Segnalazione Illeciti

L’articolo 1, comma 51, della legge 190/2012 ha introdotto una specifica forma di tutela a beneficio del pubblico dipendente che riferisce di condotte illecite - delitti contro la P.A. di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche situazioni di malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fine privato delle funzioni pubbliche - delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. Per analogia, la medesima forma di tutela è estesa anche ai consulenti e ai collaboratori dell’Ente. A seguito dell’approvazione della legge 179/2017, la stessa tutela è stata inoltre assicurata ai dipendenti delle imprese fornitrici di beni o servizi e di quelle che realizzano opere a favore delle Pubbliche Amministrazioni.

Da luglio 2023, in sostituzione del precedente applicativo, l’Amministrazione regionale ha implementato, in riuso, la piattaforma “Open Whistleblowing” di ANAC che, nel rispetto della normativa vigente, assicura massima garanzia di riservatezza a beneficio dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione a essa allegata e dell’identità di eventuali soggetti segnalati.

I dipendenti e i consulenti/collaboratori possono effettuare una segnalazione accedendo al sito istituzionale (sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”, pagina “Segnalazione illeciti”) e selezionando il pulsante “Nuova segnalazione”. Per le istruzioni di utilizzo dell’applicativo, si rinvia a quanto riportato nel Manuale Utente.

L’invio di una segnalazione dà avvio a un procedimento istruttorio curato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e gestito nel rispetto del predetto principio di riservatezza. La segnalazione è sottratta alla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi, di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990.

Il segnalante è personalmente responsabile dei contenuti della segnalazione e, se essa riporta informazioni false o se è stata resa con dolo o colpa grave, ne risponde a titolo di calunnia o diffamazione ovvero, per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.

 

 
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