento, organizzati per i turisti già in loco.

  5. È possibile inserire all’interno del progetto spese per i servizi di trasporto?
    Nel piano finanziario è presente la voce spese per servizi di completamento del prodotto, in cui sono ricomprese anche le spese per l’attivazione di questo tipo di servizi (skibus, transfer per l’aeroporto...)
    Poiché si tratta di servizi di completamento è opportuno (anche ai fini della valutazione) che questa voce abbia un peso non eccessivo all’interno del piano e non superi quindi il 15% del totale del progetto.

  6. Quali sono le attività di verifica dei risultati da indicare nel progetto, e chi verifica i risultati?
    Il progetto deve illustrare quali indicatori intendete utilizzare per verificare i risultati raggiunti con le singole azioni, ad esempio:
       - i contatti e le richieste pervenute attraverso il sito internet
       - la rassegna stampa che scaturisce dalle attività svolte (educational, ufficio stampa, inserzioni pubblicitarie)
       - i contatti stabiliti alle fiere e ai workshop
       - la misura della soddisfazione dei clienti (attraverso questionari)
       - eventuali monitoraggi interni sui soci dei club di prodotto.
    Quando rendiconterete le spese sostenute, dovrete sempre allegare alla relazione il report relativo alla verifica, che dovrà inoltre indicare i risultati raggiunti in termini di commercializzazione, ad esempio:
       - numero di pacchetti venduti alla clientela consumer, con la specificazione di: a) tipologie di pacchetto più vendute; b) mercati di provenienza degli acquirenti; c) canali di vendita più utilizzati.
       - contatti avviati con gli operatori dell’intermediazione e numero di contratti eventualmente sottoscritti tra i consorziati e gli operatori del trade per il tramite delle azioni poste in essere dal raggruppamento.

  7. Come viene calcolato il de minimis?
    Abbiamo chiesto una modifica alla legge regionale n. 19 del 2001 che ci consentirà di non considerare “aiuto” il contributo erogato in favore di aree territoriali o stazioni nel caso in cui la numerosità dei consorziati permetta di sostenere che i benefici derivati dalle attività svolte dal consorzio/associazioni ricadono sull’intera area territoriale e non soltanto sugli operatori consorziati. Ai fini dell’individuazione delle condizioni che devono ricorrere per sostenere tale posizione abbiamo richiesto un parere legale.
    Con riguardo ai contributi per l’anno 2011, essi, in ogni caso, ai sensi dell’attuale testo normativo della l.r. 19/2001, costituiscono “aiuto” di impresa.  Quindi, alle domande di contributo che presenterete per il 2011 si applicherà il de minimis, sempre e comunque.
    A seconda di quel che dichiarerete nella domanda, il de minimis si calcolerà sul raggruppamento oppure sulle singole imprese associate (modello di domanda di finanziamento - allegato 1). Infatti, se è possibile dimostrare che il raggruppamento esercita attività di impresa con assunzione di rischio di impresa a proprio carico, il de minimis è calcolato in capo al soggetto che richiede il contributo (ovvero in capo al raggruppamento) e non pro-quota in capo alle singole imprese associate. Resta sempre valido il discorso che se il riparto pro-quota del contributo dà luogo ad importi trascurabili è possibile sostenere, in via generale, senza doverlo verificare caso per caso, che tutte le imprese consorziate verificano il rispetto del de minimis.

  8. Quando sarà approvata la graduatoria? Quando sapremo se e in che misura il progetto è stato ammesso al finanziamento?
    Di norma, entro il 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda. Tuttavia, se tra i progetti presentati ve ne sono di poco chiari o incompleti e dobbiamo chiedere chiarimenti e integrazioni per poterli valutare, l'approvazione della graduatoria può ritardare di 10 giorni o anche più.



Modificare il progetto presentato

  1. Dobbiamo sempre chiedere un'autorizzazione per modificare il progetto presentato?
    No. Se le modifiche che intendete apportare al progetto che avevate presentato non fanno diminuire l'importo totale del progetto (e non superano complessivamente il 20% dell'importo totale del progetto), non dovete chiedere alcuna autorizzazione preventiva. Semplicemente, nel piano finanziario che presenterete a consuntivo, al momento della rendicontazione finale, indicherete le spese effettivamente sostenute per ciascuna macrovoce di spesa del piano finanziario, motivando le ragioni delle modifiche nella relazione di accompagnamento.
    Dovete invece chiedere un'autorizzazione (entro il 30 settembre dell'anno in cui è stato concesso il contributo) se le modifiche che intendete apportare fanno diminuire l'importo totale del progetto e/o se queste modifiche comportano l'introduzione di una nuova macrovoce di spesa nel piano finanziario del progetto, cioè l'aggiunta di una macrovoce di spesa che nel progetto presentato al momento della richiesta del cofinanziamento non compariva affatto.
    In caso di dubbio, vi consigliamo di consultarci sempre, telefonicamente o per email, prima della scadenza fissata per presentare la richiesta di modifiche (30 settembre).

  2. Possiamo chiedere l'autorizzazione per apportare modifiche al progetto superiori al 20% della spesa ammissibile totale?
    No, non è possibile.

  3. Il limite del 20% è riferito a ciascuna macrovoce del piano finanziario o all'importo totale del progetto? Come si determina se le modifiche superano o no il 20% dell'importo totale del progetto?
    Le modifiche non devono superare complessivamente il 20% dell'importo del progetto. In teoria, una singola macrovoce potrebbe anche essere azzerata (cioè ridotta del 100%), se questa variazione è comunque inferiore al 20% dell'importo totale del progetto. Per determinare se le modifiche complessive superano o no il 20% dell'importo totale del progetto, basta considerare le sole macrovoci che sono state ridotte e sommarne le variazioni.



Rendicontare le spese

  1. Le spese generali, pari al massimo al 15% del totale del progetto (punto 8 del piano finanziario, allegato 3) come devono essere rendicontate?
    Le spese generali sono considerate forfettarie e non devono essere rendicontate. Tuttavia, nella relazione che accompagna il bilancio consuntivo dovrete precisarne nuovamente l’ammontare in relazione alle spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento e rendicontate. Il limite massimo del 15% del totale del progetto si riferisce, infatti, alla spesa effettivamente sostenuta e rendicontata e non a quella preventivata.

  2. Cosa si intende per "promoter"?
    Per promoter si intende la figura professionale che, fuori sede, si occupa di:
       - promuovere i prodotti e i pacchetti turistici, nel caso specifico soprattutto nei confronti dell’intermediazione tradizionale (agenzie di viaggio, tour operator) e non (associazioni, federazioni sportive, CRAL, meeting planner…)
       - partecipare agli eventi promo-commerciali (fiere, workshop, serate promozionali)
       - curare i contatti con il trade.

  3. Il ruolo di promoter può essere svolto anche da una figura professionale interna al raggruppamento (es. presidente, direttore oppure una guida associata) o deve essere svolto necessariamente da un consulente esterno?
    L'attività del promoter è rendicontabile se è svolta da una figura esterna, mentre dovrebbe rientrare nella voce “8. Spese generali” del piano finanziario se è una figura professionale interna al raggruppamento a svolgerla (vedere anche la risposta alla domanda seguente).
    Le spese per i promoter possono essere preventivate e rendicontate, a seconda del tipo di azioni proposte, nelle macrovoci 5 e/o 6 del modello di piano finanziario (allegato 3).

  4. In alcuni casi, i dipendenti/direttori del consorzio svolgono per alcune attività specifiche (ad esempio il coordinamento per la produzione di un catalogo, l’organizzazione di un educational, ecc.) anche il ruolo di consulenti. Come si possono rendicontare queste spese?
    Le spese per il personale dipendente (o assimilabile) non sono ammesse. Di conseguenza, questo tipo di spese dovrebbe rientrare nella voce “8. Spese generali” del piano finanziario.
    Tuttavia, se le consulenze sono riferite ad azioni molto specifiche, di importo non elevato rispetto al totale dell’azione, e comunque ritenute al di fuori dell’attività ordinaria, è possibile inserirle, specificandole e motivandole, all’interno della macrovoce cui si riferisce l’azione.

  5. Se più raggruppamenti conducono un’azione comune su uno specifico mercato (ad esempio la stampa di un catalogo estero), come devono essere rendicontate le spese comuni?
    I raggruppamenti che partecipano all’azione comune individuano un “capofila” dell’azione e formalizzano l’accordo con una scrittura privata o con una lettera di incarico.
    Il raggruppamento individuato come capofila:
       - riceve e paga le fatture dei fornitori
       - rendiconta (per la propria quota parte della spesa) le fatture dei fornitori, presentandole unitamente al documento che attesta l’accordo tra i raggruppamenti
       - ri-fattura agli altri raggruppamenti le quote parte di ciascuno, specificando nella propria fattura i riferimenti alla fattura complessiva.
    Gli altri raggruppamenti rendicontano le fatture ricevute dal capofila.

  6. Cosa dobbiamo presentare per chiedere l’acconto del contributo?
    Quando avrete realizzato almeno il 40% delle attività di progetto (in termini di spese documentabili) potrete richiedere un acconto del contributo. Per chiedere l’acconto, servono solo una domanda scritta (una lettera indirizzata al Direttore della Direzione promozione e marketing) e un riepilogo delle fatture, ripartite per macrovoci di spesa. Le relazioni sulle attività svolte e sulla verifica dei risultati dovranno invece essere allegate solo alla richiesta di pagamento del saldo del contributo.



Requisiti e procedure per il riconoscimento dei raggruppamenti di operatori turistici e per il finanziamento di progetti di sviluppo di prodotto e di promo-commercializzazione

Legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 «Riforma dell'organizzazione turistica regionale»

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 «Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali»

 

Elenco dei raggruppamenti riconosciuti
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Riconoscimento — Requisiti di riconoscimento
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Riconoscimento — Procedure per la domanda, la concessione e la revoca
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Riconoscimento di AREA — modello di domanda di riconoscimento
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Riconoscimento di STAZIONE — modello di domanda di riconoscimento
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Riconoscimento di PRODOTTO — modello di domanda di riconoscimento
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Finanziamento — Condizioni e modalità per la domanda e la concessione dei contributi
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Finanziamento — Modello di domanda
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