Cittadini ed elettori

AVVISO AGLI ELETTORI

Si ricorda che domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7 alle ore 23, si svolgeranno le operazioni per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

 

IN EVIDENZA

 

 INFORMAZIONI UTILI

 L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia sono disciplinate dalla seguente normativa.

 

Composizione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo è attualmente composto da 751 deputati provenienti da 28 Paesi membri. A ciascuno Stato è assegnato il seguente numero di membri:

Belgio 21, Bulgaria 17, Repubblica ceca 21, Danimarca 13, Germania 96, Estonia 6, Irlanda 11, Grecia 21, Spagna 54, Francia 74, Croazia 11, Italia 73, Cipro 6, Lettonia 8, Lituania 11, Lussemburgo 6, Ungheria 21, Malta 6, Paesi Bassi 26, Austria 18, Polonia 51, Portogallo 21, Romania 32, Slovenia 8, Slovacchia 13, Finlandia 13, Svezia 20, Regno Unito 73.

 

Le circoscrizioni elettorali

Ai fini dell’elezione dei 73 membri spettanti all’Italia, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare).

L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei membri spettanti all’Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

 

Durata del mandato

I membri del Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni. Tale periodo quinquennale inizia con l’apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

 

Elettorato attivo

Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale.

 

Elettori residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), che non intendono votare per i membri del Parlamento europeo dello Stato ove risiedono, potranno esprimere il voto per i membri spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione.

 

Elettori italiani all'estero non iscritti nell'elenco residenti in altri Paesi UE

Come disposto dal Ministero dell'Interno con comunicato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale - Serie generale n. 14 del 18 gennaio 2014, al fine di poter esprimere il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia presso le sezioni elettorali istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione, gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori residenti negli altri Paesi membri dell'Unione e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono far pervenire entro il 6 marzo 2014 al Consolato competente apposita domanda diretta al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

 

Cittadini dell'Unione europea

I cittadini dell'Unione europea residenti in Italia possono esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti al proprio Paese d'origine, ovvero, fatto divieto del doppio voto, per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presentando domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta. La domanda dovrà essere presentata personalmente o spedita mediante raccomandata, corredata di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, al Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 24 febbraio 2014.

 

 

Agevolazioni tariffarie per i viaggi ferroviari, marittimi, autostradali ed aerei

Gli elettori che si recano a votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale hanno diritto ad agevolazioni di viaggio alle condizioni precisate in allegato.

 

 

Facilitazioni per i disabili

Per i disabili sono previsti percorsi privi di barriere architettoniche. Indipendentemente dalla sezione in cui si è iscritti, vi è dunque la possibilità di recarsi in un seggio facilmente raggiungibile.

Il Comune potrà inoltre organizzare eventuali speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle urne.

I non vedenti e gli invalidi impossibilitati a esprimere il proprio voto autonomamente possono essere accompagnati in cabina da una persona di loro fiducia.

Gli interessati potranno richiedere al Comune di iscrizione elettorale l'annotazione sulla tessera elettorale personale del diritto al voto assistito (simbolo o codice AVD), presentando idonea documentazione prima delle consultazioni. Nel caso in cui la tessera sia priva di tale indicazione o l'impedimento non sia evidente, gli elettori aventi diritto ad essere accompagnati dovranno esibire al seggio il certificato medico dal quale risulti l'impossibilità di autonoma espressione del voto.

L'ufficio distaccato di sezione procederà alla raccolta del voto, ove esistenti, degli elettori ricoverati nelle case di riposo per anziani o nei cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.

 

Voto domiciliare

Sono ammessi al voto domiciliare gli elettori dimoranti nel territorio del Comune nelle cui liste sono iscritti:

1) affetti da gravi infermità in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
2) affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l’ausilio del trasporto pubblico che i comuni organizzano per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio.

Gli elettori interessati dovranno far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale, tra martedì 15 aprile e lunedì 5 maggio 2014:

a) un’espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano (indicando l'indirizzo e, possibilmente, un recapito telefonico);
b) copia della tessera elettorale;
c) idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.

 

Rilascio dei certificati medici richiesti dagli elettori fisicamente impediti

Nei tre giorni che precedono la votazione, l'Azienda USL della Valle d'Aosta garantisce la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione necessaria a esercitare il diritto di voto presso una sezione del Comune esente da barriere architettoniche diversa dalla propria. 

Per il rilascio dei certificati medici richiesti dagli elettori fisicamente impediti, sono disponibili presso le consuete sedi ambulatoriali di Sanità pubblica i medici competenti.

 

Orario di votazione in Italia

Le operazioni di votazione si svolgono in un’unica giornata dalle ore 7 alle ore 23.

 

Modalità di voto

L’elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e non può manifestare, in ogni circoscrizione, più di tre preferenze. Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza. I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. 

Per l'elezione in corso, in caso di espressione di tre preferenze queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. In caso di espressione di due preferenze queste possono riguardare candidati dello stesso sesso. La preferenza si esprime esclusivamente scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti.

 

 

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio delle schede hanno inizio alle ore 23 della domenica della votazione, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti e devono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio.

A partire dalle ore 23 dello stesso giorno di domenica, in appositi seggi istituiti presso le corti di appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, si procede anche allo scrutinio delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell’Unione europea.

 

Assegnazione dei seggi

I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all’Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quoziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti da tutte le liste nelle cinque circoscrizioni, per 73. Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale), di cui si tralascia l’eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio.

Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale.

Si assegnano così i seggi a quoziente intero. I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni, per la quale si applica il sistema vigente per la Camera dei deputati (sentenza del Consiglio di Stato - Quinta Sezione n. 2886 del 13 maggio 2011; parere della Prima Sez. del Consiglio di Stato n. 4748/13 del 5 dicembre 2013).

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze.

 



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