FAMIGLIA: art. 18 Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione

Art. 18 - Assegni di cura per assistenza alternativa all'istituzionalizzazione

Gli assegni di cura a favore di persone non autosufficienti sono erogati quando la complessità e/o le condizioni sanitarie determinano l’esigenza di collocazione in struttura protetta. Tale esigenza, qualora ne sussistano le condizioni, può essere soddisfatta in alternativa all’inserimento in struttura, attraverso un progetto di assistenza domiciliare garantito da assistenti personali regolarmente iscritti allElenco unico regionale degli assistenti personali (assunti per un minimo di 30 ore settimanali in regime di convivenza o di non convivenza); se l’assistente personale assunto in regime di convivenza è realmente residente con il beneficiario, nella determinazione del minimo vitale viene aggiunta virtualmente una persona. 

Tali assegni non sono erogati qualora l’assistente personale sia il coniuge, i figli, i nipoti, i genitori, i generi e le nuore, i conviventi dei figli, i suoceri, i fratelli, i cognati.

 

Gli assegni di cura sono concessi a persone non autosufficienti che concordano preventivamente con i competenti servizi socio-sanitari territoriali un progetto di mantenimento a domicilio, devono essere:
a) residenti nel territorio regionale da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda;
b) residenti nel territorio regionale da meno di due anni dalla data di presentazione della domanda ma che sono stati residenti nel territorio regionale, in modo continuativo, per un  periodo non inferiore a cinque anni;
c) anche non residenti sul territorio regionale, ma domiciliate presso famiglie con le quali hanno un grado di parentela pari al primo (genitori e figli) e residenti in Valle d’Aosta da almeno otto anni dalla data di presentazione della domanda.
La persona assistita deve essere in possesso dei requisiti di non autosufficienza definiti all’interno della valutazione multidimensionale, rientrando in uno dei profili SVAMA compresi fra il profilo 5 e il profilo 17. (per i profili compresi dall’1 al 4, è possibile riconoscere la non autosufficienza se la somma del punteggio delle quattro dimensioni è pari o superiore a 5).

Per gli utenti  di età inferiore a  65 anni  per i  quali non è possibile definire i  requisiti di non autosufficienza attraverso la valutazione  multidimensionale  della  scheda SVAMA,  ferma  restando la  necessità di predisporre il piano assistenziale individualizzato (PAI), la non autosufficienza è determinata da:
- certificazione medica, rilasciata dal competente  servizio dell’Azienda USL (Psichiatria, SER.D., ecc.)  avente  in  carico l’utente, attestante la patologia o il tipo di  handicap da  cui è affetto il soggetto e  incidente  sull’autonomia  individuale in modo tale da rendere necessario l’inserimento in struttura
 oppure da:

 - certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104/1992 o la certificazione rilasciata dalle commissioni mediche di cui alla l.r. n. 11/1999, attestante l’invalidità del 100% in soggetto non in grado di svolgere in modo autonomo le attività della vita quotidiana.

E’ ammessa la concessione degli assegni di cura a minori solo nei casi in cui la complessità di gestione sia evidenziata in un progetto redatto dall’équipe socio-sanitaria competente e da certificazione medico-sanitaria  rilasciata  dal servizio sanitario pubblico avente in carico il minore, oppure dalla certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità ai sensi della L n 104/1992 o dalla certificazione di cui alla lr 11/1999, attestante l’invalidità al 100% in soggetto non in grado di svolgere in modo autonomo le attività della vita quotidiana.

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

L'interessato (beneficiario dell’intervento, familiare, curatore, amministratore di sostegno, tutore) presenta la domanda di intervento economico assistenziale all’insorgere della necessità, concordando preventivamente il progetto assistenziale con l’assistente sociale competente per territorio che provvederà a trasmetterlo alle strutture competenti. Il modulo di domanda deve essere presentato compilato in ogni sua parte e corredato da tutta la documentazione richiesta sul modulo stesso. Gli interessati dovranno allegare al modulo:

1) L’ ISEE (socio-sanitario) in corso di validità del beneficiario dell’intervento

2) L’ ISEE (ordinario) in corso di validità del nucleo dei figli e/o genitori; il contributo di cui ha diritto il beneficiario è abbattuto di € 200,00 mensili per ogni figlio che non presenta l’ISEE ordinario del suo nucleo.

3) Il contratto di lavoro (o documento equivalente esempio: lettera di assunzione o accordo di lavoro) stipulato tra il beneficiario dell’intervento (o da un suo familiare) ed il personale regolarmente assunto. Se l’assistente personale è cittadina/o  extracomunitaria/o, è necessario presentare la copia del permesso di soggiorno in corso di regolarità o la copia della documentazione che attesta che è stata inoltrata agli organi competenti la richiesta per ottenerne il rinnovo; se è cittadino dell’Unione Europea, è necessario presentare la copia dell’attestazione di iscrizione anagrafica prevista dal Decreto legislativo 30/2007.

L’assistente sociale competente per territorio presenterà agli uffici competenti il modulo di domanda completo in ogni suo campo e della documentazione richiesta allegando anche il progetto assistenziale (che dovrà essere rivalutato ogni 2 anni dall’UVMD e monitorato annualmente dall’assistente sociale) oltre alla Certificazione sulla non autosufficienza  (che, se non illimitata, ha validità biennale).

 
SCADENZAE DECORRENZA

La richiesta può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno al momento dell'insorgenza del bisogno. L’assegno di cura decorrerà dal primo giorno del mese se la domanda è stata protocollata entro il 15° giorno del mese, dal primo giorno del mese successivo se la domanda è stata protocollata dal 16° giorno del mese.

 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA E LA DOCUMENTAZIONE   

Le persone devono rivolgersi alle assistenti territoriali di competenza o presso gli sportelli sociali sul territorio (in caso di primo accesso ai servizi). Le persone di età superiore ai 65 anni residenti in Aosta devono rivolgersi ai competenti uffici comunali in corso Padre Lorenzo, 29 - 11100 Aosta.

 

 

LE INFORMAZIONI SINTETICHE  SOPRA RIPORTATE SONO DA CONSIDERARSI INTRODUTTIVE RISPETTO AI CONTENUTI DELLA LR 23/2010 E ALLA DGR 866/2014 CHE DI SEGUITO E’ RIPORTATA CON TUTTI GLI ALLEGATI FACENTE PARTE DELLA STESSA. 

 

NORMATIVA E MODULISTICA

 

 

 


 

PER LE ASSISTENTI SOCIALI

 



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