Fitofarmaci ad uso professionale, la nuova normativa

A partire dal 26 novembre 2015

  • L’utilizzatore professionale che acquista, per sé o per conto terzi, qualsiasi prodotto fitosanitario ad uso professionale - a prescindere dalla sua tossicità - deve essere in possesso di specifico certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo (nuovo patentino fitosanitario);
  • i “patentini fitosanitari” rilasciati ai sensi del DPR 290/2001 hanno validità di certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di fitofarmaci fino alla loro scadenza;
  • il rivenditore non è più tenuto al rilascio del modulo di acquisto dei  prodotti T+, T e Xn, in quanto l’articolo 24 comma 6 del DPR 290/2001 è stato abrogato dall'articolo 26 comma 3 del d. lgs. 150/2012; permane, però, l’obbligo della conservazione, per tre anni, dei moduli di acquisto rilasciati prima di tale data;
  • i soli fitofarmaci  che possono essere acquistati da persone non  in possesso di specifico certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo (per esempio hobbisti) devono riportare in etichetta la scritta PFnPE o PFnPO in conformità al DM del 22 gennaio 2018: "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali".
 



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