Titolo X - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 49
La prima elezione del Consiglio della Valle avrà luogo, in conformità all'articolo 16 del presente Statuto, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo sentito il Consiglio della Valle.
Le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 50
Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio della Valle.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.
Le modificazioni allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.
Entro due anni dall'elezione del Consiglio della Valle, con legge dello Stato, in accordo con la Giunta regionale, sarà stabilito, a modifica degli articoli 12 e 13, un ordinamento finanziario della Regione.
Art. 51
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 52
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.